CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20979/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ordinanza con la quale la Corte di assise di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza con cui la stessa Corte ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all'incidente di esecuzione proposto ritenendo la competenza del Tribunale di sorveglianza, come altresì supportato da successiva memoria difensiva, è manifestamente infondato. Invero, in esso ci si duole della mancata conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione e si insiste sull'erroneità della pronuncia di incompetenza, trascurando che i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (si vedla da ultimo Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275773: fattispecie in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento della corte di appello che aveva annullato il decreto in tema di confisca di prevenzione emesso dal tribunale ritenuto incompetente). Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che all'inammissibilità segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio