CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUTORIA sul ricorso 26540/2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresen- tante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] seppe Ciaramella,pec: [OSCURATO:EMAIL], domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente - proposto avverso la sentenza n.3248/15/2022 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA, depositata in data 7/4/2022; Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del la Campania con sentenza n. 3248/15/2022 depositata in data 7/ 4 /20 22 ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commis- sione tributaria provinciale di Napoli n. 6635 / 6 / 20 21 , la quale ha a sua volta accolto il ricorso proposto da lla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. relativoad avviso di accertamento per IVA 20 1 5 per partecipazione a frodi carosello sulla base di processo verbale di constatazione. 2.Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione della contri- buente, ritenendo non assolto l’onere probatorio circa la fondatezza delle riprese rimesso all’Amministrazione finanziaria, decisione con- fermata in sede di appello. 3.L’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica la contribuente con controricorso e, d a u l- timo, deposita memoria attestante l’adesione alladefinizione agevo- lata. Considerato che: 4.In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato in data 13luglio 2023 copia della domanda di definizione agevolata presentata ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'1° gennaio 2023. Il ricorrente deposita anche una asserita quietanza con preteso effetto estintivo, ma nella copia telematicamente depositata il modello F24 non è leggibile in gran parte e, quindi, allo stato l’effetto estintivo non può essere assicurato. 4.1. Nondimeno, l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a do- manda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». 4.2. A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi do- vuti o della prima rata». 4.3. L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dellasezione o con ordinanza in ca- mera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» e che «L'e- ventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato en- tro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della contro- versia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timo ovvero dalla controparte nel medesimo termine». 5. La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2