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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 41850/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. CALAMUNCI Massimo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in par- ziale riforma della decisione del Tribunale di Messina, riconosciuto I-assorbimento delle contestazioni in un unico reato e ritenuto il giudizio di equivalenza tra circo- stanze attenuanti generiche e circostanza aggravante di cui ali . art.95 comma 2 Dpr 115\2002, rideterminava nei suoi confronti la pena in anni uno di reclusione ed euro 310 di multa.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del fatto reato e del trattamento sanzionatorio lamentando inoltre la mancata applicazione della causa di non punibilita' di cui ali' art.131 bis cod.pen. 3.

Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 13 Ottobre 2020 ai sensi dell'art.157 c.p.p. che prevede un termine minimo di anni sei per la prescrizione dei delitti, aumentato di un ulteriore anno e sei mesi in ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti, tenuto inoltre conto dei periodi di sospensione indicati. 3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifesta- mente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate.

4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata es- sendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche il reato estinto per prescri- zione.

Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. CALAMUNCI Massimo ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in par- ziale riforma della decisione del Tribunale di Messina, riconosciuto I-assorbimento delle contestazioni in un unico reato e ritenuto il giudizio di equivalenza tra circo- stanze attenuanti generiche e circostanza aggravante di cui ali . art.95 comma 2 Dpr 115\2002, rideterminava nei suoi confronti la pena in anni uno di reclusione ed euro 310 di multa. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del fatto reato e del trattamento sanzionatorio lamentando inoltre la mancata applicazione della causa di non punibilita' di cui ali' art.131 bis cod.pen. 3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 13 Ottobre 2020 ai sensi dell'art.157 c.p.p. che prevede un termine minimo di anni sei per la prescrizione dei delitti, aumentato di un ulteriore anno e sei mesi in ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti, tenuto inoltre conto dei periodi di sospensione indicati. 3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifesta- mente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate. 4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata es- sendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche il reato estinto per prescri- zione. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41850/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris