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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04152/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale e la diversità dei correi sono due degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di correi ogni volta diversi, e di una distanza temporale di più di un anno tra il primo ed il secondo furto, e di quasi tre anni tra il secondo ed il terzo furto, non è illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che, pur in presenza di reati omogenei per tipologia, ha ritenuto insussistente un unico disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale e la diversità dei correi sono due degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di correi ogni volta diversi, e di una distanza temporale di più di un anno tra il primo ed il secondo furto, e di quasi tre anni tra il secondo ed il terzo furto, non è illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che, pur in presenza di reati omogenei per tipologia, ha ritenuto insussistente un unico disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio
Sentenza Cassazione n. 04152/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris