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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06517/2022

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19 ORDINANZA sul ricorso 17967/2019 proposto da: Ministero dell'Interno, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 899/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Ministero dell'Interno ricorre per cassazione contro la sentenza con la quale la corte d'appello di Catania, riformando la decisione di primo grado, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] (nigeriano) la protezione sussidiaria; l'intimato non ha svolto difese.

Considerato che:

I. - con l'unico motivo di ricorso l'avvocatura erariale censura la sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 14, lett. b) e c) del d.lgs. n. 151 (recte 251) del 2007, poiché a suo dire nessuna fonte internazionale segnala una situazione di guerra civile generalizzata in Nigeria, salve le zone limitrofe ad Agadez e Niamey e salva la regione di Diffa, che non è quella di provenienza del richiedente; assume quindi che, diversamente da quanto sostenuto dalla corte d'appello, la situazione di violenza prospettata non sussisterebbe ai fini della misura accordata;

II. - il ricorso è inammissibile; deve premettersi che non si ravvisa la pertinenza del riferimento dell'amministrazione ricorrente all'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, che non è stato posto a base della decisione impugnata; per contro la sentenza in relazione all'art. 14 lett. c) ha stabilito, con corredo di riferimenti alle fonti consultate identificabili nei rapporti Amnesty 2017 e 2018, che nella zona di provenienza del richiedente esiste una condizione di violenza generalizzata da conflitto armato, stante la presenza massiva di gruppi armati di [OSCURATO:PERSONA] provenienti dal Mali, e attesa la comprovata commissione di svariati recenti attacchi indiscriminati con uccisioni di civili; tale affermazione integra un accertamento in fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito e non implicante errori giuridici;

III. - la diversa affermazione dell'avvocatura dello Stato si limita ad valorizzare un differente rapporto Amnesty del maggio 2019; ma è priva di autosufficienza, non risultando in nulla specificato quale ne sia l'effettivo contenuto; non senza dire che si tratterebbe di fonte comunque successiva al deposito della sentenza d'appello (18-4- 2019), tale quindi da essere veicolata direttamente a questa Corte ai fini del corrispondente apprezzamento in fatto, con ovvia dissonanza dai noti limiti del giudizio di legittimità;

IV. - non rileva in questo giudizio il disposto ex art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, in quanto l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato - che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. per tutte Cass. n. 1778-16). p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 7 luglio 2021.

CO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 17967/2019 proposto da: Ministero dell'Interno, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 899/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Ministero dell'Interno ricorre per cassazione contro la sentenza con la quale la corte d'appello di Catania, riformando la decisione di primo grado, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] (nigeriano) la protezione sussidiaria; l'intimato non ha svolto difese. Considerato che: I. - con l'unico motivo di ricorso l'avvocatura erariale censura la sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 14, lett. b) e c) del d.lgs. n. 151 (recte 251) del 2007, poiché a suo dire nessuna fonte internazionale segnala una situazione di guerra civile generalizzata in Nigeria, salve le zone limitrofe ad Agadez e Niamey e salva la regione di Diffa, che non è quella di provenienza del richiedente; assume quindi che, diversamente da quanto sostenuto dalla corte d'appello, la situazione di violenza prospettata non sussisterebbe ai fini della misura accordata; II. - il ricorso è inammissibile; deve premettersi che non si ravvisa la pertinenza del riferimento dell'amministrazione ricorrente all'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, che non è stato posto a base della decisione impugnata; per contro la sentenza in relazione all'art. 14 lett. c) ha stabilito, con corredo di riferimenti alle fonti consultate identificabili nei rapporti Amnesty 2017 e 2018, che nella zona di provenienza del richiedente esiste una condizione di violenza generalizzata da conflitto armato, stante la presenza massiva di gruppi armati di [OSCURATO:PERSONA] provenienti dal Mali, e attesa la comprovata commissione di svariati recenti attacchi indiscriminati con uccisioni di civili; tale affermazione integra un accertamento in fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito e non implicante errori giuridici; III. - la diversa affermazione dell'avvocatura dello Stato si limita ad valorizzare un differente rapporto Amnesty del maggio 2019; ma è priva di autosufficienza, non risultando in nulla specificato quale ne sia l'effettivo contenuto; non senza dire che si tratterebbe di fonte comunque successiva al deposito della sentenza d'appello (18-4- 2019), tale quindi da essere veicolata direttamente a questa Corte ai fini del corrispondente apprezzamento in fatto, con ovvia dissonanza dai noti limiti del giudizio di legittimità; IV. - non rileva in questo giudizio il disposto ex art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato - che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. per tutte Cass. n. 1778-16). p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 7 luglio 2021. CO
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