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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 38486/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso con i quali si censura 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità; 2)Ia violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante; 3)la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. 3.

Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniato su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova. 4.1.11 secondo motivo è manifestamente infondato.

Deve osservarsi che, con riferimento all'obbligo motivazionale del giudice rispetto all'utilizzo dello strumento di mitigazione della pena in esame, che consente cioè il suo adeguamento alle peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto, questa Corte ha già chiarito, da un lato, che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172); dall'altro, che detta funzione ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (cfr. sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Rv. 260627).

4.2. Il terzo motivo è extradevoluto.

Ritiene il Collegio, pur consapevole dell'orientamento minoritario espresso dalla sentenza n. 7606/2017 di questa Corte, che debba darsi continuità al principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678), come verificatosi nel caso in esame in cui la sentenza di appello è stata emessa il 10/09/2020, quindi nella vigenza del D. L.vo 16/3/2015 n. 28 (entrato in vigore il 2 aprile 2015), non risultando che ne sia stata fatta richiesta nel corso di detto giudizio.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere e ensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] igna ___.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso con i quali si censura 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità; 2)Ia violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante; 3)la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniato su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova. 4.1.11 secondo motivo è manifestamente infondato. Deve osservarsi che, con riferimento all'obbligo motivazionale del giudice rispetto all'utilizzo dello strumento di mitigazione della pena in esame, che consente cioè il suo adeguamento alle peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto, questa Corte ha già chiarito, da un lato, che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr. sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; n. 23055 del 23/04/2013, Rv. 256172); dall'altro, che detta funzione ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (cfr. sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Rv. 260627). 4.2. Il terzo motivo è extradevoluto. Ritiene il Collegio, pur consapevole dell'orientamento minoritario espresso dalla sentenza n. 7606/2017 di questa Corte, che debba darsi continuità al principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678), come verificatosi nel caso in esame in cui la sentenza di appello è stata emessa il 10/09/2020, quindi nella vigenza del D. L.vo 16/3/2015 n. 28 (entrato in vigore il 2 aprile 2015), non risultando che ne sia stata fatta richiesta nel corso di detto giudizio. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2021 Il Consigliere e ensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] igna ___.
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