CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 01154/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIi dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599- bis cod. proc. pen. dopo il 2 agosto 2017; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.