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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 12144/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto per il quale a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Takox, Rv. 273633); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto per il quale a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Takox, Rv. 273633); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12144/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris