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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34936/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo dì ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico risolvendosi in una serie di considerazioni del tutto avulse dal contenuto della sentenza impugnata ed è, pertanto, privo dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; rilevato che vengono articolate argomentazioni del tutto generiche, prive di ogni riferimento al caso di specie e, in particolare, al contenuto della sentenza impugnata, di modo che, in definitiva, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo dì ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico risolvendosi in una serie di considerazioni del tutto avulse dal contenuto della sentenza impugnata ed è, pertanto, privo dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; rilevato che vengono articolate argomentazioni del tutto generiche, prive di ogni riferimento al caso di specie e, in particolare, al contenuto della sentenza impugnata, di modo che, in definitiva, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio
Sentenza Cassazione n. 34936/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris