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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 27730/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20053-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 49 /201 7 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nelle more del giudizio, con successiva costituzione di [OSCURATO:PERSONA], quale erede universale)ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. in rigettodel ricorso proposto avverso avviso di accertamento catastale relativo ad unità immobiliari di sua proprietà; Agenzia delle entrate resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unicomotivo ilricorrente denuncia , in rubrica , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. -disapplicazione della delibera consiliare del Comune di Roma 29 nov. 2001, n. 136, resa in assenza di potere per l’intervenuta scadenza del termine previsto dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (art. 2, co. 2 e 3) – c onsequenziale disapplicazione della delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 5 dell’11 ott. 2010 e del provvedimento impugnato» per avere la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciare«su una domanda ritualmente formulata», ovvero circa la richiesta di disapplicazione della delibera n. 136 del 29 no v embre 2001 del Consiglio comunale di Roma, che sarebbe stata assunta oltre lascadenza del termine di nove mesi, stabilito dall’art. 2 (co mma 3) del Regolamento approvato con D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, con conseguente nullità consequenziale «della delibera n. 5 dell’11 ott. 2010 di [OSCURATO:PERSONA] … e …(di)… quella del provvedimento impugnato», assunto sulla scorta delle suddette delibere;1.2. rilevato che il presente giudizio, già fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato, all’esito, rinviato a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza con riguardo all’esame della questione «se alla inosservanza del termine stabilito dall’art. 2, comma 3, del d.P.R 23 marzo 1998, n. 138, consegua la nullità della deliberazione tardivamente adottata»;

1.3. ritenuto,quindi, opportuno rinviare a nuovo ruolo allo scopo della prevista fissazione in pubblica udienza della causa P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20053-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 49 /201 7 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nelle more del giudizio, con successiva costituzione di [OSCURATO:PERSONA], quale erede universale)ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. in rigettodel ricorso proposto avverso avviso di accertamento catastale relativo ad unità immobiliari di sua proprietà; Agenzia delle entrate resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unicomotivo ilricorrente denuncia , in rubrica , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. -disapplicazione della delibera consiliare del Comune di Roma 29 nov. 2001, n. 136, resa in assenza di potere per l’intervenuta scadenza del termine previsto dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (art. 2, co. 2 e 3) – c onsequenziale disapplicazione della delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 5 dell’11 ott. 2010 e del provvedimento impugnato» per avere la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciare«su una domanda ritualmente formulata», ovvero circa la richiesta di disapplicazione della delibera n. 136 del 29 no v embre 2001 del Consiglio comunale di Roma, che sarebbe stata assunta oltre lascadenza del termine di nove mesi, stabilito dall’art. 2 (co mma 3) del Regolamento approvato con D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, con conseguente nullità consequenziale «della delibera n. 5 dell’11 ott. 2010 di [OSCURATO:PERSONA] … e …(di)… quella del provvedimento impugnato», assunto sulla scorta delle suddette delibere;1.2. rilevato che il presente giudizio, già fissato per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato, all’esito, rinviato a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza con riguardo all’esame della questione «se alla inosservanza del termine stabilito dall’art. 2, comma 3, del d.P.R 23 marzo 1998, n. 138, consegua la nullità della deliberazione tardivamente adottata»; 1.3. ritenuto,quindi, opportuno rinviare a nuovo ruolo allo scopo della prevista fissazione in pubblica udienza della causa P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassa
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