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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 31279/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 29/10/2021, che confermava la pronuncia del Tribunale di Verbania ad esito di giudizio abbreviato con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Al riguardo, deduce:

1.1. erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie contestata.

In particolare, dalla denuncia-querela emergerebbe come l'affidamento circa la bontà delle modalità della vendita (con consegna frazionata in due momenti e pagamento mediante assegno solo al momento dell'ultima consegna) e la solvibilità dell'imputato non era stato da quest'ultimo ingenerato mediante artifici e raggiri, ma era sorto spontaneamente nella persona offesa.

Infatti, la parte lesa avrebbe accettato le condizioni di pagamento proposte del prevenuto solo in ragione della circostanza che il Borrometi era figlio di un cliente storico del negozio, su cui avrebbe potuto rivalersi in caso di inadempimento.

1.2. erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen. in quanto la statuizione dei giudici di merito in punto di liquidazione del danno in favore della persona offesa aveva creato una illegittima duplicazione dei titoli risarcitori.

In particolare, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la condanna al pagamento di euro 2.100,00 a titolo di provvisionale disposta dal Tribunale fosse riferibile al danno non patrimoniale lamentato dalla parte civile in sede penale, laddove invece la pronuncia del primo giudice risultava inequivocabilmente riferita al danno di natura patrimoniale subito dalla parte civile, in quanto la somma liquidata era esattamente corrispondente all'importo dell'assegno post datato rimasto scoperto.

Ebbene, la condanna al pagamento della provvisionale, da considerarsi disposta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dava luogo ad una "illegittima duplicazione del credito", in quanto la stessa parte civile aveva già ottenuto tutela creditoria mediante decreto ingiuntivo emesso sulla scorta dell'assegno non pagato.

1.3. Con requisitoria scritta, depositata in data 13 giugno 2022, il P.G. presso questa Corte, rilevando la manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

1.4. Con memoria e nota di conclusioni in data 23/06/2022 la difesa della parte civile ha rassegnato conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata anche in punto di statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo della truffa - è manifestamente infondato.

Infatti, l'asserito difetto di motivazione è smentito dalla lettura della sentenza impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da coerente e lineare logicità conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori.

Peraltro, ai fini del controllo di legittimità della pronuncia oggetto di gravame rileva precisare come nel caso di specie ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

Ebbene, dalla disamina delle pronunce di merito si rileva come i giudici di primo e secondo grado hanno accertato l'idoneità della condotta posta in essere dal prevenuto a configurare il delitto di truffa sulla scorta delle dichiarazioni contenute nella denuncia-querela, riscontrate dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza in ordine alla disponibilità economica del prevenuto nel periodo antecedente e prossimo ai fatti di causa.

In particolare, da tali elementi si è correttamente ricavato che i comportamenti dell'imputato, realizzati nella fase antecedente, contemporanea e successiva all'acquisto dei beni, risultavano strumentali ad ingenerare nella persona offesa un affidamento circa la bontà delle modalità della vendita (con consegna frazionata e pagamento al momento dell'ultima consegna) e delle condizioni di pagamento (mediante assegno post datato), nonché finalizzati a superare la prassi dell'esercizio commerciale ed a vincere le resistenze della persona offesa.

In tal senso, i giudici di merito hanno logicamente valorizzato i continui ed insistenti riferimenti dell'imputato al padre in quanto cliente storico ed "affezionato" del negozio, all'attività lavorativa asseritamente svolta in Svizzera ed alla particolare remuneratività della stessa, che il prevenuto voleva artatamente rendere credibile recandosi presso l'esercizio commerciale con un furgone con targa svizzera nel momento significativo costituito dal pagamento della merce.

Inoltre, la Corte territoriale ha rilevato come anche successivamente alla scoperta della mancanza di copertura dell'assegno consegnato in pagamento, il ricorrente aveva perpetrato nell'attività di dissimulazione, prospettando al creditore che avrebbe ricevuto un accredito (della somma di 3.000,00 euro) dalla Svizzera sul proprio conto che avrebbe consentito di onorare il debito.

Invero, dagli accertamenti condotti è, invece, emerso come l'imputato non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa in territorio elvetico nel periodo prossimo a quello dei fatti, né in quello immediatamente successivo ed il suo conto corrente risultava privo della provvista necessaria a saldare il debito contratto con la persona offesa al momento dell'acquisto.

