CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01811/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla richiesta di correzione dell'errore materiale avanzata nel procedimento instaurato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sulla sentenza resa nel proc. pen. n. 19299/2024 RG del 02.10.2024 della Seconda sezione penale; visti gli atti, la sentenza e l'istanza di correzione; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di procedere alla correzione dell'errore materiale e, conseguentemente, di disporsi la distrazione delle spese processuali del grado di legittimità in favore dei difensori delle parti ricorrenti, rigettando nel resto la richiesta. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Seconda sezione penale di questa Corte ha definito il procedimento instaurato a séguito dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'agenzia immobiliare [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], condannati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel quale gli odierni istanti hanno sviluppato le rispettive difese ed hanno insistito per l'inammissibilità dei ricorsi e per la conferma della condanna dei ricorrenti quali responsabili civili per i fatti di quest'ultimo. 2. Nel respingere i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA], la Corte ha condannato costoro "... in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.791,80 oltre accessori di legge, per ciascuna parte civile". 3. Rilevano tuttavia gli istanti che nelle richieste di condanna alle spese i rispettivi difensori si erano dichiarati antistatari e che, pertanto, erroneamente la liquidazione non è stata disposta in loro favore. 4. Il rilievo è corretto. Effettivamente, le conclusioni rassegnate dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 31 della memoria datata 17/09/2024), [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 5 delle rispettive memorie datate 24/09/2024), [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 2 delle conclusioni depositate in data 02/10/2024), si concludevano con la richiesta di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese da distrarre in favore dei difensori. Nel dispositivo della sentenza n. 41824 del 02/10/2024, tuttavia, la Corte ha statuito per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili in sede di legittimità omettendo, tuttavia, di disporne la distrazione in favore dei difensori che, come è pacifico, se ne erano dichiarati antistatari.Si tratta di una mera omissione senz'altro rimediabile con la procedura della correzione dell'errore materiale (cfr., Sez. U, n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 - 01; conf., più recentemente, Sez. 3, n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 - 01). La sentenza va perciò corretta nel senso suindicato, ovvero integrando il dispositivo con la previsione della distrazione, in favore dei difensori, delle spese processuali liquidate in favore delle costituite parti civili. P.Q.M. dispone integrarsi il dispositivo della sentenza n. 41832/24 del 02/10/2024 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione aggiungendo, dopo le parole "per ciascuna parte civile" la seguente frase "con distrazione delle spese a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procuratori delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antistatari". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competen