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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16709/2025

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Ancora per ciò che specificamente inerisce alla normativa previgente, in tema di procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie, giova precisare quanto segue.

Allorquando avesse sortito un esito negativo la ordinaria procedura di recupero – alla quale era istituzionalmente demandata, in via primaria, la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione – era attribuito al Pubblico ministero, ad opera del combinato disposto degli artt. 660, secondo comma, cod. proc. pen., 181 e 182 disp. att. cod. proc. pen., il controllo formale in merito all'attività svolta dalla Cancelleria predetta; una volta ricevuti gli atti della procedura di recupero, esitata negativamente, il Pubblico ministero era quindi tenuto ad accertare soltanto se le ragioni di tale esito concretizzassero una effettiva impossibilità di esazione della pena pecuniaria, oppure se le cause della mancata corresponsione del dovuto fossero superabili.

E infatti, non si è mai dubitato - nella giurisprudenza di legittimità - della radicale differenza ontologica e strutturale esistente, fra i concetti di insolvibilità effettiva del condannato, quale presupposto indefettibile per procedere alla conversione delle pene pecuniarie (dovendosi qui intendere la nozione di insolvibilità nel senso della permanente impossibilità di adempiere) e, invece, di mera insolvenza, quale situazione costituita da uno stato semplicemente transitorio, atto a consentire il differimento o la rateizzazione della pena pecuniaria stessa (sul punto, si veda la risalente, ma mai rivisitata Sez. 1, n. 26358 del 09/06/2005, Petrillo, Rv. 232056 – 01).

Nel primo caso sopra delineato si procedeva - ai sensi del secondo comma dell'art. 660 cod. proc. pen. - alla trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza, al quale era demandata l'attività di accertamento, circa la trasformazione della situazione concreta (da insolvibilità fisiologica dovuta a impossibilità, a insolvenza effettiva e concreta, ossia irreversibile), in vista della conversione della pena pecuniaria.

Nel secondo caso, si dava luogo alla restituzione degli atti alla cancelleria del giudice dell'esecuzione, ai fini del ripristino della procedura di riscossione (per una compiuta ricostruzione del tema del riparto dei compiti - in sede di esecuzione delle pene pecuniarie – si veda il dictum di Sez.

U, n. 35 del 25/10/1995, dep. 1996, Nikolic, Rv. 203294 – 01).

2.3. Occorre poi soffermarsi brevemente sull’accezione secondo la quale interpretare il dettato dell'art. 136 disp. att. cod. proc. pen., laddove l'effetto estintivo previsto dall'art. 445, comma 2 cod. proc. pen. è escluso, nel caso in cui il soggetto al quale è stata applicata la pena si sottragga volontariamente all'esecuzione della stessa.

L’operatività della condizione ostativa, dunque, postula il realizzarsi di una situazione – appunto, la volontaria sottrazione all'esecuzione – che è radicalmente divergente, sotto l’aspetto giuridico e funzionale, oltre che già sotto il profilo semantico e lessicale, dal mero inadempimento; nella formula normativa, infatti, assume rilievo la sottrazione non all'obbligazione in quanto tale, bensì all'esecuzione, nozione che postula la sussistenza di una procedura esecutiva già attivata, ad opera degli organi competenti per il recupero del credito.

2.3.1. Secondo la formulazione antecedente della norma, allora, l'ordinanza di estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen. è preclusa dal fatto impeditivo coincidente con la vana attivazione della procedura esecutiva e quindi, con l’esistenza di un atto di natura impositiva, volto al recupero coattivo del quantum gravante sul condannato a titolo di pena pecuniaria, dovendosi ricordare come – per la configurabilità del concetto di “volontaria sottrazione” – sia necessaria l’esistenza di un inizio di esecuzione, non essendo bastevole la mera iscrizione a ruolo.

Al riguardo, è infatti necessario distinguere.

