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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17231/2026

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ontroMORESCO BRUNO- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 103/2020, depositata il 4/2/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 103/2020, depositata il 4/2/2020, la CommissioneTributaria Regionale del Veneto, in accoglimento dell’appello di BrunoMoresco, ha escluso la soggettività passiva del contribuente conriferimento all’ICI per l’anno d’imposta 2011, oggetto dell’avviso diNumero registro generale 29633/2020Numero sezionale 4662/2026Numero di raccolta generale 17231/2026Data pubblicazione 01/06/2026accertamento n. 2016/395 emesso dal Comune di Marostica, in relazioneagli immobili censiti al fg. 5, mapp. 498 (in via Valdibotte), fg. 5, mapp.515 e 587 (in via Valdibotte) e fg. 8, mapp. 302 sub 2 (in corso Mazzini).Contro la sentenza il Comune di Marostica propone ricorso percassazione, articolato in due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] resta intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione degli artt. 1-3 d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 2 Convenzionedell’Aja del 1985, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.proc. civ., per aver la CTR escluso la soggettività passiva del contribuente,ai fini ICI, per l’anno 2011, in relazione all’immobile sito nel Comune diMarostica, via Valdibotte (censito al fg. 5, mapp. 498), conferito in trust,di cui il Moresco era il "trustee", ritenendo - secondo il ricorrente in modoerrato - che il soggetto passivo d’imposta fosse il trust.1.1.

La censura è fondata e va accolta.1.2.

In tema di ICI, costituisce presupposto impositivo ex art. 1 d.lgs.n. 504/1992 il possesso di beni immobili nel territorio dello Stato aqualsiasi uso destinati, mentre ai sensi del successivo art. 3 è soggettopassivo dell’imposta il proprietario o il titolare di altro diritto reale, sicché,in caso di beni immobili conferiti in un “trust” traslativo, il soggettopassivo è il "trustee", siccome divenuto titolare della proprietà̀ degli stessie tenuto, in quanto tale, ad amministrarli ed a sostenerne le spese, nonassumendo rilevanza, a tali fini, i limiti ai relativi poteri e doveri impostidal disponente nell’atto istitutivo e l’effetto segregativo proprio dell’istituto(in termini, Cass. 10405/2025; 16550/2019).1.3.

L’assenza di personalità̀ giuridica del “trust”, il cui effetto proprio èquello, ex art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (resaesecutiva in Italia con legge n. 364/1989), di istituire un patrimoniodestinato ad un fine prestabilito, esclude, infatti, che esso possa ritenersititolare di diritti e tanto meno soggetto passivo di imposta, trattandosi diNumero registro generale 29633/2020Numero sezionale 4662/2026Numero di raccolta generale 17231/2026Data pubblicazione 01/06/2026un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato eformalmente intestati al “trustee” (Cass. 12718/2017; 2043/2017;3456/2015; 10105/2014; 28363/2011).1.4.

A tali princìpi non si è attenuta la Commissione regionale, laddoveha erroneamente escluso che il Moresco fosse soggetto passivo di ICI inrelazione all’immobile sito nel Comune di Marostica, via Valdibotte (censitoal fg. 5, mapp. 498), conferito in trust, di cui egli era il "trustee".2.

Col secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivoed oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla mancata trascrizionenei pubblici registri della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa n.663/2002, che aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà dell’immobileoggetto di tassazione, sito nel Comune di Marostica, via Valdibotte(censito al fg. 5, mapp. 515 e 587), ed in forza della quale la CTR haescluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetto passivo di ICI con riguardo aquesto bene ed all’anno 2011.2.1.

Come noto, la nuova formulazione dell'art. 360 cod. proc. civ.,applicabile ratione temporis, consente l'impugnazione ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

"per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".2.2.

La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, chesia stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero eproprio fatto storico (Cass. 13024/2022; 2268/2022; 22397/2019;24035/2018).2.3.

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato in qualiprimo grado sarebbe stata trattata dalle parti né tanto meno ne hariprodotto i passaggi essenziali.2.4.

La censura è, quindi, inammissibile per violazione del principio diautosufficienza.Numero registro generale 29633/2020Numero sezionale 4662/2026Numero di raccolta generale 17231/2026Data pubblicazione 01/06/20262.5.

Tale principio - prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366cod. proc. civ. – impone, infatti, che il ricorso per cassazione contenga insé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede lacassazione della sentenza di merito così da permettere la valutazione dellafondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fontiesterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti alpregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarespecificamente, a pena di inammissibilità, gli atti processuali e i documentisu cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione indiretta di esso conspecificazione della parte del documento cui corrisponde l’indirettariproduzione, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, onde darmodo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione,prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex multis, Cass.27610/2025; 15416/2025; 12481/2022; 10761/2022; 18679/2017;14784/2015).2.6.

Il ricorrente, quindi, nel dedurre il vizio di omesso esame di unfatto decisivo “che è stato oggetto di discussione tra le parti”, avrebbedovuto, a pena d'inammissibilità della censura, riprodurre in ricorso i branidegli atti dei precedenti gradi di merito in cui il fatto non esaminatosarebbe stato trattato.2.7.

