CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 34578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione avanzata ex art. 671 cod. proc. pen. da Raffaele BARILE in relazione a dieci sentenze di condanna, meglio precisate nel corpo del provvedimento, rideterminava in quattro anni, quattro mesi e cinque giorni di reclusione e 8.200,00 euro di multa la pena irrogata con le due seguenti decisioni: 1) sentenza di condanna alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa, emessa in data 16 luglio 2015 dal Tribunale di Genova (irrevocabile il 17 dicembre 2020) per i reati di ricettazione e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, commessi il 10 marzo 2015 in Genova; 2) sentenza di condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e 580,00 euro di multa, emessa in data 11 maggio 2018 dal Tribunale di Milano (irrevocabile il 29 settembre 2020) per i reati di cui agli artt. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, 61, primo comma, n. 2 e 640 cod. pen. (commessi in data 15 febbraio 2015), nonché per il delitto di cui all'art. 489 cod. pen. (commesso il 13 febbraio 2015 in Milano). A tale rideterminazione il giudice adito perveniva individuando quale pena più grave quella di due anni e quattro mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa inflitta per la violazione più grave di cui al capo A) della sentenza sub 1) (ricettazione), aumentata di quattordici mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa per il capo B) della sentenza sub 1), di quattro mesi e cinque giorni di reclusione e 120,00 euro di multa per il capo A) della sentenza sub 2), di quattro mesi di reclusione e 60,00 euro di multa per il reato di cui al capo B) della sentenza sub 2) e di ulteriori due mesi di reclusione e 20,00 eunD di multa per il capo C) della sentenza sub 2). Rigettava, nel resto, l'istanza, osservando che i reati giudicati con le ulteriori sentenze non erano riconducibili ad un unico disegno criminoso, stante la disomogeneità dei delitti, la diversità del modus operandi e, soprattutto, la notevole distanza temporale tra le condotte (più di quattro anni). Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice dell'esecuzione riteneva inverosimile che nel 2012 il ricorrente avesse già programmato i successivi reati di truffa, appropriazione indebita e indebito utilizzo delle credenziali informatiche commessi nei quattro anni successivi; pertanto, non era ravvisabile, nella specie, un'unitaria matrice criminosa, ma, piuttosto, una tendenza a delinquere, non meritevole del trattamento di favore sotteso alla disciplina del reato continuato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico motivo, vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Si duole il ricorrente che il Tribunale di Genova, una volta ritenuto impossibile ricondurre tutti i reati ad un medesimo disegno criminoso, abbia omesso di valutare la sussistenza del vincolo della continuazione tra i singoli reati, come richiesto nella memoria difensiva depositata in data 8 settembre 2021 in sede di giudizio di esecuzione. In particolare, il giudice dell'esecuzione, considerata l'omogeneità delle condotte e la contiguità temporale degli episodi delittuosi (commessi a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro), avrebbe dovuto riconoscere il vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze di seguito indicate sub 1) e 2) - già riuniti in continuazione con ordinanza emessa il 16 gennaio 2018 dal Tribunale di Noia - e i reati accertati con le pronunce di cui ai numeri 3) e 4), nonché fra i delitti sub 5) e 6): 1) sentenza di condanna alla pena di otto mesi di reclusione, emessa dal Tribunale di Noia in data 20 novembre 2012 (irrevocabile il 21 aprile 2013) per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., commesso in Noia in data 11 agosto 2012 (indicata al n. 1 nella memoria difensiva); 2) sentenza di condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 500,00 euro di multa (indicata al n. 3 della memoria difensiva), emessa dal Tribunale di Noia in data 16 novembre 2015 (irrevocabile il 5 dicembre 2015) per i reati previsti dagli artt. 477, 482, 56, 640 cod. pen. (commessi in Noia 1'11 agosto 2012) e dagli artt. 477, 482, 640, 494 cod. pen. (commessi in Noia il 27 giugno 2012 e 1'11 agosto 2012); 3) sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione, emessa dal Tribunale di Napoli in data 26 aprile 2016 (irrevocabile il 30 luglio 2016) per il reato di cui all'art. 646, secondo comma, cod. pen., commesso in data 18 marzo 2013 in luogo imprecisato (indicata al n. 4 della memoria difensiva); 4) sentenza di condanna alla pena di sei mesi di reclusione e 500,00 euro di multa, emessa dal Tribunale di Ancona in data 14 dicembre 2018 (irrevocabile il 21 maggio 2019) per il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., commesso in Jesi tra il luglio e il dicembre 2013 (indicata al n. 6 della memoria difensiva); 5) sentenza di condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione e 400,00 euro di multa, emessa dal Tribunale di Milano in data 9 febbraio 2018 (irrevocabile il 31 marzo 2019) per il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., commesso in Milano dal 9 dicembre 2014 al 21 febbraio 2015 (indicata al n. 7 della memoria difensiva); 6) sentenza di condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 700,00 euro di multa (indicata al n. 9 della memoria difensiva), emessa dal Tribunale di Genova in data 18 marzo 2019 (irrevocabile il 3 maggio 2019) per i reati previsti dagli artt. 477 e 482 cod. pen. (commesso il 15 gennaio 2015 in Genova), dall'art. 494 cod. pen. (commesso il 23 ottobre 2014 in Genova) e dall'art. 640 cod. pen. (commesso il 23 ottobre 2014 in Genova), già riuniti in continuazione. Chiede, quindi, l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al diniego della continuazione relativo ai suddetti reati. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in adesione ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Va premesso, in sintonia con quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] nomofilattico, che, ai fini della concessione del beneficio della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., anche il giudice dell'esecuzione deve verificare la sussistenza di concreti indicatori dell'unicità del disegno criminoso (quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole condotte causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita) ed accertare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U., n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Il programma di vita delinquenziale, viceversa, esprime l'opzione a favore della commissione di un numero indeterminato di reati, seppure dello stesso tipo ma non identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali" (Sez. 1, n. 15955 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.M. in proc. Eloumari, Rv. 266615; conformi: Sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 18037 del 7/4/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995, dep. 1996, Bagnara, Rv. 203690). Tornando agli indicatori sintomatici dell'unico disegno criminoso, va ricordato il principio enunciato da questa Corte, secondo il quale l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, Sentenza n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale). 3. Ritiene il Collegio che il giudice dell'esecuzione si sia puntualmente attenuto, nella sua decisione, ai principi giurisprudenziali poc'anzi richiamati.Le argomentazioni addotte a sostegno della pronuncia di rigetto (parziale), oggi avversata, conservano, nel loro impianto logico, la loro validità anche con riferimento alla richiesta subordinata, avanzata dall'interessato, per ottenere il riconoscimento della disciplina della continuazione fra "gruppi" di reati, in relazione alle sentenze elencate nella superiore esposizione in fatto. Ed invero, il riferimento alla eterogeneità dei reati giudicati con le citate pronunce (reati contro la fede pubblica e reati contro il patrimonio), alla distanza temporale fra alcuni di essi, comunque, significativa (circa un anno, infatti, separa i reati giudicai:i con le sentenze sub 1 e 2 da quelli giudicati con le sentenze sub 3 e 4), alla diversità dei luoghi di commissione involge anche quell'elenco ridotto di reati per i quali si era, in subordine, insistito, da parte della difesa del condannato, nella richiesta di applicazione della continuazione. Nell'enucleare plurimi indicatori negativi di un disegno criminoso unitario, il giudice a quo, anche tenuto conto della pluralità di reati commessi dal BARILE nell'arco di un quadriennio e giudicati con dieci sentenze, è pervenuto alla logica conclusione di ravvisare, nelle condotte delittuose analizzate, l'espressione di una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P.M. in proc. Eloumari, Rv. 266115). 4. Il ricorso, dal canto suo, pecca di genericità, poiché, incorporando in esso buona parte della memoria difensiva depositata in sede di incidente di esecuzione, ne mutua il carattere eminentemente assertivo, senza allegare, anche per i singoli gruppi di reati individuati, gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale, nell'ottica di un superamento critico del corretto costrutto argomentativo che sostiene l'ordinanza impugnata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali