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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1963

ECLI:EU:C:1963:33
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61962C0018 Conclusioni dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

5 novembre 1963 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , Gli ultimi sviluppi di questa causa, di certo ancora presenti alla vostra memoria, attengono soprattutto agli aspetti più concreti della controversia, e precisamente ai consumi di energia elettrica e ai periodi ai quali tali consumi si riferiscono.

Ciò è avvenuto in seguito agli sforzi compiuti dalla Corte per chiarire il più possibile i fatti, sforzi che hanno permesso un maggiore adeguamento alla realtà.

Non dobbiamo però dimenticare che il ricorso in merito al quale siete chiamati a decidere è un ricorso di annullamento, che verte sulla legittimità di due decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA], emanate il 23 maggio 1962, di cui la prima determinava l'imponibile ai fini del contributo di perequazione gravante sull'impresa per i vari periodi, e la seconda, che a norma dell'articolo 92 del Trattato costituiva titolo esecutivo, fissava l'importo del contributo dovuto.

Non si tratta quindi di un ricorso di merito, come per esempio sarebbe stato nel caso, ben diverso, in cui fossero state inflitte un'ammenda o una penalità di mora, a norma dell'articolo 36 del Trattato.

Né a conclusione diversa porta il fatto che la ricorrente abbia invocato anche l'articolo 36, in quanto ciò è probabilmente avvenuto al fine di eccepire, conformemente a quanto l'articolo citato espressamente permette, l'illegittimità delle decisioni generali che sono servite di base alle decisioni impugnate: si tratta comunque di una precauzione nella specie inoperante, dal momento che l'articolo 36 non era stato applicato nel caso in esame, e oltretutto inutile, dato che, come ben sapete, e come sa anche l'avvocato della ricorrente, per le sentenze Citasse e Meroni del 12 e del 13 giugno 1958 l'eccezione di illegittimità può essere invocata come mezzo di un ricorso per l'annullamento di qualunque decisione individuale.

Nell'ambito di un tale ricorso, non dovete fissare voi stessi l'ammontare del contributo dovuto: voi siete tenuti esclusivamente a decidere in merito alla legittimità della decisione impugnata, tenuto conto dei mezzi di impugnazione e prendendo in considerazione i fatti solo in quanto essi incidano sul giudizio di legittimità.

Per prima cosa, logicamente, è necessario accertare se la decisione impugnata sia stata debitamente indirizzata alla signora Barge.

Si è fatto inizialmente notare, a questo riguardo, che la signora Barge è la vedova dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], fondatore dell'impresa, e non la vedova di quest'ultimo.

Tale punto non risulta però contestato, e l'errore commesso nell'intestazione (e non nel contenuto) delle decisioni impugnate, che in effetti sono indirizzate alla signora Barge nella sua qualità di rappresentante dell'impresa «[OSCURATO:PERSONA].

A. [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA]», è evidentemente privo di conseguenze.

In secondo luogo, la ricorrente dichiara di potere «accettare la situazione processuale» solo in nome proprio, e non come unica rappresentante dell'impresa A. [OSCURATO:PERSONA], avendo una figlia minore, sua coerede nella successione del marito in base ad un testamento pubblico del 26 gennaio 1956.

Su questo punto è sufficiente constatare che la Barge, in virtù del testamento, è l'unica persona sulla quale, per volontà del testatore, devono gravare tutti gli oneri, le passività e i debiti dell'impresa.

E per quanto riguarda la cessione dell'attivo dell'impresa, che si assume effettuata dalla ricorrente il 4 febbraio 1958 nei confronti del proprio padre e del fratello, entrambi amministratori della società Ferriere di [OSCURATO:PERSONA], ritengo che l'[OSCURATO:PERSONA] non debba tenerne conto: si tratta di rapporti di diritto privato, posti in essere d'altronde dopo la cessazione del sistema di perequazione, e che non sono tali da privare la Barge della sua qualità di rappresentante legale dell'impresa

A. [OSCURATO:PERSONA]

, debitrice del contributo relativo al rottame d'acquisto consumato per le esigenze dell'impresa stessa.

Del resto, nella sua replica la ricorrente si rimette su tale punto alla saggezza della Corte.

Esaminerò ora, seguendo l'ordine del ricorso, i mezzi relativi all'illegittimità delle decisioni generali: in seguito prenderò in considerazione quelli che attengono direttamente alle decisioni impugnate.

A. L'[OSCURATO:PERSONA] sostiene nella sua comparsa di risposta che l'eccezione di illegittimità è inammissibile, a causa di una pretesa acquiescenza della ricorrente alle decisioni generali, acquiescenza deducibile dal suo comportamento.

Da un lato, ella avrebbe infatti ceduto fin dal 1956 alla società Ferriere di [OSCURATO:PERSONA] tutto il passivo della A. [OSCURATO:PERSONA], compreso il debito di perequazione, che ascendeva a L. 40.435.466, di cui la

[OSCURATO:PERSONA]

si assumeva l'accollo; dall'altro, proponendo dinanzi alla Corte un ricorso (8-61) con il quale chiedeva il risarcimento dei danni da essa subiti «per aver dovuto vendere la propria produzione siderurgica senza aver potuto porre a carico degli acquirenti il contributo di perequazione in seguito addebitatole», la ricorrente avrebbe riconosciuto l'esistenza del debito e implicitamente rinunciato a contestarne il fondamento.

Signori, confesso di non capire molto bene questa eccezione sulla quale del resto l'[OSCURATO:PERSONA] non ha più insistito nella fase orale del procedimento.

In effetti, l'acquiescenza in questione, una volta riconosciuta esistente, dovrebbe coinvolgere lo stesso debito di perequazione.

Non vedo allora perché ne risulterebbe escluso solo il diritto di denunciare l'illegittimità delle decisioni generali: essa infatti dovrebbe costituire ostacolo, necessariamente, a qualsiasi contestazione della legittimità delle decisioni individuali che fissano l'ammontare del debito di perequazione, cosa che la convenuta tuttavia non pretende.

Quindi, una volta ammessa la ricevibilità del ricorso per quanto riguarda le decisioni individuali, si deve permettere alla ricorrente, secondo la vostra giurisprudenza, di invocare sotto forma di eccezione qualsiasi mezzo fondato sull'illegittimità delle decisioni generali che sono servite di base a quelle individuali, ritualmente impugnate.

L'eccezione di illegittimità riguarda : 1 o l'articolo 10, b e d , delle decisioni 2-57 e 16-58; 2 o le decisioni 18, 19 e 20-60, a titoli diversi. 1 o : Sull'articolo 10, b e d , delle decisioni 2-57 e 16-58.

L'articolo 10, b, dichiara esente dal contributo di perequazione il rottame di acciai legati; l'articolo 10, d, prevede la stessa cosa, nei confronti delle fonderie di acciaio integrate, per la parte proporzionale del consumo di rottame d'acquisto corrispondente alla produzione di acciaio grezzo per tipo di apparecchio o procedimento di fabbricazione.

Si tratterebbe, secondo la ricorrente, di esenzioni non motivate, retroattive e discriminatorie.

Signori, non intendo soffermarmi molto su queste censure, che la convenuta mi sembra avere smantellato nelle sue memorie.

In -effetti l'esenzione, o meglio, la decisione di non imporre il contributo, è in entrambi i casi giustificata : per quanto riguarda il rottame di acciai legati , essa trova la sua giustificazione nelle particolari caratteristiche di tale rottame, che si distingue nettamente — per il prezzo, la composizione e l'utilizzazione — dal rottame -ordinario, con il quale non entra in concorrenza ; per quanto riguarda le fonderie di acciaio integrate , essa è giustificata dalla necessità di mantenere eguali condizioni di concorrenza tra le fonderie integrate e le fonderie autonome, rispetto alla produzione di acciai per getti, che non rientrano nell'allegato

I. Si tratta di considerazioni che non era necessario menzionare -espressamente nella motivazione delle decisioni.

La motivazione infatti risponde a esigenze diverse a seconda della natura della decisione: quando si tratta di un regolamento, è essenziale indicare in via generale gli scopi perseguiti dal regolamento stesso, le ragioni che lo giustificano e le grandi linee del sistema adottato; non è necessario invece commentare le varie disposizioni del testo, se queste sono di per sé chiare e s'inseriscono normalmente nel complesso del sistema.

Anche la censura relativa alla retroattività deve essere disattesa: è pacifico infatti che, nel caso in esame, non si tratta di deroghe e di esenzioni, ma solo di una più minuta precisazione delle modalità con cui deve essere effettuata la determinazione dell'imponibile: e queste modalità devono necessariamente essere -eguali per tutti a partire dal momento in cui il consorzio obbligatorio ha cominciato a funzionare.

Infine, se si ammette che le decisioni sono obiettivamente giustificate, non vi è né discriminazione, né sviamento di potere. 2 o : Stille decisioni 18, 19 e 20-60: Qui è ancora il processo relativo al sistema di perequazione che continua.

Sotto il profilo giuridico, nessuna delle censure sollevate in proposito mi sembra fondata: le risposte dell'[OSCURATO:PERSONA] in merito a ognuna di esse, difetto o insufficienza di motivazione, difetto di pubblicità, assenza, nella materia considerata, di una relazione generale (art. 17 del Trattato) e di una relazione del revisore dei conti, sono pienamente soddisfacenti.

Ritengo quindi che tutte queste censure debbano essere disattese.

B. Rimangono le censure relative alle decisioni impugnate, in sé e per sé considerate.

Di queste, una prima serie riguarda i controlli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente sostiene in proposito : 1 o che l'incarico alla [OSCURATO:PERSONA] non è stato affidato mediante una decisione, e che esso non è stato notificato allo Stato interessato, con conseguente violazione dell'articolo 86, 4 o comma, del Trattato; 2 o che la [OSCURATO:PERSONA], società privata, non era idonea a esercitare i poteri di una pubblica amministrazione; 3 o che delle ispezioni degli agenti di tale società non è stato redatto verbale, e che ad esse non è stata data alcuna pubblicità.

Le convenuta ribatte, come sapete, che mancano i presupposti per prendere in considerazione la pretesa violazione dell'articolo 86, in quanto i controlli e gli accertamenti sono stati effettuati unicamente in base all'articolo 47, e non anche in base all'articolo 86: la [OSCURATO:PERSONA] è stata semplicemente incaricata di raccogliere delle informazioni per conto dell'[OSCURATO:PERSONA].

E quando la ricorrente ha presentato un parere del Campsider, ufficio regionale del meccanismo per l'Italia, da cui risultava che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva conferito alla [OSCURATO:PERSONA] il compito di controllare i movimenti di rottame delle imprese a norma degli articoli 47 e 86 del Trattato, la convenuta si è limitata a rispondere di non essere responsabile delle iniziative del Campsider.

A dire il vero, signori, tutta questa discussione mi sembra vana.

L'articolo 47, secondo la vostra giurisprudenza, conferisce all'[OSCURATO:PERSONA] la facoltà di raccogliere «tutte le informazioni necessarie all'adempimento della sua missione» e di « fare compiere gli accertamenti necessari».

E nulla vieta che degli accertamenti siano effettuati in loco, ad opera di un ufficio contabile debitamente incaricato.

Il ricorso all'articolo 86 e la necessità di osservare la procedura da esso prevista riguardano solo il caso in cui risulti necessario permettere agli agenti dell'[OSCURATO:PERSONA] l'esercizio dei poteri coercitivi attribuiti agli agenti nazionali dalla legislazione tributaria (sentenza da 5 a 11-62 del 14 dicembre 1962, Racc.

VIII, p. 861 ).

Ora, nessuno ha sostenuto che gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] abbiano mai tentato di esercitare simili poteri coercitivi e si siano avvalsi delle prerogative riservate dalla legge agli agenti dell'amministrazione tributaria italiana.

Il che esclude anche che essi dovessero redigere, in buona e debita forma, un «verbale» degli accertamenti effettuati.

La seconda serie di censure attiene alla fondatezza delle basi di imposizione, quali sono state stabilite dalle decisioni impugnate.

Sotto questo profilo, due sono gli elementi in contestazione : 1 o il valore del criterio adottato dall'[OSCURATO:PERSONA], e cioè il consumo di energia elettrica; 2 o l'esattezza della valutazione dell'entità di tale consumo. a) Sul valore del criterio adottato.

La ricorrente si richiama alla sentenza del 14 dicembre 1962, da 5 a 11-62, che io poco fa ho citato, in cui è detto che il consumo di energia elettrica nei forni costituisce solo uno degli elementi che possono essere presi in considerazione ai fini di determinare la quantità di rottame consumato.

Signori, è proprio questo, in effetti, ciò che la Corte ha detto, in conformità del resto a quanto aveva in proposito sostenuto la stessa [OSCURATO:PERSONA].

Ma possiamo dedurne che quando non vi e alcun altro elemento di accertamento perché la contabilità è stata completamente distrutta, l'[OSCURATO:PERSONA] non può far altro che rinunciare e abbandonare la partita? Non credo che voi intendeste dire proprio questo, il 14 dicembre 1962; certo non intendevo dirlo io, quando ho proposto di seguire la tesi allora sostenuta dall'[OSCURATO:PERSONA].

A mio parere, il consumo di energia elettrica costituisce un mezzo di accertamento valido anche di per sé, a condizione, beninteso, che il rapporto tra consumo di energia elettrica e consumo di rottame sia correttamente stabilito.

A tal fine è necessario, in primo luogo, che sotto il profilo tecnico il rapporto medio sia stabilito con la maggiore serietà possibile e, in secondo luogo, che l'impresa interessata abbia la più vasta possibilità di far valere le ragioni particolari che, tenuto conto dei suoi processi di fabbricazione, dei suoi macchinari e di ogni altro elemento, siano tali da escludere, nei suoi confronti, la validità del rapporto medio stabilito dagli esperti.

Ora, nella specie, mi pare sussistano entrambe le condizioni.

Il rapporto medio è stato stabilito, a quanto risulta, con molta serietà, da una commissione di esperti dei sei paesi riuniti a Lussemburgo sotto l'egida dell'[OSCURATO:PERSONA].

A tale perizia la ricorrente ne oppone un'altra che critica la prima, ma è a sua volta rifiutata dall'[OSCURATO:PERSONA].

Io ho letto attentamente questi documenti, che voi valuterete, e non ritengo che la controperizia sia tale da far dubitare della validità dei lavori compiuti dalla commissione di esperti dell'[OSCURATO:PERSONA].

D'altra parte, la ricorrente non ha fornito alcun preciso dato di fatto, attinente alle condizioni particolari di fabbricazione dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], tale da implicare un rapporto di consumo diverso dalla media stabilita dagli esperti. b) Sulla valutazione del consumo di energia elettrica.

Mi limiterò in proposito a brevi osservazioni, dato che la questione, come ben sapete, è stata chiarita il massimo possibile.

Noto solamente, sotto il profilo giuridico, che è normale chiedere alle imprese, in mancanza di ogni contabilità, la produzione delle fatture relative al consumo di energia elettrica nei periodi di imposizione: è ciò che avete riconosciuto nella sentenza del 14 dicembre 1962.

Ed è altrettanto normale, se queste fatture non vengano presentate, e se l'impresa tralasci o rifiuti di procurarsene dei duplicati dalle imprese erogatoci di energia elettrica, oppure non riesca a ottenerle, che gli agenti incaricati del controllo si rivolgano essi stessi ai fornitori.

Infine, se per un determinato periodo manca qualsiasi mezzo di accertamento, non resta che procedere per estrapolazione.

Ed è ciò che è stato fatto nel caso di specie, col risultato di fissare l'imponibile, per il periodo 1 o ottobre 1955-31 gennaio 1958, a 28.386 tonnellate.

Voi sapete però che, grazie ai perseveranti sforzi compiuti dalla Corte per ottenere delle precisazioni; è stato infine possibile, nelle condizioni ricordate durante la discussione orale e sulle quali mi sembra inutile ritornare, conoscere le cifre dei consumi effettivamente avutisi nel periodo rispetto al quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto procedere per estrapolazione (lettera dell'Azienda elettrica dell' 11 ottobre 1963).

Grazie a questi nuovi dati, più corrispondenti alla realtà, l'imponibile di 28.386 tonnellate di rottame si trova ridotto a 25.506 tonnellate.

Ad ogni modo, come ho ricordato all'inizio di queste mie osservazioni, il ricorso che nella specie è stato presentato alla Corte è un ricorso di annullamento, e non poteva essere altro (dato che non è stato applicato l'articolo 36).

Il che esclude che la Corte sia competente a fissare con sentenza l'ammontare del debito.

Ora, la legittimità di una decisione deve essere valutata con riferimento al giorno in cui la decisione è stata presa.

Se la Corte ha creduto necessario tentare di chiarire al massimo la questione, ciò è avvenuto non al fine di determinare l'entità del contributo, ma al fine di meglio controllare se, nell'adottare le decisioni impugnate, l'[OSCURATO:PERSONA] sia rimasta nell'ambito della legittimità.

Per me, così è stato; ritengo quindi che il ricorso debba essere puramente e semplicemente respinto, e le spese poste a carico della ricorrente.

Naturalmente, il rigetto del ricorso non impedirà la rettifica dell'imponibile, sia a richiesta della ricorrente, sia d'ufficio, tenuto conto delle ultime precisazioni così difficilmente e così tardivamente ottenute a causa dell'atteggiamento della ricorrente.

