CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8842/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pirrò; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Catavello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 43; –intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 236 /20 2 1 , [OSCURATO:PERSONA] finanziaria - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore depositata il26 gennaio 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dic embre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], titolare della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], ricorre con due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (rappresentata nel presente giudizio dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che deposita controricorso), per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato risolto il contratto di leasing immobiliare tra le dette parti intercorso , per effetto dell’avvalimento da parte della società concedente della clausola risolutiva espressa, condannandolo alla restituzione immediata dell'immobile oggetto del contratto. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4) c.p.c. … circa l'affermazione dell'inadempimento dell'utilizzatrice; v iolazione del principio del "minimo costituzionale"». Lamenta che la Corte d’appello ha disatteso il motivo di gravame con il quale egli aveva dedotto che nessuna morosità persisteva, avendo il terzo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. estinto l’obbligazione, rendendo sul punto una motivazione che non soddisfa il «minimo costituzionale» e ciò per avere «omesso completamente di prendere posizione sulle difese e sulle prove proposte».2. Il motivo è inammissibile. La censura presuppone che fosse stato proposto un motivo di appello diretto a contestare la sussistenza della morosità sul rilievo che i canoni cui era riferita la morosità erano stati in realtà pagati da un terzo ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) attraverso l’emissione di pagherò cambiari o assegni e che su tale motivo la sentenza si sia pro nunciata (rigettandolo), sebbene (in tesi) senza motivare o comunque motivando in modo apparente. In realtà dalla sentenza non emerge alcuna statuizione al riguardo. In tale contesto il ricorrente avrebbe dovuto dedurre vizio di omessa pronuncia. 3. Quand’anche letta in tali termini (nell’esercizio del potere dovere di autonoma qualificazione della censura spettante alla Corte: v. Cass. Sez. U. n. 17931 del 2013) la doglianza si appaleserebbe comunque inammissibile. Emergono dal ricorso le seguenti indicazioni: —a pag. 4 si deduce che in primo grado, in sede di costituzione, il convenuto aveva opposto due eccezioni: a) difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto in conseguenza del subentro nel rapporto di leasing della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; b)intervenuto pagamento dei canoni in scadenza da parte di quest’ultima a far data dalla richiesta di subentro; —a pag. 5 si afferma che tali eccezioni erano disattese in primo grado sul duplice rilievo che: sub a) l’asserito subentro del terzo non può dedursi dal fatto che questo abbia emesso cambiali per il pagamento dei canoni di leasing e abbia bonificato un importo sempre a tale titolo; sub b) non vi è contestazione in ordine al mancato pagamento dei canoni; di per sé l’emissione di cambiali non comporta l’estinzione del debito; —a pag. 6 si afferma che con l’appello si era chiesta la modifica della sentenza di primo grado là dove non aveva attestato i pagamenti solutori eseguiti dalla S.r.l., segnatamente specificandosi che: detti pagamenti erano stati tutti accettati; si era pertanto realizzata «una delegatio solvendi tale da convertire l’obbligazione originaria in delegatio promittendi , attuandosi, appieno, l’ipotesi prevista dal comma 1 dell’art. 1269 cod. civ.»; ne era seguito l’effetto liberatorio del debitore originario, con l’ulteriore conseguenza che il creditore-delegatario avrebbe dovuto preventivamente richiedere al delegato l’adempimento e solo in caso di rifiuto rivolgersi nei confronti del delegante. 