Ebbene, le condotte descritte sono state correttamente ricondotte dai giudici di merito alla struttura tipica della truffa, in quanto attuate mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre la persona offesa in errore, ingenerando un incolpevole affidamento.

Peraltro, la pronuncia impugnata risulta conforme al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria (Sez. 2, n. 28752 del 18/06/2010, Rv. 247866).

2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta erronea applicazione dell'art.185 cod. pen. ed il vizio di motivazione - è manifestamente infondato.

L'asserita illegittima duplicazione dei titoli risarcitori posti a fondamento della statuizione civile è smentita dalla lettura della pronuncia impugnata che, sul punto, presenta un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici.

In particolare, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto doversi riferire la condanna, pronunciata dal Tribunale, al pagamento della provvisionale "al danno di natura non patrimoniale" sulla scorta di plurime circostanze, quali la richiesta di risarcimento presentata dalla parte civile, ribadita anche in sede di conclusioni, aventi ad oggetto solo il danno non patrimoniale e la statuizione del Tribunale che rinviava al giudice civile la determinazione del danno patrimoniale.

In forza di tali elementi, coerentemente la Corte d'appello ritiene che "il primo giudice ha fissato la misura della provvisionale in euro 2.100,00, ritenendo provato per tale entità il pregiudizio che non che può avere riguardo ai danni non patrimoniali".

Peraltro, in tal senso non assume alcun rilievo la circostanza che l'entità della provvisionale risulta corrispondente all'importo dell'assegno post datato poi rimasto scoperto, in quanto in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Rv. 269882; Sez. Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, Rv.269704; Sez. 6, n. 49877 del 11/11/2009, Rv. 245701).

Inoltre, trattandosi di risarcimento del danno patito da reato, il pregiudizio complessivo risarcibile e, dunque, liquidabile, non si esaurisce nel mero inadempimento dell'obbligazione.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Consegue, altresì, la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo tenendosi conto dell'attività defensionale svolta e della relativa tariffa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 29/10/2021, che confermava la pronuncia del Tribunale di Verbania ad esito di giudizio abbreviato con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Al riguardo, deduce: 1.1. erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie contestata. In particolare, dalla denuncia-querela emergerebbe come l'affidamento circa la bontà delle modalità della vendita (con consegna frazionata in due momenti e pagamento mediante assegno solo al momento dell'ultima consegna) e la solvibilità dell'imputato non era stato da quest'ultimo ingenerato mediante artifici e raggiri, ma era sorto spontaneamente nella persona offesa. Infatti, la parte lesa avrebbe accettato le condizioni di pagamento proposte del prevenuto solo in ragione della circostanza che il Borrometi era figlio di un cliente storico del negozio, su cui avrebbe potuto rivalersi in caso di inadempimento. 1.2. erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen. in quanto la statuizione dei giudici di merito in punto di liquidazione del danno in favore della persona offesa aveva creato una illegittima duplicazione dei titoli risarcitori. In particolare, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la condanna al pagamento di euro 2.100,00 a titolo di provvisionale disposta dal Tribunale fosse riferibile al danno non patrimoniale lamentato dalla parte civile in sede penale, laddove invece la pronuncia del primo giudice risultava inequivocabilmente riferita al danno di natura patrimoniale subito dalla parte civile, in quanto la somma liquidata era esattamente corrispondente all'importo dell'assegno post datato rimasto scoperto. Ebbene, la condanna al pagamento della provvisionale, da considerarsi disposta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dava luogo ad una "illegittima duplicazione del credito", in quanto la stessa parte civile aveva già ottenuto tutela creditoria mediante decreto ingiuntivo emesso sulla scorta dell'assegno non pagato. 1.3. Con requisitoria scritta, depositata in data 13 giugno 2022, il P.G. presso questa Corte, rilevando la manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 1.4. Con memoria e nota di conclusioni in data 23/06/2022 la difesa della parte civile ha rassegnato conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata anche in punto di statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo della truffa - è manifestamente infondato. Infatti, l'asserito difetto di motivazione è smentito dalla lettura della sentenza impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da coerente e lineare logicità conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori. Peraltro, ai fini del controllo di legittimità della pronuncia oggetto di gravame rileva precisare come nel caso di specie ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Ebbene, dalla disamina delle pronunce di merito si rileva come i giudici di primo e secondo grado hanno accertato l'idoneità della condotta posta in essere dal prevenuto a configurare il delitto di truffa sulla scorta delle dichiarazioni contenute nella denuncia-querela, riscontrate dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza in ordine alla disponibilità economica del prevenuto nel periodo antecedente e prossimo ai fatti di causa. In particolare, da tali elementi si è correttamente ricavato che i comportamenti dell'imputato, realizzati nella fase antecedente, contemporanea e successiva all'acquisto dei beni, risultavano strumentali ad ingenerare nella persona offesa un affidamento circa la bontà delle modalità della vendita (con consegna frazionata e pagamento al momento dell'ultima consegna) e delle condizioni di pagamento (mediante assegno post datato), nonché finalizzati a superare la prassi dell'esercizio commerciale ed a vincere le resistenze della persona offesa. In tal senso, i giudici di merito hanno logicamente valorizzato i continui ed insistenti riferimenti dell'imputato al padre in quanto cliente storico ed "affezionato" del negozio, all'attività lavorativa asseritamente svolta in Svizzera ed alla particolare remuneratività della stessa, che il prevenuto voleva artatamente rendere credibile recandosi presso l'esercizio commerciale con un furgone con targa svizzera nel momento significativo costituito dal pagamento della merce. Inoltre, la Corte territoriale ha rilevato come anche successivamente alla scoperta della mancanza di copertura dell'assegno consegnato in pagamento, il ricorrente aveva perpetrato nell'attività di dissimulazione, prospettando al creditore che avrebbe ricevuto un accredito (della somma di 3.000,00 euro) dalla Svizzera sul proprio conto che avrebbe consentito di onorare il debito. Invero, dagli accertamenti condotti è, invece, emerso come l'imputato non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa in territorio elvetico nel periodo prossimo a quello dei fatti, né in quello immediatamente successivo ed il suo conto corrente risultava privo della provvista necessaria a saldare il debito contratto con la persona offesa al momento dell'acquisto. Ebbene, le condotte descritte sono state correttamente ricondotte dai giudici di merito alla struttura tipica della truffa, in quanto attuate mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre la persona offesa in errore, ingenerando un incolpevole affidamento. Peraltro, la pronuncia impugnata risulta conforme al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria (Sez. 2, n. 28752 del 18/06/2010, Rv. 247866). 2. Il secondo motivo di ricorso — che lamenta erronea applicazione dell'art.185 cod. pen. ed il vizio di motivazione - è manifestamente infondato. L'asserita illegittima duplicazione dei titoli risarcitori posti a fondamento della statuizione civile è smentita dalla lettura della pronuncia impugnata che, sul punto, presenta un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici. In particolare, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto doversi riferire la condanna, pronunciata dal Tribunale, al pagamento della provvisionale "al danno di natura non patrimoniale" sulla scorta di plurime circostanze, quali la richiesta di risarcimento presentata dalla parte civile, ribadita anche in sede di conclusioni, aventi ad oggetto solo il danno non patrimoniale e la statuizione del Tribunale che rinviava al giudice civile la determinazione del danno patrimoniale. In forza di tali elementi, coerentemente la Corte d'appello ritiene che "il primo giudice ha fissato la misura della provvisionale in euro 2.100,00, ritenendo provato per tale entità il pregiudizio che non che può avere riguardo ai danni non patrimoniali". Peraltro, in tal senso non assume alcun rilievo la circostanza che l'entità della provvisionale risulta corrispondente all'importo dell'assegno post datato poi rimasto scoperto, in quanto in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Rv. 269882; Sez. Sez. 5, n. 12762 del 14/10/2016, Rv.269704; Sez. 6, n. 49877 del 11/11/2009, Rv. 245701). Inoltre, trattandosi di risarcimento del danno patito da reato, il pregiudizio complessivo risarcibile e, dunque, liquidabile, non si esaurisce nel mero inadempimento dell'obbligazione. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Consegue, altresì, la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo tenendosi conto dell'attività defensionale svolta e della relativa tariffa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori
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