CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/01/2022 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Messina dichiarava inammissibile per tardività, senza formalità di procedura, il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'anteriore provvedimento, in tema di liberazione anticipata, emesso nei suoi confronti dal locale Magistrato di sorveglianza. 2. Il condannato, assistito dal difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando la violazione del contraddittorio e formulando censure ulteriori di violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione penale di questa Corte, e in seguito rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente ai sensi dell'art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., è fondato sotto l'assorbente aspetto procedurale. 4. E' infatti affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il diniego del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale omonimo nella sua ordinaria composizione collegiale (giurisprudenza consolidata: Sez. 1, n. 45484 del 14/07/2022, Spina; Sez. 1, n. 13968 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281354-01; Sez. 1, n. 20010 del 02/02/2016, Zoccoli, Rv. 267203-01). Il reclamo al Tribunale, in tale materia, è riconducibile al genus dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza esclusiva del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del solo suo Presidente (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01). 5. Seguono l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina per l'ulteriore cors