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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20884/2026

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NI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di mento, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti.

Esaminato ricorso proposto dall'imputato; rilevato che difensore lamenta che il giudice ha mancato di giustificare la sanzione aoaa, doiendossi deiia carenza di motivazione sul punto.

Considerata che il raggiarigimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantilicazione di una pena diversa da quella concordata.

Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaboraci con riferimento ali'abrooato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili aiVattuaie concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, ne: successivo giudizio di legittimità, ogni diversa dogiianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione delVirrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico n-iinistero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n, 29243 dei 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "E inammissibile ii ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto i potere dispositivo riconosciutc.) alla parte dai nuovo art. 599-bis cod. proc. pen.„ introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo Grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, vi compreso ii giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazionel.

Considerato che la decisione in ordine all'inammissibilità dei ricorso deve essere adottata senza formalit.a, ai sensi dell'art. 610„ comma 5-bis, cod. proc. peri. che prevede esoressarn.ente tale unico modello procedimentaie per la dichiarazione d'inammissibilità d ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599--bis ccd. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto CleHe' raciioni d'inammissibilità.

P Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMariarosaria [OSCURATO:PERSONA] tf °S'O,' t.

I 2026 At F U.CIZ 104 h " 1Wcett-1..1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di mento, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti. Esaminato ricorso proposto dall'imputato; rilevato che difensore lamenta che il giudice ha mancato di giustificare la sanzione aoaa, doiendossi deiia carenza di motivazione sul punto. Considerata che il raggiarigimento dell'accordo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantilicazione di una pena diversa da quella concordata. Invero, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaboraci con riferimento ali'abrooato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili aiVattuaie concordato in appello, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, ne: successivo giudizio di legittimità, ogni diversa dogiianza, anche riferibile a questioni rilevabili di ufficio, con l'eccezione delVirrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico n-iinistero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr. Sez. 5, n, 29243 dei 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: "E inammissibile ii ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili di ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto i potere dispositivo riconosciutc.) alla parte dai nuovo art. 599-bis cod. proc. pen.„ introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo Grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, vi compreso ii giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazionel. Considerato che la decisione in ordine all'inammissibilità dei ricorso deve essere adottata senza formalit.a, ai sensi dell'art. 610„ comma 5-bis, cod. proc. peri. che prevede esoressarn.ente tale unico modello procedimentaie per la dichiarazione d'inammissibilità d ricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599--bis ccd. proc. pen. Rilevato, pertanto, che ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto CleHe' raciioni d'inammissibilità. P Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMariarosaria [OSCURATO:PERSONA] tf °S'O,' t. I 2026 At F U.CIZ 104 h " 1Wcett-1..1
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