Concludo pertanto chiedendo che il ricorso venga respinto e che le spese, data la loro natura, siano poste a carico della signora Barge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61962C0018 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 5 novembre 1963 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , Gli ultimi sviluppi di questa causa, di certo ancora presenti alla vostra memoria, attengono soprattutto agli aspetti più concreti della controversia, e precisamente ai consumi di energia elettrica e ai periodi ai quali tali consumi si riferiscono. Ciò è avvenuto in seguito agli sforzi compiuti dalla Corte per chiarire il più possibile i fatti, sforzi che hanno permesso un maggiore adeguamento alla realtà. Non dobbiamo però dimenticare che il ricorso in merito al quale siete chiamati a decidere è un ricorso di annullamento, che verte sulla legittimità di due decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA], emanate il 23 maggio 1962, di cui la prima determinava l'imponibile ai fini del contributo di perequazione gravante sull'impresa per i vari periodi, e la seconda, che a norma dell'articolo 92 del Trattato costituiva titolo esecutivo, fissava l'importo del contributo dovuto. Non si tratta quindi di un ricorso di merito, come per esempio sarebbe stato nel caso, ben diverso, in cui fossero state inflitte un'ammenda o una penalità di mora, a norma dell'articolo 36 del Trattato. Né a conclusione diversa porta il fatto che la ricorrente abbia invocato anche l'articolo 36, in quanto ciò è probabilmente avvenuto al fine di eccepire, conformemente a quanto l'articolo citato espressamente permette, l'illegittimità delle decisioni generali che sono servite di base alle decisioni impugnate: si tratta comunque di una precauzione nella specie inoperante, dal momento che l'articolo 36 non era stato applicato nel caso in esame, e oltretutto inutile, dato che, come ben sapete, e come sa anche l'avvocato della ricorrente, per le sentenze Citasse e Meroni del 12 e del 13 giugno 1958 l'eccezione di illegittimità può essere invocata come mezzo di un ricorso per l'annullamento di qualunque decisione individuale. Nell'ambito di un tale ricorso, non dovete fissare voi stessi l'ammontare del contributo dovuto: voi siete tenuti esclusivamente a decidere in merito alla legittimità della decisione impugnata, tenuto conto dei mezzi di impugnazione e prendendo in considerazione i fatti solo in quanto essi incidano sul giudizio di legittimità. Per prima cosa, logicamente, è necessario accertare se la decisione impugnata sia stata debitamente indirizzata alla signora Barge. Si è fatto inizialmente notare, a questo riguardo, che la signora Barge è la vedova dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], fondatore dell'impresa, e non la vedova di quest'ultimo. Tale punto non risulta però contestato, e l'errore commesso nell'intestazione (e non nel contenuto) delle decisioni impugnate, che in effetti sono indirizzate alla signora Barge nella sua qualità di rappresentante dell'impresa «[OSCURATO:PERSONA]. A. [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA]», è evidentemente privo di conseguenze. In secondo luogo, la ricorrente dichiara di potere «accettare la situazione processuale» solo in nome proprio, e non come unica rappresentante dell'impresa A. [OSCURATO:PERSONA], avendo una figlia minore, sua coerede nella successione del marito in base ad un testamento pubblico del 26 gennaio 1956. Su questo punto è sufficiente constatare che la Barge, in virtù del testamento, è l'unica persona sulla quale, per volontà del testatore, devono gravare tutti gli oneri, le passività e i debiti dell'impresa. E per quanto riguarda la cessione dell'attivo dell'impresa, che si assume effettuata dalla ricorrente il 4 febbraio 1958 nei confronti del proprio padre e del fratello, entrambi amministratori della società Ferriere di [OSCURATO:PERSONA], ritengo che l'[OSCURATO:PERSONA] non debba tenerne conto: si tratta di rapporti di diritto privato, posti in essere d'altronde dopo la cessazione del sistema di perequazione, e che non sono tali da privare la Barge della sua qualità di rappresentante legale dell'impresa A. [OSCURATO:PERSONA] , debitrice del contributo relativo al rottame d'acquisto consumato per le esigenze dell'impresa stessa. Del resto, nella sua replica la ricorrente si rimette su tale punto alla saggezza della Corte. Esaminerò ora, seguendo l'ordine del ricorso, i mezzi relativi all'illegittimità delle decisioni generali: in seguito prenderò in considerazione quelli che attengono direttamente alle decisioni impugnate. A. L'[OSCURATO:PERSONA] sostiene nella sua comparsa di risposta che l'eccezione di illegittimità è inammissibile, a causa di una pretesa acquiescenza della ricorrente alle decisioni generali, acquiescenza deducibile dal suo comportamento. Da un lato, ella avrebbe infatti ceduto fin dal 1956 alla società Ferriere di [OSCURATO:PERSONA] tutto il passivo della A. [OSCURATO:PERSONA], compreso il debito di perequazione, che ascendeva a L. 40.435.466, di cui la [OSCURATO:PERSONA] si assumeva l'accollo; dall'altro, proponendo dinanzi alla Corte un ricorso (8-61) con il quale chiedeva il risarcimento dei danni da essa subiti «per aver dovuto vendere la propria produzione siderurgica senza aver potuto porre a carico degli acquirenti il contributo di perequazione in seguito addebitatole», la ricorrente avrebbe riconosciuto l'esistenza del debito e implicitamente rinunciato a contestarne il fondamento. Signori, confesso di non capire molto bene questa eccezione sulla quale del resto l'[OSCURATO:PERSONA] non ha più insistito nella fase orale del procedimento. In effetti, l'acquiescenza in questione, una volta riconosciuta esistente, dovrebbe coinvolgere lo stesso debito di perequazione. Non vedo allora perché ne risulterebbe escluso solo il diritto di denunciare l'illegittimità delle decisioni generali: essa infatti dovrebbe costituire ostacolo, necessariamente, a qualsiasi contestazione della legittimità delle decisioni individuali che fissano l'ammontare del debito di perequazione, cosa che la convenuta tuttavia non pretende. Quindi, una volta ammessa la ricevibilità del ricorso per quanto riguarda le decisioni individuali, si deve permettere alla ricorrente, secondo la vostra giurisprudenza, di invocare sotto forma di eccezione qualsiasi mezzo fondato sull'illegittimità delle decisioni generali che sono servite di base a quelle individuali, ritualmente impugnate. L'eccezione di illegittimità riguarda : 1 o l'articolo 10, b e d , delle decisioni 2-57 e 16-58; 2 o le decisioni 18, 19 e 20-60, a titoli diversi. 1 o : Sull'articolo 10, b e d , delle decisioni 2-57 e 16-58. L'articolo 10, b, dichiara esente dal contributo di perequazione il rottame di acciai legati; l'articolo 10, d, prevede la stessa cosa, nei confronti delle fonderie di acciaio integrate, per la parte proporzionale del consumo di rottame d'acquisto corrispondente alla produzione di acciaio grezzo per tipo di apparecchio o procedimento di fabbricazione. Si tratterebbe, secondo la ricorrente, di esenzioni non motivate, retroattive e discriminatorie. Signori, non intendo soffermarmi molto su queste censure, che la convenuta mi sembra avere smantellato nelle sue memorie. In -effetti l'esenzione, o meglio, la decisione di non imporre il contributo, è in entrambi i casi giustificata : per quanto riguarda il rottame di acciai legati , essa trova la sua giustificazione nelle particolari caratteristiche di tale rottame, che si distingue nettamente — per il prezzo, la composizione e l'utilizzazione — dal rottame -ordinario, con il quale non entra in concorrenza ; per quanto riguarda le fonderie di acciaio integrate , essa è giustificata dalla necessità di mantenere eguali condizioni di concorrenza tra le fonderie integrate e le fonderie autonome, rispetto alla produzione di acciai per getti, che non rientrano nell'allegato I. Si tratta di considerazioni che non era necessario menzionare -espressamente nella motivazione delle decisioni. La motivazione infatti risponde a esigenze diverse a seconda della natura della decisione: quando si tratta di un regolamento, è essenziale indicare in via generale gli scopi perseguiti dal regolamento stesso, le ragioni che lo giustificano e le grandi linee del sistema adottato; non è necessario invece commentare le varie disposizioni del testo, se queste sono di per sé chiare e s'inseriscono normalmente nel complesso del sistema. Anche la censura relativa alla retroattività deve essere disattesa: è pacifico infatti che, nel caso in esame, non si tratta di deroghe e di esenzioni, ma solo di una più minuta precisazione delle modalità con cui deve essere effettuata la determinazione dell'imponibile: e queste modalità devono necessariamente essere -eguali per tutti a partire dal momento in cui il consorzio obbligatorio ha cominciato a funzionare. Infine, se si ammette che le decisioni sono obiettivamente giustificate, non vi è né discriminazione, né sviamento di potere. 2 o : Stille decisioni 18, 19 e 20-60: Qui è ancora il processo relativo al sistema di perequazione che continua. Sotto il profilo giuridico, nessuna delle censure sollevate in proposito mi sembra fondata: le risposte dell'[OSCURATO:PERSONA] in merito a ognuna di esse, difetto o insufficienza di motivazione, difetto di pubblicità, assenza, nella materia considerata, di una relazione generale (art. 17 del Trattato) e di una relazione del revisore dei conti, sono pienamente soddisfacenti. Ritengo quindi che tutte queste censure debbano essere disattese. B. Rimangono le censure relative alle decisioni impugnate, in sé e per sé considerate. Di queste, una prima serie riguarda i controlli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente sostiene in proposito : 1 o che l'incarico alla [OSCURATO:PERSONA] non è stato affidato mediante una decisione, e che esso non è stato notificato allo Stato interessato, con conseguente violazione dell'articolo 86, 4 o comma, del Trattato; 2 o che la [OSCURATO:PERSONA], società privata, non era idonea a esercitare i poteri di una pubblica amministrazione; 3 o che delle ispezioni degli agenti di tale società non è stato redatto verbale, e che ad esse non è stata data alcuna pubblicità. Le convenuta ribatte, come sapete, che mancano i presupposti per prendere in considerazione la pretesa violazione dell'articolo 86, in quanto i controlli e gli accertamenti sono stati effettuati unicamente in base all'articolo 47, e non anche in base all'articolo 86: la [OSCURATO:PERSONA] è stata semplicemente incaricata di raccogliere delle informazioni per conto dell'[OSCURATO:PERSONA]. E quando la ricorrente ha presentato un parere del Campsider, ufficio regionale del meccanismo per l'Italia, da cui risultava che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva conferito alla [OSCURATO:PERSONA] il compito di controllare i movimenti di rottame delle imprese a norma degli articoli 47 e 86 del Trattato, la convenuta si è limitata a rispondere di non essere responsabile delle iniziative del Campsider. A dire il vero, signori, tutta questa discussione mi sembra vana. L'articolo 47, secondo la vostra giurisprudenza, conferisce all'[OSCURATO:PERSONA] la facoltà di raccogliere «tutte le informazioni necessarie all'adempimento della sua missione» e di « fare compiere gli accertamenti necessari». E nulla vieta che degli accertamenti siano effettuati in loco, ad opera di un ufficio contabile debitamente incaricato. Il ricorso all'articolo 86 e la necessità di osservare la procedura da esso prevista riguardano solo il caso in cui risulti necessario permettere agli agenti dell'[OSCURATO:PERSONA] l'esercizio dei poteri coercitivi attribuiti agli agenti nazionali dalla legislazione tributaria (sentenza da 5 a 11-62 del 14 dicembre 1962, Racc. VIII, p. 861 ). Ora, nessuno ha sostenuto che gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] abbiano mai tentato di esercitare simili poteri coercitivi e si siano avvalsi delle prerogative riservate dalla legge agli agenti dell'amministrazione tributaria italiana. Il che esclude anche che essi dovessero redigere, in buona e debita forma, un «verbale» degli accertamenti effettuati. La seconda serie di censure attiene alla fondatezza delle basi di imposizione, quali sono state stabilite dalle decisioni impugnate. Sotto questo profilo, due sono gli elementi in contestazione : 1 o il valore del criterio adottato dall'[OSCURATO:PERSONA], e cioè il consumo di energia elettrica; 2 o l'esattezza della valutazione dell'entità di tale consumo. a) Sul valore del criterio adottato. La ricorrente si richiama alla sentenza del 14 dicembre 1962, da 5 a 11-62, che io poco fa ho citato, in cui è detto che il consumo di energia elettrica nei forni costituisce solo uno degli elementi che possono essere presi in considerazione ai fini di determinare la quantità di rottame consumato. Signori, è proprio questo, in effetti, ciò che la Corte ha detto, in conformità del resto a quanto aveva in proposito sostenuto la stessa [OSCURATO:PERSONA]. Ma possiamo dedurne che quando non vi e alcun altro elemento di accertamento perché la contabilità è stata completamente distrutta, l'[OSCURATO:PERSONA] non può far altro che rinunciare e abbandonare la partita? Non credo che voi intendeste dire proprio questo, il 14 dicembre 1962; certo non intendevo dirlo io, quando ho proposto di seguire la tesi allora sostenuta dall'[OSCURATO:PERSONA]. A mio parere, il consumo di energia elettrica costituisce un mezzo di accertamento valido anche di per sé, a condizione, beninteso, che il rapporto tra consumo di energia elettrica e consumo di rottame sia correttamente stabilito. A tal fine è necessario, in primo luogo, che sotto il profilo tecnico il rapporto medio sia stabilito con la maggiore serietà possibile e, in secondo luogo, che l'impresa interessata abbia la più vasta possibilità di far valere le ragioni particolari che, tenuto conto dei suoi processi di fabbricazione, dei suoi macchinari e di ogni altro elemento, siano tali da escludere, nei suoi confronti, la validità del rapporto medio stabilito dagli esperti. Ora, nella specie, mi pare sussistano entrambe le condizioni. Il rapporto medio è stato stabilito, a quanto risulta, con molta serietà, da una commissione di esperti dei sei paesi riuniti a Lussemburgo sotto l'egida dell'[OSCURATO:PERSONA]. A tale perizia la ricorrente ne oppone un'altra che critica la prima, ma è a sua volta rifiutata dall'[OSCURATO:PERSONA]. Io ho letto attentamente questi documenti, che voi valuterete, e non ritengo che la controperizia sia tale da far dubitare della validità dei lavori compiuti dalla commissione di esperti dell'[OSCURATO:PERSONA]. D'altra parte, la ricorrente non ha fornito alcun preciso dato di fatto, attinente alle condizioni particolari di fabbricazione dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], tale da implicare un rapporto di consumo diverso dalla media stabilita dagli esperti. b) Sulla valutazione del consumo di energia elettrica. Mi limiterò in proposito a brevi osservazioni, dato che la questione, come ben sapete, è stata chiarita il massimo possibile. Noto solamente, sotto il profilo giuridico, che è normale chiedere alle imprese, in mancanza di ogni contabilità, la produzione delle fatture relative al consumo di energia elettrica nei periodi di imposizione: è ciò che avete riconosciuto nella sentenza del 14 dicembre 1962. Ed è altrettanto normale, se queste fatture non vengano presentate, e se l'impresa tralasci o rifiuti di procurarsene dei duplicati dalle imprese erogatoci di energia elettrica, oppure non riesca a ottenerle, che gli agenti incaricati del controllo si rivolgano essi stessi ai fornitori. Infine, se per un determinato periodo manca qualsiasi mezzo di accertamento, non resta che procedere per estrapolazione. Ed è ciò che è stato fatto nel caso di specie, col risultato di fissare l'imponibile, per il periodo 1 o ottobre 1955-31 gennaio 1958, a 28.386 tonnellate. Voi sapete però che, grazie ai perseveranti sforzi compiuti dalla Corte per ottenere delle precisazioni; è stato infine possibile, nelle condizioni ricordate durante la discussione orale e sulle quali mi sembra inutile ritornare, conoscere le cifre dei consumi effettivamente avutisi nel periodo rispetto al quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto procedere per estrapolazione (lettera dell'Azienda elettrica dell' 11 ottobre 1963). Grazie a questi nuovi dati, più corrispondenti alla realtà, l'imponibile di 28.386 tonnellate di rottame si trova ridotto a 25.506 tonnellate. Ad ogni modo, come ho ricordato all'inizio di queste mie osservazioni, il ricorso che nella specie è stato presentato alla Corte è un ricorso di annullamento, e non poteva essere altro (dato che non è stato applicato l'articolo 36). Il che esclude che la Corte sia competente a fissare con sentenza l'ammontare del debito. Ora, la legittimità di una decisione deve essere valutata con riferimento al giorno in cui la decisione è stata presa. Se la Corte ha creduto necessario tentare di chiarire al massimo la questione, ciò è avvenuto non al fine di determinare l'entità del contributo, ma al fine di meglio controllare se, nell'adottare le decisioni impugnate, l'[OSCURATO:PERSONA] sia rimasta nell'ambito della legittimità. Per me, così è stato; ritengo quindi che il ricorso debba essere puramente e semplicemente respinto, e le spese poste a carico della ricorrente. Naturalmente, il rigetto del ricorso non impedirà la rettifica dell'imponibile, sia a richiesta della ricorrente, sia d'ufficio, tenuto conto delle ultime precisazioni così difficilmente e così tardivamente ottenute a causa dell'atteggiamento della ricorrente. Concludo pertanto chiedendo che il ricorso venga respinto e che le spese, data la loro natura, siano poste a carico della signora Barge.
Sentenza Corte di giustizia UE/1963 — Fons Iuris — Fons Iuris