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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 40313/2024

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te . 2124 SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 23/06/2023 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 23 giugno 2023 la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza in data 25 gennaio 2022 del Tribunale di Alessandria, ha rideterminato la pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, previa dichiarazione di prescrizione di una parte della condotta.

2. Ricorre per cassazione l'imputato per violazione di norme processuali, perché il funzionario dell'Agenzia delle Entrate, nel richiedere le informazioni, aveva operato già in riscontro a un'ipotesi di reato, per cui le dichiarazioni rese non erano utilizzabili ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (primo motivo) e per mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, perché il quadro probatorio non era sufficiente senza le dichiarazioni autoaccusatorie. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché riproduttivo di censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello.

I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che la tesi difensiva secondo cui le false fatture erano state emesse dal socio, poi deceduto, a insaputa dell'imputato, era stata smentita da [OSCURATO:PERSONA], fornitrice del [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dichiarato che, viceversa, il socio deceduto si occupava solo della parte tecnica non seguendo la parte amministrativa di cui si occupava proprio l'imputato.

Era quindi corroborata la tesi dell'inesistenza delle prestazioni e della falsità delle fatture che riportavano un logo dell'impresa non più in uso da tempo.

A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, dunque, la decisione di condanna non è stata fondata sulle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato bensì sulla base degli accertamenti della Guardia di finanza corroborati dalla testimonianza della Florio, sentita ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.

Il primo motivo sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato è dunque, in questa prospettiva, irrilevante.

Ne consegue che anche il secondo motivo, declinato in termini di contraddittorietà della motivazione, perché erano state comunque menzionate le dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente è inconsistente.

Come detto, tali dichiarazioni non sono state decisive, perché la condanna si è basata sull'accertamento dei finanzieri e, in ragione dell'incertezza sul soggetto responsabile delle fatture false, sulle dichiarazioni della Fiori° che ha sconfessato la versione difensiva dell'imputato.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te . 2124 SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 23/06/2023 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 23 giugno 2023 la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza in data 25 gennaio 2022 del Tribunale di Alessandria, ha rideterminato la pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, previa dichiarazione di prescrizione di una parte della condotta. 2. Ricorre per cassazione l'imputato per violazione di norme processuali, perché il funzionario dell'Agenzia delle Entrate, nel richiedere le informazioni, aveva operato già in riscontro a un'ipotesi di reato, per cui le dichiarazioni rese non erano utilizzabili ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (primo motivo) e per mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, perché il quadro probatorio non era sufficiente senza le dichiarazioni autoaccusatorie. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché riproduttivo di censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello. I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che la tesi difensiva secondo cui le false fatture erano state emesse dal socio, poi deceduto, a insaputa dell'imputato, era stata smentita da [OSCURATO:PERSONA], fornitrice del [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dichiarato che, viceversa, il socio deceduto si occupava solo della parte tecnica non seguendo la parte amministrativa di cui si occupava proprio l'imputato. Era quindi corroborata la tesi dell'inesistenza delle prestazioni e della falsità delle fatture che riportavano un logo dell'impresa non più in uso da tempo. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, dunque, la decisione di condanna non è stata fondata sulle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato bensì sulla base degli accertamenti della Guardia di finanza corroborati dalla testimonianza della Florio, sentita ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. Il primo motivo sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato è dunque, in questa prospettiva, irrilevante. Ne consegue che anche il secondo motivo, declinato in termini di contraddittorietà della motivazione, perché erano state comunque menzionate le dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente è inconsistente. Come detto, tali dichiarazioni non sono state decisive, perché la condanna si è basata sull'accertamento dei finanzieri e, in ragione dell'incertezza sul soggetto responsabile delle fatture false, sulle dichiarazioni della Fiori° che ha sconfessato la versione difensiva dell'imputato. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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