In tema di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione - in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione - cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, e, dunque, con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito (Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024, 3 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E D E M A R Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 1 2 b d 1 b b e 3 5 1 e 0 d 5 F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0

Ancora per ciò che specificamente inerisce alla normativa previgente, in tema di procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie, giova precisare quanto segue. Allorquando avesse sortito un esito negativo la ordinaria procedura di recupero – alla quale era istituzionalmente demandata, in via primaria, la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione – era attribuito al Pubblico ministero, ad opera del combinato disposto degli artt. 660, secondo comma, cod. proc. pen., 181 e 182 disp. att. cod. proc. pen., il controllo formale in merito all'attività svolta dalla Cancelleria predetta; una volta ricevuti gli atti della procedura di recupero, esitata negativamente, il Pubblico ministero era quindi tenuto ad accertare soltanto se le ragioni di tale esito concretizzassero una effettiva impossibilità di esazione della pena pecuniaria, oppure se le cause della mancata corresponsione del dovuto fossero superabili. E infatti, non si è mai dubitato - nella giurisprudenza di legittimità - della radicale differenza ontologica e strutturale esistente, fra i concetti di insolvibilità effettiva del condannato, quale presupposto indefettibile per procedere alla conversione delle pene pecuniarie (dovendosi qui intendere la nozione di insolvibilità nel senso della permanente impossibilità di adempiere) e, invece, di mera insolvenza, quale situazione costituita da uno stato semplicemente transitorio, atto a consentire il differimento o la rateizzazione della pena pecuniaria stessa (sul punto, si veda la risalente, ma mai rivisitata Sez. 1, n. 26358 del 09/06/2005, Petrillo, Rv. 232056 – 01). Nel primo caso sopra delineato si procedeva - ai sensi del secondo comma dell'art. 660 cod. proc. pen. - alla trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza, al quale era demandata l'attività di accertamento, circa la trasformazione della situazione concreta (da insolvibilità fisiologica dovuta a impossibilità, a insolvenza effettiva e concreta, ossia irreversibile), in vista della conversione della pena pecuniaria. Nel secondo caso, si dava luogo alla restituzione degli atti alla cancelleria del giudice dell'esecuzione, ai fini del ripristino della procedura di riscossione (per una compiuta ricostruzione del tema del riparto dei compiti - in sede di esecuzione delle pene pecuniarie – si veda il dictum di Sez. U, n. 35 del 25/10/1995, dep. 1996, Nikolic, Rv. 203294 – 01). 2.3. Occorre poi soffermarsi brevemente sull’accezione secondo la quale interpretare il dettato dell'art. 136 disp. att. cod. proc. pen., laddove l'effetto estintivo previsto dall'art. 445, comma 2 cod. proc. pen. è escluso, nel caso in cui il soggetto al quale è stata applicata la pena si sottragga volontariamente all'esecuzione della stessa. L’operatività della condizione ostativa, dunque, postula il realizzarsi di una situazione – appunto, la volontaria sottrazione all'esecuzione – che è radicalmente divergente, sotto l’aspetto giuridico e funzionale, oltre che già sotto il profilo semantico e lessicale, dal mero inadempimento; nella formula normativa, infatti, assume rilievo la sottrazione non all'obbligazione in quanto tale, bensì all'esecuzione, nozione che postula la sussistenza di una procedura esecutiva già attivata, ad opera degli organi competenti per il recupero del credito. 2.3.1. Secondo la formulazione antecedente della norma, allora, l'ordinanza di estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen. è preclusa dal fatto impeditivo coincidente con la vana attivazione della procedura esecutiva e quindi, con l’esistenza di un atto di natura impositiva, volto al recupero coattivo del quantum gravante sul condannato a titolo di pena pecuniaria, dovendosi ricordare come – per la configurabilità del concetto di “volontaria sottrazione” – sia necessaria l’esistenza di un inizio di esecuzione, non essendo bastevole la mera iscrizione a ruolo. Al riguardo, è infatti necessario distinguere. In tema di estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria inflitta per reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il termine decennale di prescrizione - in relazione al quale non sono previste cause di interruzione o di sospensione - cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, e, dunque, con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, che manifesta in maniera univoca la volontà dello Stato di riscuotere il credito (Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024, 3 F i r m a t o D a : A N G E L O V A L E R I O L A N N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 2 c 0 d 1 e a b 1 f 0 e 1 3 - F i r m a t o D a : G I U S E P P E D E M A R Z O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 1 2 b d 1 b b e 3 5 1 e 0 d 5 F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0
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