CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04282/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 10503/2021R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.tiAntonio Aprea ed [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. -intimata - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - e contro N. 10503/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Spinazzola, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 272 /20 2 1 del la Corte d’appello di Bari , depositata il 18.2.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; considerato che -[OSCURATO:PERSONA]Agnelli h a proposto ricorso per cassazione, basato su due articolati motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari indicata in epigrafe, che –sui gravam i autonomamente propost i da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 2732/2017 del 12.12.2017 (che aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA].), nel contraddittorio con la cancellata [OSCURATO:SOCIETA]. e con gli ex soci [OSCURATO:PERSONA]Agnelli e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo rimasto contumace) – dichiarò cessata la materia del contendere per rinuncia espressa alla domanda di garanzia nei confronti della Compagnia e per rinuncia implicita alla domanda risarcitoria, stante l’intervenuta cancellazione della predetta società; -ha svolto difese, con controricorso, soltanto la Compagnia assicurativa; -ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale; N. 10503/21R.G. rilevato che -non vi è, però, prova che il ricorso sia stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] , ex socio dell’originaria attrice; -dunque, la notifica del ricorso, nei confronti de l predett o , è da considerare non perfezionata, sicché occorre ordinare la rinnovazione dell’incombente; -il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando a parte ricorrente di procedere alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di c