CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14919/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/2/2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata e bancarotta fraudolenta documentale, per come rispettivamente contestati, consumati nella gestione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nell'aprile del 2013. In particolare il primo è stato ritenuto responsabile dei suddetti reati avendo assunto in successione le qualifiche di amministratore di diritto, di amministratore di fatto e di liquidatore della menzionata [OSCURATO:PERSONA], mentre il secondo, figlio del coimputato, limitatamente alla distrazione di un cespite della fallita nella sua qualità di beneficiario della cessione a titolo gratuito di quest'ultimo. In parziale riforma della pronunzia di primo grado. la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il concorrente reato di bancarotta semplice patrimoniale in quanto estinto per prescrizione e a rimodulare la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate in ragione del dictum di Corte cost. n. 222 del 2018. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando cinque motivi. Con i primi due motivi vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta configurabilità nei confronti di entrambi gli imputati del reato di bancarotta patrimoniale in riferimento alla cessione senza corrispettivo alla società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] di un contratto di leasing immobiliare stipulato dalla fallita, posto che nel caso di specie il fatto non avrebbe in concreto esposto gli interessi creditori a pericolo, tenuto conto dell'impossibilità di [OSCURATO:PERSONA] di fare fronte alle onerose obbligazioni derivanti dal suddetto contratto, tanto che aver sollevato la fallita dalle medesime avrebbe costituito un risparmio per la procedura salvaguardano gli interessi dei creditori. Ed in tal senso la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare l'effettivo peso gravante sulla società delle clausole contrattuali al momento della cessione, nonché di motivare sull'effettiva convenienza per la curatela di disporre del rapporto negoziale. Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto consapevole della crisi della fallita al momento della cessione del contratto, in sostanza, solo perché figlio di [OSCURATO:PERSONA] e comunque avendo giustificato la Corte territoriale tale conclusione in maniera solo congetturale. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 legge fall., senza alcuna valutazione effettiva del valore dei beni distratti. Con il quinto motivo vengono infine dedotti vizi di motivazione in merito alla conferma del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonostante l'intervenuto proscioglimento per il reato di bancarotta semplice e la sopravvenuta revoca della costituzione di parte civile a seguito della transazione stipulata con la medesima. 3. Il difensore degli imputati ha presentato memoria di replica alle conclusioni del PG, ribadendo i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati e devono essere rigettati. 2. Va anzitutto rilevato che lo [OSCURATO:PERSONA] ricorre esclusivamente avverso la sua condanna per la distrazione del contratto di leasing immobiliare ceduto senza alcun corrispettivo alla società amministrata dal figlio, ma non anche per gli altri fatti di distrazione e per quello di bancarotta documentale a lui soltanto contestati. Ne consegue che l'affermazione della sua responsabilità per i reati di bancarotta patrimoniale, nei limiti richiamati, e documentale deve comunque ritenersi definitiva a prescindere dall'esito del ricorso. 3. Ciò chiarito e concentrando l'esame sul residuo episodio distrattivo oggetto delle censure dei ricorrenti va rilevata l'infondatezza di queste ultime. Il ragionamento sviluppato dalla difesa prescinde colpevolmente dalla natura di reato pericolo del delitto di bancarotta patrimoniale, omettendo dunque di considerare come la fallita, al momento della cessione del contratto di leasing, avesse già sostenuto il costo relativo al pagamento di una rilevante quota dei canoni pattuiti. Il contratto, nello stato di adempimento in cui si trovava, costituiva dunque, in concreto, una risorsa economica che il curatore poteva avere interesse a coltivare, senza necessariamente pensare alla prosecuzione del rapporto contrattuale fino al riscatto del bene, ma, ad esempio, reperendo un cessionario interessato a versare una somma inferiore ai canoni già pagati nella prospettiva di acquisire definitivamente, al compimento del percorso contrattuale, i beni immobili con un esborso inferiore al loro effettivo valore, essendo rimasto comunque una parte del "prezzo" complessivo dell'operazione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Avere dunque privato la curatela di tale opzione, cedendo il contratto senza corrispettivo, integra certamente l'elemento oggettivo del reato contestato, avendo consentito alla cessionaria di sfruttare a titolo completamente gratuito proprio l'opzione descritta. Quanto al concorso nel reato di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha certamente valorizzato il fatto che si trattasse del figlio dell'amministratore della fallita, il quale aveva promosso la cessione, ma ha altresì evocato la sua consapevolezza di ricevere il contratto senza pagare alcun corrispettivo e di sfruttare dunque le potenzialità di guadagno legate all'avvenuto pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una rilevante parte dei canoni dovuti, desumendo dalla sinergia tra le due circostanze ed in maniera tutt'altro che illogica la consapevolezza della situazione in cui versava quest'ultima. 4. Infondato è altresì il quarto motivo, atteso che correttamente la Corte ha ritenuto integrata la contestata aggravante di cui all'art. 219 legge fall. in ragione del valore dei canoni già pagati dalla fallita e sostanzialmente dissipati attraverso la cessione del contratto a titolo gratuito. E' invece inammissibile l'ultimo motivo, formulato nell'esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale vengono proposte censure in fatto tese a sollecitare una rivalutazione del merito della decisione adottata dalla Corte territoriale con riguardo al giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto tenendo conto anche degli altri fatti di bancarotta in riferimento ai quali è stata confermata la condanna dell'imputato. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna