CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 01375/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del 25 giugno 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato il reclamo proposto nei confronti del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta del 10 aprile 2024, reiettivo dell’istanza di concessione della liberazione anticipata per il semestre compreso tra il 19 aprile e il 18 ottobre 2023; ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto in ragione di una duplice evasione commessa dal condannato nelle date del 27 giugno e del 25 luglio 2023, in costanza della sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, reputando inidonea a giustificare la trasgressione del 27 giugno 2023 la certificazione del Ser. D. allegata al reclamo, in cui si attestava che l’instante in quella data si era recato presso l’[OSCURATO:PERSONA] senza alcuna ulteriore indicazione oraria; rilevato che il ricorrente ha lamentato l’omessa/illogica valutazione della predetta certificazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso; ritenuto che, come si evince dal provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta, confermato in sede di reclamo, il diniego si fondava su un’informativa dei Carabinieri di Riesi, da cui risultava una duplice denuncia del condannato all’autorità giudiziaria per il delitto previsto dall’art. 385 cod. pen., in quanto il 27 giugno 2023 si era allontanato indebitamente dal domicilio dopo il rientro dal Ser.D., ove era autorizzato da recarsi dalle ore 11.30 alle ore 12:30, e il 25 luglio seguente aveva tenuto analogo comportamento; ritenuto che la certificazione allegata al ricorso, già valutata dal Tribunale di sorveglianza, è inidonea ad escludere l’abusivo allontanamento dal domicilio segnalato dalla polizia giudiziaria, non specificando gli orari di accesso e uscita dal Servizio; ritenuto pertanto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato e rivolto alla rivalutazione del merito della decisione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.