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CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 34096/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7968/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA n. 357/2018 emessa da CORTE D'APPELLO di GENOVA il 29/10/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è stata effettuata comunicazione della proposta al ricorrente –avvocato difeso in proprio - sia presso il domiciliatario, sia presso la Pec del medesimo, quest’ultima perfezionatasi il 8.11.2024;Rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7968/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA n. 357/2018 emessa da CORTE D'APPELLO di GENOVA il 29/10/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è stata effettuata comunicazione della proposta al ricorrente –avvocato difeso in proprio - sia presso il domiciliatario, sia presso la Pec del medesimo, quest’ultima perfezionatasi il 8.11.2024;Rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Cos
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