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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43129/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è inammissibile trattandosi di impugnazione relativi a profili adeguatamente vagliati e disattesi da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha evidenziato, per dichiarare inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] che l'avvenuto trasferimento del detenuto da Roma a Spoleto renderebbe impossibile emettere alcun ordine nei confronti dell' Amministrazione penitenziaria rispetto alla mancata effettuazione della visita medica prima del trasferimento stesso.

Considerato che il ricorrente deduce violazione di legge.

Ritenuto che il rimedio giurisdizionale ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b) Ord. pen. (a differenza di quello ex art. 35-ter stesso Ord.: da ultimo, Sez. 1, n. 19674 del 29/03/2017, Basso, Rv. 269894-01) presuppone l'attualità del pregiudizio, nella specie escluso dall'avvenuto trasferimento del condannato in altro istituto penitenziario.

Ritenuto, altresì, che la lamentata violazione dell'art.83 del d.lgs. 230/2000 non sussiste poiché, detta disposizione regolamentare prevede la fornitura del vitto sulla base alle esigenze del detenuto che non ha svolto puntuali allegazioni sul punto.

Considerato, poi, che il ricorrente non deduce in modo specifico il pregiudizio da lui concretamente patito a seguito della mancata effettuazione della visita medica, visto che è pacifico che il trasferimento è stato effettuato previo nulla osta sanitario e che, come visto, non ha nemmeno allegato di essere rimasto di privo di cibo ed acqua il giorno del trasferimento in oggetto.

Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 13 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è inammissibile trattandosi di impugnazione relativi a profili adeguatamente vagliati e disattesi da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha evidenziato, per dichiarare inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] che l'avvenuto trasferimento del detenuto da Roma a Spoleto renderebbe impossibile emettere alcun ordine nei confronti dell' Amministrazione penitenziaria rispetto alla mancata effettuazione della visita medica prima del trasferimento stesso. Considerato che il ricorrente deduce violazione di legge. Ritenuto che il rimedio giurisdizionale ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b) Ord. pen. (a differenza di quello ex art. 35-ter stesso Ord.: da ultimo, Sez. 1, n. 19674 del 29/03/2017, Basso, Rv. 269894-01) presuppone l'attualità del pregiudizio, nella specie escluso dall'avvenuto trasferimento del condannato in altro istituto penitenziario. Ritenuto, altresì, che la lamentata violazione dell'art.83 del d.lgs. 230/2000 non sussiste poiché, detta disposizione regolamentare prevede la fornitura del vitto sulla base alle esigenze del detenuto che non ha svolto puntuali allegazioni sul punto. Considerato, poi, che il ricorrente non deduce in modo specifico il pregiudizio da lui concretamente patito a seguito della mancata effettuazione della visita medica, visto che è pacifico che il trasferimento è stato effettuato previo nulla osta sanitario e che, come visto, non ha nemmeno allegato di essere rimasto di privo di cibo ed acqua il giorno del trasferimento in oggetto. Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 ott