CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 del GIP TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma del 16 giugno 2021, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc peri, per il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990; il ricorrente ha dedotto il v zio di violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'art. 73 comma 5 :i.P.R. 309/1990. 2. Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza :e limil:ata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risi_11 , con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente e CC:E ltrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01); ciò a maggior ragione quar io la qualificazione giuridica del fatto, come nel caso in esame, sia stata prospettata dallo stesso ricorrente con la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. Il ricorso prospetta invece un'analisi particolareggiata degli elemend di rova che, secondo la tesi prospettata, emergerebbero dagli atti. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è -agicine di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga Then:c, delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/11/2