3.1. Orbene, appare anzitutt o evidente, da ciò che lo stesso ricorrente riferisce, che il motivo di gravame fosse volto non già a prospettare l’estinzione del debito per avvenuto pagamento, bensì a opporre l’effetto liberatorio in conseguenza del perfezionamento, per facta concludentia, di una fattispecie di delegatio promittendi. Anche quanto trascritto alle pagg. 11- 13 del ricorso appare, infatti, riconducibile a tale contesto e scopo argomentativo. In tale direzione censoria il motivo risulta in realtà esaminato dalla Corte d’appello per essere detto inammissibile in quanto prospettante per la prima volta nuova domanda, in violazione dell’art.345 cod. proc. civ.. Alle pagg. 4 – 5 della sentenza sono , infatti , elencate le conclusioni svolte dall’appellante, tra le quali, al n. 5, è indicata la domanda di accertamento della «conversione del rapporto in delegazione di pagamento cumulativa». Tale conclusione è compresa tra quelle per le quali, subito dopo, in sentenza si rileva che «il raffronto tra le conclusioni rassegnate in primo grado e quelle formulate in appello conduce a ritenere inammissibili le domande formulate nel presente grado di giudizio sub 1), 3), 4), 5)». È dunque evidente che la doglianza di motivazione apparente o di omessa pronuncia su motivo di appello, se riferita alla detta eccezione di difetto di titolarità passiva per effetto di delegatio promittendi, sarebbe inammissibile, in quanto non confrontantesi con detta parte della sentenza. Ma in realtàè da escludere che il motivo di ricorso possa essere letto in tale chiave, essendo esplicitamente evidenziato in ricorso (v. pag. 12, primo capoverso) che «al di là della questione relativa al titolo del pagamento (se cioè adempimento ex art. 1180 c.c. o se delegatio solvendi), il giudice del gravame avrebbe dovuto comunque rispondere in ordine al motivo diimpugnazione con cui si era allegato che nessuna morosità persisteva, avendo il terzo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. estinto l’obbligazione» (enfasi aggiunta). 3.2. Appare chiaro, pertanto , che ciò di cui in questa sede il ricorrente si duole è che nella sentenza d’appello si ometta ogni valutazione sulla questione della avvenuta estinzione del debito relativo aicanoni per intervenuto pagamento da parte del terzo. Anche in tale diversa prospettiva il motivo, pur letto come prospettante vizio di omessa pronuncia, è però, come detto, inammissibile. Non è evidenziata, infatti, in ricorso, l’esistenza di uno specifico motivo di gravame che riproponesse eccezione di estinzione del debitoper intervenuto pagamento. In ogni caso, non risulta nemmeno dedotto che un motivo di gravame in tale diversa prospettiva critica fosse stato mantenuto al momento della precisazione delle conclusioni in grado d’appello, Occorre in proposito rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non essersi pronunciato su un motivo diappello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni(Cass. 03/03/2010, n. 5087 ). Precisazione tanto più necessaria nella specie atteso che, come detto, in sentenza vengono espressamente riportate le conclusioni dell’appellante (v. sentenza, pagg. 4 – 5) e tra queste non ne figura alcuna volta a ottenere il riconoscimento della avvenuta estinzione del debito per intervenuto pagamento dei canoni di leasing. 4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., « nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4) c.p.c. circa l'esclusione della buona fede in capo alla concedente. Violazione del principio del "minimo costituzionale"». Lamenta che la Corte d’appello anziché confrontarsi con il motivo di impugnazione che addebitava alla concedente un comportamento pretestuoso ed ingiusto, in violazione del canone di buona fede, si è limitata a rilevare che «il Tribunale ha escluso che la risoluzione del contratto per inadempimento per effetto della clausola risolutiva espressa di cui si era avvalsa Mediocredito, potesse ritenersi pretestuosa e contraria a buona fede», totalmente omettendo di prendere posizione sul motivo di impugnazione e rendendo cos ì una motivazione che non raggiungeil “minimo costituzionale" 5. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha pronuncia to sul motivo di appello e la pronuncia è nell’inciso antecedente alla parte di motivazione riportata in ricorso, il quale soddisfa il c.d. «minimo costituzionale» (v. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Si legge invero nella motivazione che «il giudice di primo grado, con riguardo alle domande ritenute ammissibili in questo grado di giudizio, ha osservato che non risulta in atti alcuna contestazione in ordine al mancato pagamento dei canoni così come indicati da parte attrice, non avendo l’utilizzatrice allegato pagamenti ulteriori oltre a quelli che risultano dall’estratto conto depositato da Mediocredito, dovendosi considerare di per sé ininfluente la mera emissione di cambiali, in assenza di prova sul relativo pagamento. Sulla base di tali circostanze, il Tribunale ha escluso che la risoluzione del contratto per inadempimento per effetto della clausola risolutiva espressa di cui si era avvalsa Mediocredito, potesse ritenersi pretestuosa e contraria a buona fede» La Corte ha dunquedetto che il Tribunale ha escluso la violazione della buona fede «sulla base di tali circostanze», che sono quelle prima evidenziate. Appare allora evidente nell’inciso la manifestazione di un giudizio di correttezza e comunque di condivisione della valutazione già espressa sul punto dal primo giudice, attraverso il riferimento a «tali circostanze», ossia all’accertato, e anzi non contestato, mancato pagamentodei canoni. 6.Il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 7. Deve al riguardo rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione opposta in memoria dal ricorrente di carenza di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quale mandataria diIntesa [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.. L’eccezione è così testualmente motivata: «Attraverso una rivisitazione dei soggetti processuali creditori che si sono avvicendati nel presente complessivo contenzioso è emerso che [OSCURATO:PERSONA], creditore originario, avrebbe ceduto il contratto di leasing de quoalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ; costei, a sua volta, alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., attuale mandataria. Premettendo, come ben noto, che in caso di cessione multiple la prova va assolta con la produzione dei pregressi contratti di cessione, corredati dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti (e tale avversa dimostrazione è del tutto carente), il ricorrente, in relazione a tali operazioni, contesta la legittimazione attiva in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rilevabile anche d’ufficio in ogni fase e stato del processo, per evidente carenza di prova in ordine alla sua titolarità. «In altri termini non vi è in atti la prova circostanziata dell’intervenuta successione contrattuale del contratto oggetto di causa sì da far venire meno la legittimazione processuale dell’odierna [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.. «Segnatamente, non è in contestazione che la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. abbia potuto dare mandato alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per la gestione di un insieme di crediti ceduti, ma è contestato che in tale blocco sia ricompreso quello dedotto in giudizio. «Si segnala, in argomento, l’ordinanza della S.C., VI Sezione del 5 novembre 2020, n. 24798, valevole anche “con riferimento al ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U.n. 11650-06, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass.n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17)”. «Nella produzione di terzo grado del giudizio, la controricorrente ha esibito documentazione sufficiente ad attestare la propria qualità rispetto la [OSCURATO:PERSONA] ma non anche del contratto di cessione e/o di altri elementi documentali positivi dai quali poter desumere l’inserimento del contratto per cui è causa in quello oggetto di causa perché rientrante tra le attività finanziarie deteriorate. «Tale orientamento, che tende a contemperare le opposte esigenze delle parti, rispetto alla posizione di forza delle banche creditrici, risulta del tutto prevalente presso i giudici di merito. «Siffatta conclusione appare maggiormente in linea con il recente indirizzo espresso dalla S.C. con sentenza civile sez. I, 22/02/2022, n. 5857, oltre a quanto stabilito, in merito alla prova della titolarità del diritto, dalle SU con sentenza 2951/2016.«È ben noto, infine, che la società che intraprenda un giudizio in successione ad un'altra società della quale affermi di essere successore a titolo universale o particolare, è tenuta a dimostrare la propria legittimazione (Cass. civ., sez. I, 19-05-2020, n. 9137)». Ebbene, deve al riguardo rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso quale mandataria (e non quale cessionaria) di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in forza di procura notarile che risulta effettivamente versata in atti. Ciò posto, appare evidente che, dietro o per il tramite della dichiarata contestazione del difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] — l a cui qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. è peraltro espressamente riconosciuta in ricorso — si miri in realtà a contestare la legittimazione attiva di quest’ultima ([OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), che però è censura che avrebbe dovuto essere proposta quale motivo di ricorso, atteso che [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. era già parte del giudizio di appello, risultando in esso costituita quale ente successore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per atto di fusione del 30 ottobre 2019, tanto che in suo favore risulta anche pronunciata condanna alle spese dell’allora appellante [OSCURATO:PERSONA]. 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processua