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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 01458/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, riqualificato il reato di cui all'art. 494 sub i) nell'ipotesi tentata, ha rideterminato la pena inflitta in ordine ai delitti di cui agli artt. 493-ter e 497-bis cod. pen. in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per apparenza della stessa, è proposto in termini del tutto generici, pur a fronte di una doppia conforme sentenza di condanna: la difesa censura, invero, dapprima l'omessa indicazione delle fonti di prova poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza; quindi la mancanza dell'elemento soggettivo; l'insussistenza, infine, del reato di sostituzione di persona per mancanza dell'elemento della induzione in errore.

Mentre i primi due rilievi sono dedotti in fatto e del tutto generici, il terzo è manifestamente infondato in diritto in quanto proprio l'insussistenza dell'evento del reato ha giustificato la riqualificazione del fatto nella corrispondente fattispecie tentata.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza del contributo di minima importanza ex art. 114 cod. pen., è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto la statuizione risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo il giudice di seconde cure evidenziato la carenza di elementi di segno posil:ivo e il contributo, tutt'altro che minimale, prestato dall'imputata in ambito concorsuale (ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, riqualificato il reato di cui all'art. 494 sub i) nell'ipotesi tentata, ha rideterminato la pena inflitta in ordine ai delitti di cui agli artt. 493-ter e 497-bis cod. pen. in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per apparenza della stessa, è proposto in termini del tutto generici, pur a fronte di una doppia conforme sentenza di condanna: la difesa censura, invero, dapprima l'omessa indicazione delle fonti di prova poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza; quindi la mancanza dell'elemento soggettivo; l'insussistenza, infine, del reato di sostituzione di persona per mancanza dell'elemento della induzione in errore. Mentre i primi due rilievi sono dedotti in fatto e del tutto generici, il terzo è manifestamente infondato in diritto in quanto proprio l'insussistenza dell'evento del reato ha giustificato la riqualificazione del fatto nella corrispondente fattispecie tentata. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza del contributo di minima importanza ex art. 114 cod. pen., è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto la statuizione risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo il giudice di seconde cure evidenziato la carenza di elementi di segno posil:ivo e il contributo, tutt'altro che minimale, prestato dall'imputata in ambito concorsuale (ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022
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