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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16775/2026

Testo disponibile della fonte

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ola Carratelli, con studio in Cosenza, [OSCURATO:PERSONA] n. 55,elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 71 presso lo studiodell’avv [OSCURATO:PERSONA].- Ricorrente -ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui studiodomicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12- Controricorrente -Numero registro generale 27221/2019Numero sezionale 4260/2026Numero di raccolta generale 16775/2026Data pubblicazione 28/05/2026avverso la sentenza n. 953/2019 della Commissione TributariaRegionale di Catanzaro – Prima Sezione, depositata il 27 marzo 2019Udita la relazione nella camera di consiglio del 19 maggio 2026 delConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso innanzi alla CommissioneProvinciale di Cosenza avverso l’avviso di accertamento n.TD3010200584 per l’annualità 2007 con il quale le era stata contestatal’occulta distribuzione di utili relativi al medesimo esercizio in cui eranostati prodotti dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di cui la stessa era socia.

Larettifica originava dalla verifica eseguita dalla GDF di Cosenza edall’avviso di accertamento a carico della predetta società a cui erastato contestata l’omessa contabilizzazione di ricavi per un importo pariad euro 776.484,00.A fondamento del ricorso veniva dedotta l’illegittimità dell’atto: 1.per violazione delle regole sul procedimento di accertamento permancata instaurazione del contraddittorio procedimentale;

2. perviolazione dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000 per mancataconcessione del termine procedimentale a difesa;

3. Per violazionedell’art. 7 della legge n. 212/00, dell’art. 42 del d.p.r. n. 600/73 edell’art. 56 d.p.r. n. 633/72;

4. Per illegittimità ed infondatezza diredditi accertabili in capo alla società nonché dell’esistenza di utili dadistribuire.2.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo laconferma della legittimità dell’accertamento eseguito.3.

La CTP di Cosenza, con sentenza n. 125/13 accoglieva il ricorso4.

Avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponevaappello e la contribuente si costituiva in giudizio chiedendo la confermadella sentenza di primo grado.Numero registro generale 27221/2019Numero sezionale 4260/2026Numero di raccolta generale 16775/2026Data pubblicazione 28/05/20265. [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro ha accoltol’appello proposto affermando che la sentenza di primo grado eraviziata perché contestava la legittimità della ricostruzione del maggiorreddito, che era stata determinata sulla scorta di un avviso diaccertamento notificato al rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. edivenuto definitivo in assenza di opposizione e che non poteva esserecontestata la presunzione di distribuzione del reddito ai soci trattandosidi società composta da un numero ristretto di soci legati da vincolifamiliari.6.

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione basato su tre motivi.La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via prioritaria alla disamina delle censure, il Collegio osservache la ricorrente nella memoria depositata il 9.4.2026 ha chiesto ilriconoscimento dell’efficacia vincolante di giudicato della sentenzapenale irrevocabile della Corte d’Appello di Catanzaro n. 445/2025, aisensi dell’art. 21-bis D.Lgs. 74/2000 con conseguente cassazione dellasentenza impugnata.

Sul punto ha rappresentato che, nelle more delpresente giudizio di legittimità, la Corte di Appello di Catanzaro, hapronunciato sentenza n. 445/2025, divenuta irrevocabile in data 11giugno 2025, di assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la formula«perché il fatto non costituisce reato», scrutinando i medesimi fattimateriali posti a fondamento dell’avviso di accertamento per l’annod’imposta 2007.

Ha affermato la rilevanza nel presente giudizio dellastessa ai sensi dell’art. 21-bis, comma 1, D.Lgs. 74/2000, introdottodall’art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 87/2024.2.

Tale disposto di legge, rubricato “Efficacia delle sentenze penalinel processo tributario e nel processo di Cassazione”, così dispone: «1.La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste oNumero registro generale 27221/2019Numero sezionale 4260/2026Numero di raccolta generale 16775/2026Data pubblicazione 28/05/2026l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimentonei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materialioggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficaciadi giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

2. Lasentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositataanche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienzao dell'adunanza in camera di consiglio.

3. Le disposizioni dei commi 1e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzioneperché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisicanell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentantelegale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senzapersonalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentanteo l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci oassociati».3.

Considerato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 50 del 13aprile 2026, si è pronunciata – dichiarandole inammissibili o nonfondate – sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis deld.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), deld.lgs. n. 87 del 20243.

Osservato che con ordinanza interlocutoria n. 5714 del 4 marzo2025 la Sezione Tributaria di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unitela risoluzione di questioni interpretative concernenti l’ambito diapplicazione dell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. (“in meritoall’ambito di efficacia dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdottodall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigoredal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico dellagiustizia tributaria (D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1°gennaio 2026, sia in relazione al profilo della estensione anche alrapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile diassoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento conNumero registro generale 27221/2019Numero sezionale 4260/2026Numero di raccolta generale 16775/2026Data pubblicazione 28/05/2026la formula "perché il fatto non sussiste", sia in ordine alla applicabilitàdella nuova disciplina alla ipotesi di assoluzione con la formula previstadal secondo comma dell’art. 530 del codice di procedura penale”).

