CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 36009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui sono parti civili: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; per le parti civili, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni e nota spese; per il ricorrente, gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), che hanno concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 11699/20 del 25/02/2019, la Prima Sezione penale di questa Corte, per quanto è qui di interesse, ha annullato la sentenza del 13/11/2018 con la quale la Corte di assise di appello di Palermo aveva confermato la sentenza del 16/06/2016 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] (nonché [OSCURATO:PERSONA], assolto in appello) responsabile del reato di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo A della rubrica), nonché di detenzione e porto dell'arma comune da sparo - un fucile calibro 12 - impiegato per l'omicidio (capo B). 1.1. Nella sintesi della Prima Sezione, la sentenza allora impugnata aveva ritenuto integrato il quadro di gravità indiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in base alla convergenza dei seguenti elementi: «- il narrato di Iordache [[OSCURATO:PERSONA], cittadina rumena che lavorava in un night club frequentato dalle vittime: n.d.e.] circa: a) la presenza dell'imputato nel locale in concomitanza con quella dei tunisini assassinati e la lite intervenuta con Mabrouk; b) l'allontanamento dell'imputato dal locale, coincidente con quello delle persone offese e con l'ora del delitto; c) il suo rientro al night-club in condizioni di eccitazione; d) la gestualità inequivoca dell'imputato, precedente il momento della diffusione della notizia degli omicidi; - la contaminazione con residui di polvere da sparo, nello stesso lasso di tempo dei commessi reati, di un veicolo certamente in uso all'imputato (nonché di altro mezzo, appartenente a terzi, su cui pure [OSCURATO:PERSONA] era salito); - dal possesso, non lecitamente spiegato, di cartucce compatibili con l'arma usata. L'indicato movente [la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di mantenere sotto stretto controllo le pratiche di meretricio del night-club e di scongiurare le iniziative individuali e non autorizzate: n.d.e.] costituiva il collante logico dell'intero compendio indiziario. Esso permetteva di concludere, con alto grado di probabilità razionale, che [OSCURATO:PERSONA], avendo assistito allo scambio di utenze telefoniche tra Iordache e Mabrouk, avesse duramente reagito, arrivando nel locale allo scontro fisico con quest'ultimo, senza tuttavia riuscire realmente ad ottenerne l'allontanamento. Mabrouk non comprese il rischio che stava correndo. Si trattenne ancora nel locale, arrivando a chiedere a Tyson (il "buttafuori") un contatto telefonico in vista di futuri accessi, anche a condizioni di favore. Alla percezione dell'inefficacia dissuasiva della prima iniziativa, seguì, nella mente di [OSCURATO:PERSONA], la deliberazione della terribile punizione, messa in atto allorché i due tunisini - dopo le 2.28, che era l'orario dello squillo dal cellulare di Tyson a quello di Mabrouk - lasciarono il night-club. Alla vista del loro allontanamento, l'imputato lì seguì, a bordo di un mezzo motorizzato più veloce del ciclomotore, guidato da un complice, dal quale compì l'agguato letale mediante un fucile già nella sua disponibilità quella notte. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato contaminato soltanto l'indomani mattina, come l'automobile [OSCURATO:PERSONA], appartenente a tale [OSCURATO:PERSONA]Antoni, sulla quale pure l'imputato sarebbe salito il 3 giugno 2015». 1.2. La sentenza di annullamento individua alcuni vizi motivazionali della pronuncia di appello allora impugnata. «La sentenza di appello incorre, anzitutto, in una palese discrasia nella ricostruzione della dinamica, immediatamente precedente l'azione omicida ascritta a [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza, da un lato, ritiene affidabili, e recepisce, le dichiarazioni di Iordache, in base alle quali, dopo lo squillo telefonico delle ore 1.34, tale imputato avrebbe allontanato in modo violento Mabrouk dal night-club, e poi si sarebbe subito posto al suo inseguimento, seguito da [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i prevenuti sarebbero ritornati insieme nel locale intorno alle 3.00, dopo la consumazione degli omicidi, avvenuta in orario 2.30/2.45, a pochi chilometri di distanza dal locale. Questa rappresentazione, per la parte antecedente l'anzidetta consumazione, mal si raccorda al contesto, perché i tunisini, un'ora circa dopo la loro cacciata dal night-club, si sarebbero dovuti trovare ben più lontano; né, altrimenti, ci sarebbe voluto tutto questo tempo per raggiungerli e assassinarli. La stessa rappresentazione obiettivamente non si concilia con il contatto telefonico registratosi tra la vittima tunisina e il "buttafuori" Tyson, risalente alle ore 2.28, una volta che si reputi, come da parte della sentenza impugnata, che tale contatto sia avvenuto allorché Mabrouk si trovava ancora all'interno del locale; sicché la ricostruzione finale, accreditata in sentenza, sposta in avanti di circa quarantacinque minuti l'uscita delle vittime dal locale - che sarebbe stata, a questo punto, spontanea, e sarebbe avvenuta solo dopo tale seconda chiamata telefonica - e, per l'effetto, l'inizio della fase esecutiva dei crimini. La Corte territoriale non si avvede, tuttavia, dell'importante mutamento di scenario e di prospettiva, così introdotto rispetto al racconto di Iordache, pur inizialmente condiviso, né spiega se e in che misura la razionalità e coerenza di quest'ultimo ne resti inficiata». «La sentenza impugnata incorre, in relazione al narrato della medesima testimone, in una discrasia ulteriore, e in pari tempo in una lacuna motivazionale, per quel che concerne i tempi di spostamento dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Iordache avrebbe riferito, come ricordato, del suo allontanamento dal locale, assieme al cugino [OSCURATO:PERSONA], subito dopo il violento litigio seguito allo squillo telefonico delle ore 1.34. La sentenza impugnata, tuttavia, dà anche atto dei contatti telefonici tra i cugini, che precedettero l'arrivo di Pietro al night-club. Proprio il luogotenente Furia, consulente della pubblica accusa, riferisce, secondo quanto riporta la Corte territoriale, che alle ore 1.44 [OSCURATO:PERSONA], in avvicinamento al locale (come si desume dalla cella telefonica "agganciata"), contatta il cellulare del cugino, non essendosi dunque ancora ricongiunto con lui. Non è chiaro, allora, come Pietro potesse, in pari tempo e circostanze, essere a fianco di [OSCURATO:PERSONA], messosi già all'inseguimento del cittadino tunisino. Il profilo merita, quanto meno, un approfondimento, in modo che sia fatta esatta luce sull'esatto intervallo temporale che - nella versione fornita dalla teste Iordache - sarebbe intercorso tra lo squillo telefonico delle ore 1.34, il successivo scontro fisico di Mabrouk con [OSCURATO:PERSONA] e il preteso inizio dell'inseguimento. L'intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] non rende tale approfondimento meno necessario, essendo la fedele ricostruzione di quanto avvenuto nel night- club indispensabile ai fini della valutazione di consistenza e gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], che per i delitti a lui ascritti ha riportato condanna». 2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 03/02/2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto. Il nucleo essenziale della ratio decidendi della decisione assolutoria deve essere individuato nel giudizio di inattendibilità della rappresentazione dei fatti fornita dalla teste Iordache formulato dal giudice del rinvio, giudizio basato su plurimi rilievi. Richiamate le molteplici versioni dell'accaduto rese dalla teste (l'ultima delle quali confermata in sede di incidente probatorio) e la giustificazione dalla stessa fornita a proposito del timore di ritorsioni da parte dell'imputato, la Corte territoriale sottolinea come le dichiarazioni di Iordache risentano necessariamente della sua condizione di fragilità e della particolare situazione in cui si trovava quando fu sentita dagli inquirenti. Osserva poi la sentenza impugnata che la gestualità attribuita a [OSCURATO:PERSONA] dalla teste non risulta univocamente indicativa dell'uccisione di Mabrouk e che diversi aspetti della versione dei fatti fornita da Iordache contrastano con altre risultanze probatorie: il racconto dell'aggressione a Mabrouk da parte dell'imputato è in contrasto con quanto dichiarato dagli altri clienti del locale, nessuno dei quali ha riferito di una rissa; l'orario in cui secondo la teste le vittime sarebbero uscite dal locale è in contrasto con il racconto di Lamje (detto "Tyson", indicato come buttafuori del locale) e con la circostanza che il cellulare di quest'ultimo ha registrato una chiamata da quello di Mabrouk (chiamata senza risposta, essendo servita, secondo il racconto di Lamje, solo a memorizzare i rispettivi numeri) quasi un'ora dopo l'orario indicato dalla teste; la presenza del cugino [OSCURATO:PERSONA] nel locale mentre l'imputato aggrediva Mabrouk non è compatibile con le risultanze di cui ai tabulati dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che all'ora indicata dalla teste lo collocano non nel locale. Di qui il rilievo che l'attendibilità della testimonianza di Iordache risulta scalfita, mentre gli ulteriori elementi di riscontro sono privi di rilevanza decisiva. 3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 03/02/2020 ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art.603 cod. proc. pen. Richiamate la sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011 nel caso Dan c/Moldavia e Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 - 92 e segnalata la peculiarità del caso in esame rappresentata dal diverso esito di due giudizi di appello, deduce il ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe potuto e dovuto procedere a un nuovo esame della teste Iordache, per giungere a un nuovo giudizio con motivazione rafforzata in grado di scardinare, al di là di ogni ragionevole dubbio, le logiche argomentazioni delle due sentenze di condanna. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire una requisitoria scritta, con la quale conclude per il rigetto del ricorso, in quanto il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello non comportava la necessità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, essendo perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p. 5. Nell'interesse dell'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso, in quanto presupposto espresso dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., così come della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, è che la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva sia indispensabile ai soli fini della riforma della sentenza assolutoria nel senso della condanna e non anche nel caso opposto, così come vorrebbe il P.G. impugnante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 2. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). Il ricorso sovrappone indebitamente le due ipotesi del ribaltamento, da parte del giudice di appello, della sentenza assolutoria di primo grado (ipotesi alla quale si applicano l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e i princìpi elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale e da Sez. U, Dasgupta richiamati dall'impugnante) e quella del ribaltamento della sentenza di condanna di primo grado, per la quale detti princìpi non trovano applicazione. Del tutto erroneo è poi il riferimento dell'impugnate al canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio": sempre Sez. U, Troise ha messo in luce l'asimmetria degli standards probatori implicati dalla pronuncia assolutoria e da quella di condanna e, dunque, gravanti sull'imputato e sul pubblico ministero: premesso che «il sistema del processo penale non presenta affatto un'architettura simmetrica, rilevando in tale prospettiva le implicazioni sottese alle regole di applicazione del principio posto dall'art. 27, secondo comma, Cost., con il corrispondente quadro normativo ordinario delineato negli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen», sottolineano le Sezioni unite che «il principio della presunzione di non colpevolezza svolge un fondamentale ruolo di riequilibrio dell'ordine processuale, poiché, mentre il pubblico ministero è tenuto a provare i fatti costitutivi di un reato "al di là di ogni ragionevole dubbio", per l'imputato è sufficiente insinuare il dubbio circa l'esistenza di elementi negativi a discarico o impeditivi ai fini dell'accertamento della sua responsabilità». E' evidente, dunque, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorso, è la sentenza di condanna che deve basarsi sull'esclusione di "ogni oltre ragionevole dubbio", non quella di assoluzione. Parimenti del tutto erroneo è il riferimento alla "motivazione rafforzata" (peraltro in toto aspecifico, in quanto il ricorso, come puntualmente rilevato dal P.G. presso questa Corte, non denuncia vizi motivazionali). Come rilevato sempre da Sez. U, Troise, non «è possibile far confluire all'interno dell'indistinta locuzione "motivazione rafforzata" ogni ipotesi di ribaltamento della prima decisione», posto che il canone del ragionevole dubbio «esplica i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio e sulle diverse basi argomentative della sentenza di appello che operi un'integrale riforma di quella di primo grado, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d'accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l'assoluzione». Del tutto inconsistente è riferimento alla "conformità" della sentenza di primo grado a quella di appello annullata: il ricorrente non solo trascura di considerare che quest'ultima è stata, appunto, annullata, ma oblitera le penetranti valutazioni della sentenza di annullamento della Prima Sezione circa i plurimi vizi motivazionali rilevati; valutazioni, invece, tenute ben presenti dalla sentenza oggi in esame. Infine, per completezza e ad abundantiam, va ricordato che, nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585), potendo le parti solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello (Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, dep. 2016, Rallo, Rv. 266158). Il ricorrente neppure deduce di aver sollecitato il nuovo esame della teste e nessuna indicazione in tal senso si rinviene nella sintesi del giudizio di rinvio offerta dalla sentenza impugnata, il che rende ragione dalla mancata presenza di indicazioni sul punto nella motivazione della sentenza impugnata, peraltro, come si è già detto, non oggetto di doglia