CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 40015/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma in applicazione dell'articolo 599 bis cod. proc. pen. confermava la condanna del ricorrente per i reati a lui ascritti e lo condannava alla pena di anni due mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro mille di multa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva vizio di motivazione allegando che la Corte d'appello non avrebbe compiuto una esaustiva e convincente analisi delle prove Si tratta di ricorso inammissibile in quanto si rivolge nei confronti di una sentenza emessa in applicazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. contestando il trattamento sanzionatorio, non censurabile con il ricorso per cassazione fuori dai casi in cui si alleghi che la sanzione applicata è illegale. Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, Mariniello, Rv. 27610201). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20 settembre 2022 L'esten