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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 1957

Cassazione n. 17526/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1957 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del G.i.p. del Tribunale di Arezzo in funzione di giudice dell'esecuzione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 ottobre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta all' accertamento della violazione del principio di ne bis in idem, di cui all'art. 649 cod. proc. pen.7 con riferimento alle condanne inflittegli con: i) sentenza del 3 aprile 2007 del Tribunale di Arezzo; ii) sentenza del 24 settembre 2007 del G.i.p. del Tribunale di Messina; iii) sentenza del 28 maggio 2009 del G.i.p. del Tribunale di Arezzo.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale.

2.2. Con il secondo ha censurato l'ordinanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità.

3. In data 10 gennaio 2022 il difensore del ricorrente ha prodotto certificato della morte di [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il giorno 2 dicembre 2021, concludendo per la declaratoria di estinzione del procedimento per il decesso del condannato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio considerato che la morte del condannato determina, ai sensi dell'art. 171 cod. pen., l'estinzione della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché la pena è estinta per morte del condannato.

Così deciso il 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA],v liere eSt nsore [OSCURATO:PERSONA] cia [OSCURATO:PERSONA] B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1957 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del G.i.p. del Tribunale di Arezzo in funzione di giudice dell'esecuzione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 ottobre 2021 il G.i.p. del Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] diretta all' accertamento della violazione del principio di ne bis in idem, di cui all'art. 649 cod. proc. pen.7 con riferimento alle condanne inflittegli con: i) sentenza del 3 aprile 2007 del Tribunale di Arezzo; ii) sentenza del 24 settembre 2007 del G.i.p. del Tribunale di Messina; iii) sentenza del 28 maggio 2009 del G.i.p. del Tribunale di Arezzo. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. 2.2. Con il secondo ha censurato l'ordinanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità. 3. In data 10 gennaio 2022 il difensore del ricorrente ha prodotto certificato della morte di [OSCURATO:PERSONA] avvenuta il giorno 2 dicembre 2021, concludendo per la declaratoria di estinzione del procedimento per il decesso del condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che, a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio considerato che la morte del condannato determina, ai sensi dell'art. 171 cod. pen., l'estinzione della pena. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché la pena è estinta per morte del condannato. Così deciso il 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA],v liere eSt nsore [OSCURATO:PERSONA] cia [OSCURATO:PERSONA] B
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