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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 26572/2022

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1526/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., attualmente [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via degli Scipioni n.153; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore prof. dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultima, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.35; - controricorrente - contro 46/5. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato 2,22 presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n.33; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e le contestuali accettazioni dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante le accettazioni della rinuncia da parte dei controricorrenti; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Roma, 5 settembre 2022 Il Presidente titolare Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [1 [OSCURATO:PERSONA].ssa FabKaio [OSCURATO:PERSONA]. 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1526/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., attualmente [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via degli Scipioni n.153; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore prof. dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultima, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.35; - controricorrente - contro 46/5. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato 2,22 presso lo Studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n.33; - controricorrente - letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e le contestuali accettazioni dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante le accettazioni della rinuncia da parte dei controricorrenti; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Roma, 5 settembre 2022 Il Presidente titolare Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [1 [OSCURATO:PERSONA].ssa FabKaio [OSCURATO:PERSONA]. 202
Decreto Cassazione n. 26572/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris