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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 41067/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLId-tc avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di bancarotta fraudolenta; Considerato che l'unico motivo proposto — che contesta la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, considerato che anche la durata (in anni cinque) delle ridette pene accessorie ha formato oggetto di accordo (cfr. verbale del 15 maggio 2024) e non è illegale perché ricompresa nella cornice normativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLId-tc avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di bancarotta fraudolenta; Considerato che l'unico motivo proposto — che contesta la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, considerato che anche la durata (in anni cinque) delle ridette pene accessorie ha formato oggetto di accordo (cfr. verbale del 15 maggio 2024) e non è illegale perché ricompresa nella cornice normativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 41067/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris