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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32077/2026

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a VITTORIA il 21/01/1992 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di 'CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di furto aggravato e tentato furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo 1), artt. 56, 624, 625, n. 7, cod. .pen. (capo 2) e artt. 110, 624, 625, n. 2, cod. pen. (capo 3); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); il suddetto motivo è, altresì, generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Con lienè este Il P te illa Alfre eidby rdiano D ET O S [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 2 7 A3OMg26 1 L'ASS1STF.[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a VITTORIA il 21/01/1992 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di 'CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati, riuniti nel vincolo della continuazione, di furto aggravato e tentato furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo 1), artt. 56, 624, 625, n. 7, cod. .pen. (capo 2) e artt. 110, 624, 625, n. 2, cod. pen. (capo 3); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); il suddetto motivo è, altresì, generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Con lienè este Il P te illa Alfre eidby rdiano D ET O S [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 2 7 A3OMg26 1 L'ASS1STF.[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 32077/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris