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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 16547/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 624- bis, comma 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso in esame (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); che, con particolare riferimento alla diminuzione di pena conseguente all'applicazione di circostanze attenuanti, si è persuasivamente sostenuto (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583) che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica che faccia riferimento alla mera congruità della sanzione ("si ritiene congruo"); che, nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, va oltre lo standard giustificativo imposto dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema oggetto della doglianza, essendosi il giudice di secondo grado ampiamente soffermato sugli elementi che assumevano rilievo nella determinazione dell'entità della diminuzione della pena (cfr. pagina 3 sentenza impugnata), valutati in maniera analitica e senza incorrere in alcun vizio logico; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 624- bis, comma 2, cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso in esame (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); che, con particolare riferimento alla diminuzione di pena conseguente all'applicazione di circostanze attenuanti, si è persuasivamente sostenuto (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583) che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica che faccia riferimento alla mera congruità della sanzione ("si ritiene congruo"); che, nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, va oltre lo standard giustificativo imposto dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema oggetto della doglianza, essendosi il giudice di secondo grado ampiamente soffermato sugli elementi che assumevano rilievo nella determinazione dell'entità della diminuzione della pena (cfr. pagina 3 sentenza impugnata), valutati in maniera analitica e senza incorrere in alcun vizio logico; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore
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