P.Q.Mdispone il rinvio della controversia a nuovo ruolo in attesa delladecisione delle Sezioni unite sulla questione rimessa con ordinanzainterlocutoria n. n. 5714 del 4 marzo 2025.Così deciso nella camera di consiglio del 19 maggio 2026La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ola Carratelli, con studio in Cosenza, [OSCURATO:PERSONA] n. 55,elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 71 presso lo studiodell’avv [OSCURATO:PERSONA].- Ricorrente -ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui studiodomicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12- Controricorrente -Numero registro generale 27221/2019Numero sezionale 4260/2026Numero di raccolta generale 16775/2026Data pubblicazione 28/05/2026avverso la sentenza n. 953/2019 della Commissione TributariaRegionale di Catanzaro – Prima Sezione, depositata il 27 marzo 2019Udita la relazione nella camera di consiglio del 19 maggio 2026 delConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso innanzi alla CommissioneProvinciale di Cosenza avverso l’avviso di accertamento n.TD3010200584 per l’annualità 2007 con il quale le era stata contestatal’occulta distribuzione di utili relativi al medesimo esercizio in cui eranostati prodotti dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di cui la stessa era socia. Larettifica originava dalla verifica eseguita dalla GDF di Cosenza edall’avviso di accertamento a carico della predetta società a cui erastato contestata l’omessa contabilizzazione di ricavi per un importo pariad euro 776.484,00.A fondamento del ricorso veniva dedotta l’illegittimità dell’atto: 1.per violazione delle regole sul procedimento di accertamento permancata instaurazione del contraddittorio procedimentale; 2. perviolazione dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000 per mancataconcessione del termine procedimentale a difesa; 3. Per violazionedell’art. 7 della legge n. 212/00, dell’art. 42 del d.p.r. n. 600/73 edell’art. 56 d.p.r. n. 633/72; 4. Per illegittimità ed infondatezza diredditi accertabili in capo alla società nonché dell’esistenza di utili dadistribuire.2. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo laconferma della legittimità dell’accertamento eseguito.3. La CTP di Cosenza, con sentenza n. 125/13 accoglieva il ricorso4. Avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponevaappello e la contribuente si costituiva in giudizio chiedendo la confermadella sentenza di primo grado.Numero registro generale 27221/2019Numero sezionale 4260/2026Numero di raccolta generale 16775/2026Data pubblicazione 28/05/20265. [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro ha accoltol’appello proposto affermando che la sentenza di primo grado eraviziata perché contestava la legittimità della ricostruzione del maggiorreddito, che era stata determinata sulla scorta di un avviso diaccertamento notificato al rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. edivenuto definitivo in assenza di opposizione e che non poteva esserecontestata la presunzione di distribuzione del reddito ai soci trattandosidi società composta da un numero ristretto di soci legati da vincolifamiliari.6. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione basato su tre motivi.La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via prioritaria alla disamina delle censure, il Collegio osservache la ricorrente nella memoria depositata il 9.4.2026 ha chiesto ilriconoscimento dell’efficacia vincolante di giudicato della sentenzapenale irrevocabile della Corte d’Appello di Catanzaro n. 445/2025, aisensi dell’art. 21-bis D.Lgs. 74/2000 con conseguente cassazione dellasentenza impugnata. Sul punto ha rappresentato che, nelle more delpresente giudizio di legittimità, la Corte di Appello di Catanzaro, hapronunciato sentenza n. 445/2025, divenuta irrevocabile in data 11giugno 2025, di assoluzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la formula«perché il fatto non costituisce reato», scrutinando i medesimi fattimateriali posti a fondamento dell’avviso di accertamento per l’annod’imposta 2007. Ha affermato la rilevanza nel presente giudizio dellastessa ai sensi dell’art. 21-bis, comma 1, D.Lgs. 74/2000, introdottodall’art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 87/2024.2. Tale disposto di legge, rubricato “Efficacia delle sentenze penalinel processo tributario e nel processo di Cassazione”, così dispone: «1.La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste oNumero registro generale 27221/2019Numero sezionale 4260/2026Numero di raccolta generale 16775/2026Data pubblicazione 28/05/2026l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimentonei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materialioggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficaciadi giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. Lasentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositataanche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienzao dell'adunanza in camera di consiglio. 3. Le disposizioni dei commi 1e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzioneperché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisicanell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentantelegale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senzapersonalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentanteo l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci oassociati».3. Considerato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 50 del 13aprile 2026, si è pronunciata – dichiarandole inammissibili o nonfondate – sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis deld.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), deld.lgs. n. 87 del 20243. Osservato che con ordinanza interlocutoria n. 5714 del 4 marzo2025 la Sezione Tributaria di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unitela risoluzione di questioni interpretative concernenti l’ambito diapplicazione dell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. (“in meritoall’ambito di efficacia dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdottodall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigoredal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell’art. 119 del Testo unico dellagiustizia tributaria (D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1°gennaio 2026, sia in relazione al profilo della estensione anche alrapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile diassoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento conNumero registro generale 27221/2019Numero sezionale 4260/2026Numero di raccolta generale 16775/2026Data pubblicazione 28/05/2026la formula "perché il fatto non sussiste", sia in ordine alla applicabilitàdella nuova disciplina alla ipotesi di assoluzione con la formula previstadal secondo comma dell’art. 530 del codice di procedura penale”). P.Q.Mdispone il rinvio della controversia a nuovo ruolo in attesa delladecisione delle Sezioni unite sulla questione rimessa con ordinanzainterlocutoria n. n. 5714 del 4 marzo 2025.Così deciso nella camera di consiglio del 19 maggio 2026La PresidenteRoberta Crucitti
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