Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 maggio 1958

Cassazione n. 24429/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

LE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1958 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lette le note di conclusioni e la nota spese depositate in data 13 febbraio 2026 nell'interesse della parte civile Comune di Lioni; ritenuto che tutti i motivi del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., denunciandone la contraddittorietà e manifesta illogicità, risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 8 della sentenza impugnata, ove si rileva come l'imputato avesse occupato il locale di proprietà pubblica, destinandolo ad ufficio e perseverando nella relativa occupazione nonostante il diniego all'autorizzazione richiesta e l'intervenuta ordinanza di sgombero, dimostrando in tal modo la piena consapevolezza e volontà di occupare sine titulo detto immobile); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente applicato dalla Corte territoriale, secondo cui «l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia» (Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Pg in proc.

Antonuccio e altro, Rv. 264560 - 01), circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie, stante la destinazione ad P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Lioni (AV) che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso, il giorno 5 marzo 2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] / iDEPOSITATA -1 r- ERIA 2026fi 4udiziatiO Marzia SaMs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1958 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lette le note di conclusioni e la nota spese depositate in data 13 febbraio 2026 nell'interesse della parte civile Comune di Lioni; ritenuto che tutti i motivi del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., denunciandone la contraddittorietà e manifesta illogicità, risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 8 della sentenza impugnata, ove si rileva come l'imputato avesse occupato il locale di proprietà pubblica, destinandolo ad ufficio e perseverando nella relativa occupazione nonostante il diniego all'autorizzazione richiesta e l'intervenuta ordinanza di sgombero, dimostrando in tal modo la piena consapevolezza e volontà di occupare sine titulo detto immobile); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che è manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente applicato dalla Corte territoriale, secondo cui «l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia» (Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Pg in proc. Antonuccio e altro, Rv. 264560 - 01), circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie, stante la destinazione ad P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Lioni (AV) che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il giorno 5 marzo 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] / iDEPOSITATA -1 r- ERIA 2026fi 4udiziatiO Marzia SaMs
Sentenza Cassazione n. 24429/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris