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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 1968

Cassazione n. 31359/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/11/1968 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 c.p;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 2 e 3).

Inoltre, si tratta di motivo generico perché non indica gli elementi favorevoli al ricorrente che avrebbero dovuto essere valutati dal giudice di merito e non lo sono stati;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/11/1968 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ne confermava la responsabilità penale per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 c.p; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 2 e 3). Inoltre, si tratta di motivo generico perché non indica gli elementi favorevoli al ricorrente che avrebbero dovuto essere valutati dal giudice di merito e non lo sono stati; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31359/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris