CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04452/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/0E1/1993 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del locale Tribunale che, in data 5/4/2022, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rapina aggravata, tentato omicidio, minacce; -rilevato che il primo motivo che deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del teste Ramovic riproduce rilievi adeguatamente scrutinati dalla Corte d'Appello e disattesi sulla scorta di una motivazione priva di aporie e illogicità manifeste; che, infatti, i giudici territoriali hanno ampiamente confutato le doglianze difensive in questa sede riproposte alle pagg. 13 e segg., dando conto delle ragioni della ritenuta attendibilità del teste/p.o. Ramovic ma, soprattutto, hanno evidenziato che le dichiarazioni della p.o. [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato plurimi, ulteriori, riscontri specificamente indicati a pag. 14, idonei a supportare il giudizio di responsabilità del ricorrente per l'accoltellamento e la rapina ai danni dell'Hadzovic stessa; che la difesa non si rapporta in termini puntuali con il complesso delle emergenze acquisite, sollecitando una rivalutazione, preclusa in questa sede, delle sole dichiarazioni dibattimentali del Ramovic senza argomentarne la decisività in rapporto all'intero compendio probatorio; -considerato che il secondo motivo che lamenta il vizio della motivazione in relazione al delitto ex 56,575 cod.pen. è del tutto generico in quanto privo di c:orrelazione critica con gli argomenti spesi dalla sentenza impugnata a supporto della qualificazione giuridica alle pagg. 16/17 e, in particolare, con le risultanze della certificazione clinica della vittima acquisite in atti; -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]