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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 08647/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36526/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 548/2018 pubblicatail 19/06/2018 , R.G. n. 1040/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 548 depositata il 19.6.2018, la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della qualifica superiore di Capocantiere, III livello di cui al c.c.n.l. per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (settore [OSCURATO:PERSONA]) e per il pagamento di differenze retributive maturate anche in ragione dell’anzianità di servizio.

2. La Corte territoriale, per quel che rileva, ha ritenuto ammissibile, in grado di appello, la produzione del capitolato tecnico allegato al verbaledi intesa redatto –in data 9.10.2009 - con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 6 del c.c.n.l. di settore, in occasione del subentro della [OSCURATO:PERSONA] al precedente gestore (produzione non ammessa in primo grado in quanto giudicata tardiva), ed ha rilevato che la qualifica rivendicata dal [OSCURATO:PERSONA] non era compresa tra quelle oggetto di specifico obbligo di assunzione da parte della società subentrante, posto che nell’art. 18 del capitolato tecnico l’impresa si era impegnata ad assumere 102 unità, di cui 15 dipendenti inquadrati nel III livello esclusivamente in qualità di autisti (e non come capocantiere); la Corte ha, inoltre, ritenuto che la domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizio decorrente sin dalla prima assunzione (effettuata presso la società [OSCURATO:SOCIETA]. l’1.6.20067) non era contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio ma era stata proposta esclusivamente nelle note conclusionali del giudizio di primo grado.

3. Avverso tale sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 437, comma secondo, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, mediante l’ammissione tardiva del Capitolato tecnico, sopperito ad una dimenticanza istruttoria del datore di lavoro, al di fuori dei poteri istruttori d’ufficio del giudice.

2. Con secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 437, comma terzo, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, mediante l’ammissione tardiva delCapitolato tecnico, impedito il contraddittorio tra le parti e pregiudicato il diritto di difesa del lavoratore, avendo, la Corte, ammesso la produzione del documento solamente con la sentenza che ha definito il giudizio, senza fissare una specifica udienza per l’ammissione del mezzo istruttorio.

3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., potendo evincersi, dalla lettura del verbale di intesa e del Capitolato tecnico, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse diritto al riconoscimento del III livello, seppur con diverse mansioni di autista, avendo, la Ditta, assunto l’obbligo di assumere 15 dipendenti con il suddetto inquadramento nel rispetto di una graduatoria di anzianità tra tutti i dipendenti appartenenti a tale livello contrattuale.

4. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

4.1. Questa Corte ha affermato che, nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod.proc.civ., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 -e 437, secondo comma, cod.proc.civ., che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti - , l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello.

Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento -nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass. Sez.

Un. n. 8202 del 2005).

4.2. In ordine all’esercizio dei poteri d’ufficio, questa Corte ha precisato che, nel rito del lavoro, il giudice d'appello, in applicazione del precetto di cui all'art. 437, comma 2, cod.proc.civ., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame (Cass. n. 11994 del 2018; con riguardo al rito ordinario, Cass. Sez.

Un. n. 10790 del 2017).

4.3. La Corte territoriale, in conformità all’indirizzo giurisprudenziale citato, ha esaminato la domanda di produzione tardiva della documentazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenutoindispensabile detto documento ai fini della fondatezza della domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, posto che atteneva a fatti allegati dalle parti (anche dallo stesso lavoratore ricorrente).

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

5.1. Il vizio lamentato (che deve essere, più correttamente, qualificato quale error in procedendo, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.) attiene al pregiudizio subìto dalla parte che non ha potuto argomentare circa il diritto ad essere assunto, nel III livello del c.c.n.l. di settore, quale autista anziché quale capocantiere; peraltro, in disparte il pur decisivo profilo della mancata deduzione di un vizio di nullità della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 17931 del 2013), l'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di ammissione di una prova precostituita (quale il documento ammesso), non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché l'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo"; nel caso di specie, nessun concreto pregiudizio è stato illustrato (e, a contrario, va sottolineato che la sentenza impugnata rileva che era stato lo stesso lavoratore a citare il capitolato tecnico nell’atto introduttivo del giudizio, e che, inoltre, la società aveva reiterato, in appello, la domanda di acquisizione d’ufficio del documento, istanza, dunque, ben conosciuta dal lavoratore); la censura è, inoltre, prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso le conclusione dell’atto introduttivo del giudizio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ., e verificare il contenuto della domanda giudiziale (se limitata alla richiesta di assunzione nel III livello con profilo di capocantiere ovvero comprendente, altresì, il diverso profilo professionale di autista); inoltre, la stessa sentenza impugnata ha rilevato che il capitolato tecnico era stato “citato dallo stesso ricorrente nell’atto introduttivo”, in tal modo sottolineando la conoscenza, da parte del lavoratore, del documento esibito nel corso del primo grado di giudizio (ed ammesso in grado di appello).

6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

6.1. Il ricorrentelamenta l’erronea interpretazione del verbale di intesa del 9.10.2009; peraltro, come più volte ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 cod.civ. e segg., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. n. 28319 del 2017; conforme, da ultimo, Cass. n. 16987 del 2018; Cass. 30137 del 2021).

6.2. Il motivo di ricorso non richiama né i canoni esegetici dettati dall’ordinamento né le modalità di erronea applicazione da parte della Corte territoriale, limitandosi a contrapporre, inammissibilmente, una propria interpretazione del verbale di intesa; con la memoria ex art. 380bis1, cod.proc.civ., il ricorrente introduce, inoltre, una questione nuova,relativa alla mancata attribuzione della mansione di autista di III livello e valutazione dell’anzianità di servizio, senza indicare i tempi e i modi della sua tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado ed a fronte della declaratoria di inammissibilità (proprio in considerazione della novità della questione) già contenuta nella sentenza impugnata (pagg. 8- 9).

7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.

8. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36526/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 548/2018 pubblicatail 19/06/2018 , R.G. n. 1040/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 548 depositata il 19.6.2018, la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della qualifica superiore di Capocantiere, III livello di cui al c.c.n.l. per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (settore [OSCURATO:PERSONA]) e per il pagamento di differenze retributive maturate anche in ragione dell’anzianità di servizio. 2. La Corte territoriale, per quel che rileva, ha ritenuto ammissibile, in grado di appello, la produzione del capitolato tecnico allegato al verbaledi intesa redatto –in data 9.10.2009 - con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 6 del c.c.n.l. di settore, in occasione del subentro della [OSCURATO:PERSONA] al precedente gestore (produzione non ammessa in primo grado in quanto giudicata tardiva), ed ha rilevato che la qualifica rivendicata dal [OSCURATO:PERSONA] non era compresa tra quelle oggetto di specifico obbligo di assunzione da parte della società subentrante, posto che nell’art. 18 del capitolato tecnico l’impresa si era impegnata ad assumere 102 unità, di cui 15 dipendenti inquadrati nel III livello esclusivamente in qualità di autisti (e non come capocantiere); la Corte ha, inoltre, ritenuto che la domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizio decorrente sin dalla prima assunzione (effettuata presso la società [OSCURATO:SOCIETA]. l’1.6.20067) non era contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio ma era stata proposta esclusivamente nelle note conclusionali del giudizio di primo grado. 3. Avverso tale sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 437, comma secondo, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, mediante l’ammissione tardiva del Capitolato tecnico, sopperito ad una dimenticanza istruttoria del datore di lavoro, al di fuori dei poteri istruttori d’ufficio del giudice. 2. Con secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 437, comma terzo, cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale, mediante l’ammissione tardiva delCapitolato tecnico, impedito il contraddittorio tra le parti e pregiudicato il diritto di difesa del lavoratore, avendo, la Corte, ammesso la produzione del documento solamente con la sentenza che ha definito il giudizio, senza fissare una specifica udienza per l’ammissione del mezzo istruttorio. 3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., potendo evincersi, dalla lettura del verbale di intesa e del Capitolato tecnico, che il [OSCURATO:PERSONA] avesse diritto al riconoscimento del III livello, seppur con diverse mansioni di autista, avendo, la Ditta, assunto l’obbligo di assumere 15 dipendenti con il suddetto inquadramento nel rispetto di una graduatoria di anzianità tra tutti i dipendenti appartenenti a tale livello contrattuale. 4. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 4.1. Questa Corte ha affermato che, nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod.proc.civ., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 -e 437, secondo comma, cod.proc.civ., che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti - , l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento -nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass. Sez. Un. n. 8202 del 2005). 4.2. In ordine all’esercizio dei poteri d’ufficio, questa Corte ha precisato che, nel rito del lavoro, il giudice d'appello, in applicazione del precetto di cui all'art. 437, comma 2, cod.proc.civ., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame (Cass. n. 11994 del 2018; con riguardo al rito ordinario, Cass. Sez. Un. n. 10790 del 2017). 4.3. La Corte territoriale, in conformità all’indirizzo giurisprudenziale citato, ha esaminato la domanda di produzione tardiva della documentazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenutoindispensabile detto documento ai fini della fondatezza della domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, posto che atteneva a fatti allegati dalle parti (anche dallo stesso lavoratore ricorrente). 5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 5.1. Il vizio lamentato (che deve essere, più correttamente, qualificato quale error in procedendo, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.) attiene al pregiudizio subìto dalla parte che non ha potuto argomentare circa il diritto ad essere assunto, nel III livello del c.c.n.l. di settore, quale autista anziché quale capocantiere; peraltro, in disparte il pur decisivo profilo della mancata deduzione di un vizio di nullità della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 17931 del 2013), l'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di ammissione di una prova precostituita (quale il documento ammesso), non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché l'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo"; nel caso di specie, nessun concreto pregiudizio è stato illustrato (e, a contrario, va sottolineato che la sentenza impugnata rileva che era stato lo stesso lavoratore a citare il capitolato tecnico nell’atto introduttivo del giudizio, e che, inoltre, la società aveva reiterato, in appello, la domanda di acquisizione d’ufficio del documento, istanza, dunque, ben conosciuta dal lavoratore); la censura è, inoltre, prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso le conclusione dell’atto introduttivo del giudizio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ., e verificare il contenuto della domanda giudiziale (se limitata alla richiesta di assunzione nel III livello con profilo di capocantiere ovvero comprendente, altresì, il diverso profilo professionale di autista); inoltre, la stessa sentenza impugnata ha rilevato che il capitolato tecnico era stato “citato dallo stesso ricorrente nell’atto introduttivo”, in tal modo sottolineando la conoscenza, da parte del lavoratore, del documento esibito nel corso del primo grado di giudizio (ed ammesso in grado di appello). 6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 6.1. Il ricorrentelamenta l’erronea interpretazione del verbale di intesa del 9.10.2009; peraltro, come più volte ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 cod.civ. e segg., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. n. 28319 del 2017; conforme, da ultimo, Cass. n. 16987 del 2018; Cass. 30137 del 2021). 6.2. Il motivo di ricorso non richiama né i canoni esegetici dettati dall’ordinamento né le modalità di erronea applicazione da parte della Corte territoriale, limitandosi a contrapporre, inammissibilmente, una propria interpretazione del verbale di intesa; con la memoria ex art. 380bis1, cod.proc.civ., il ricorrente introduce, inoltre, una questione nuova,relativa alla mancata attribuzione della mansione di autista di III livello e valutazione dell’anzianità di servizio, senza indicare i tempi e i modi della sua tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado ed a fronte della declaratoria di inammissibilità (proprio in considerazione della novità della questione) già contenuta nella sentenza impugnata (pagg. 8- 9). 7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 8. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti
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