A tale onere non ha invece assolto, così da non mettere il Collegioin condizione di vagliare il prospettato vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.3.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivoaccolto (il primo), con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Veneto, anche per la disciplina delle spese del presentegrado di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile ilsecondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, conrinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delNumero registro generale 29633/2020Numero sezionale 4662/2026Numero di raccolta generale 17231/2026Data pubblicazione 01/06/2026Veneto, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroMORESCO BRUNO- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 103/2020, depositata il 4/2/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 103/2020, depositata il 4/2/2020, la CommissioneTributaria Regionale del Veneto, in accoglimento dell’appello di BrunoMoresco, ha escluso la soggettività passiva del contribuente conriferimento all’ICI per l’anno d’imposta 2011, oggetto dell’avviso diNumero registro generale 29633/2020Numero sezionale 4662/2026Numero di raccolta generale 17231/2026Data pubblicazione 01/06/2026accertamento n. 2016/395 emesso dal Comune di Marostica, in relazioneagli immobili censiti al fg. 5, mapp. 498 (in via Valdibotte), fg. 5, mapp.515 e 587 (in via Valdibotte) e fg. 8, mapp. 302 sub 2 (in corso Mazzini).Contro la sentenza il Comune di Marostica propone ricorso percassazione, articolato in due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] resta intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione degli artt. 1-3 d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 2 Convenzionedell’Aja del 1985, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.proc. civ., per aver la CTR escluso la soggettività passiva del contribuente,ai fini ICI, per l’anno 2011, in relazione all’immobile sito nel Comune diMarostica, via Valdibotte (censito al fg. 5, mapp. 498), conferito in trust,di cui il Moresco era il "trustee", ritenendo - secondo il ricorrente in modoerrato - che il soggetto passivo d’imposta fosse il trust.1.1. La censura è fondata e va accolta.1.2. In tema di ICI, costituisce presupposto impositivo ex art. 1 d.lgs.n. 504/1992 il possesso di beni immobili nel territorio dello Stato aqualsiasi uso destinati, mentre ai sensi del successivo art. 3 è soggettopassivo dell’imposta il proprietario o il titolare di altro diritto reale, sicché,in caso di beni immobili conferiti in un “trust” traslativo, il soggettopassivo è il "trustee", siccome divenuto titolare della proprietà̀ degli stessie tenuto, in quanto tale, ad amministrarli ed a sostenerne le spese, nonassumendo rilevanza, a tali fini, i limiti ai relativi poteri e doveri impostidal disponente nell’atto istitutivo e l’effetto segregativo proprio dell’istituto(in termini, Cass. 10405/2025; 16550/2019).1.3. L’assenza di personalità̀ giuridica del “trust”, il cui effetto proprio èquello, ex art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (resaesecutiva in Italia con legge n. 364/1989), di istituire un patrimoniodestinato ad un fine prestabilito, esclude, infatti, che esso possa ritenersititolare di diritti e tanto meno soggetto passivo di imposta, trattandosi diNumero registro generale 29633/2020Numero sezionale 4662/2026Numero di raccolta generale 17231/2026Data pubblicazione 01/06/2026un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato eformalmente intestati al “trustee” (Cass. 12718/2017; 2043/2017;3456/2015; 10105/2014; 28363/2011).1.4. A tali princìpi non si è attenuta la Commissione regionale, laddoveha erroneamente escluso che il Moresco fosse soggetto passivo di ICI inrelazione all’immobile sito nel Comune di Marostica, via Valdibotte (censitoal fg. 5, mapp. 498), conferito in trust, di cui egli era il "trustee".2. Col secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivoed oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla mancata trascrizionenei pubblici registri della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa n.663/2002, che aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà dell’immobileoggetto di tassazione, sito nel Comune di Marostica, via Valdibotte(censito al fg. 5, mapp. 515 e 587), ed in forza della quale la CTR haescluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetto passivo di ICI con riguardo aquesto bene ed all’anno 2011.2.1. Come noto, la nuova formulazione dell'art. 360 cod. proc. civ.,applicabile ratione temporis, consente l'impugnazione ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. "per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".2.2. La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, chesia stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero eproprio fatto storico (Cass. 13024/2022; 2268/2022; 22397/2019;24035/2018).2.3. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato in qualiprimo grado sarebbe stata trattata dalle parti né tanto meno ne hariprodotto i passaggi essenziali.2.4. La censura è, quindi, inammissibile per violazione del principio diautosufficienza.Numero registro generale 29633/2020Numero sezionale 4662/2026Numero di raccolta generale 17231/2026Data pubblicazione 01/06/20262.5. Tale principio - prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366cod. proc. civ. – impone, infatti, che il ricorso per cassazione contenga insé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede lacassazione della sentenza di merito così da permettere la valutazione dellafondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fontiesterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti alpregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarespecificamente, a pena di inammissibilità, gli atti processuali e i documentisu cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione indiretta di esso conspecificazione della parte del documento cui corrisponde l’indirettariproduzione, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, onde darmodo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione,prima di esaminare nel merito la questione stessa (ex multis, Cass.27610/2025; 15416/2025; 12481/2022; 10761/2022; 18679/2017;14784/2015).2.6. Il ricorrente, quindi, nel dedurre il vizio di omesso esame di unfatto decisivo “che è stato oggetto di discussione tra le parti”, avrebbedovuto, a pena d'inammissibilità della censura, riprodurre in ricorso i branidegli atti dei precedenti gradi di merito in cui il fatto non esaminatosarebbe stato trattato.2.7. A tale onere non ha invece assolto, così da non mettere il Collegioin condizione di vagliare il prospettato vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivoaccolto (il primo), con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Veneto, anche per la disciplina delle spese del presentegrado di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile ilsecondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, conrinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delNumero registro generale 29633/2020Numero sezionale 4662/2026Numero di raccolta generale 17231/2026Data pubblicazione 01/06/2026Veneto, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 maggio 2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO