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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 gennaio 2021

Cassazione n. 31449/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDENANZA sul ricorso 15287-2015 prcposto da: [OSCURATO:PERSONA], ANTONEI—I FABIO, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del_ legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.11, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] & Associati, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2021 contro 362 MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 352/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2015 R.G.N. 3652/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG 15287/2015 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl proponevano innanzi al Tribunale di Roma opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione nn. 1283 e 1284 del 2008, emesse dal Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] (la prima nei confronti dell'Antonelli e della [OSCURATO:PERSONA], la seconda nei confronti del Mongillo e della menzionata società) per violazione della normativa in materia di assunzioni obbligatorie (con riferimento a tre lavoratrici avviate al lavoro alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], con la qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68).

2. L'adito giudice rigettava la richiesta di declaratoria di nullità delle opposte ordinanze-ingiunzione e riduceva gli importi originari delle sanzioni irrogate.

3. La decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 19 gennaio 2015.

4. La Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, con riferimento al terzo motivo di gravame, premessa la correttezza dell'assimilazione dei "servizi di vigilanza" ai "servizi di polizia" menzionati dal quarto comma dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999 con conseguente applicabilità della disposizione ivi contenuta secondo cui "per i servizi di polizia, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi", osservava: che non erano stati dettati criteri per la individuazione del parametro utile ai fini del computo della quota di riserva, a differenza di quanto previsto dalla disposizione di cui al comma terzo del citato art. 3; che, di conseguenza, la corretta applicazione della legge n. 68 del 1999 implicava che la quota di riserva dovesse essere calcolata con riferimento all'intero quantitativo di dipendenti occupati e non solo con riferimento ai dipendenti impiegati nei servizi amministrativi; che, quindi, nel caso in esame, era infondata la tesi secondo cui la società opponente non sarebbe stata obbligata a procedere ad alcuna assunzione di personale in quanto, all'epoca dei fatti, il numero dei dipendenti amministrativi appartenenti alle categorie protette avrebbe già soddisfatto il quantitativo individuato dalla RG 15287/2015 legge; che l'obbligo di assumere la lavoratrice era, comunque, operante anche se le stesse non potevano essere adibite a taluni specifici settori.

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria.

6. Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

7. La causa è stata rimessa alla Sezione Lavoro dalla Sesta Sezione Civile-L. con ordinanza n. 9143 del 2017.

8. I ricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 legge n. 68 del 1999 e 2 comma 1 DPR n. 333 del 2000, degli artt. 3 co. 1 punto c) e co. 4, e 4 co. 1 Legge n. 68 del 1999 nonché la violazione dell'art. 3 co. 1 punto c) Legge n. 68/99, assumendo che la Corte di appello aveva ignorato le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della L. n. 68/99 di cui al DPR n. 333 del 2000 - emanato ai sensi dell'art. 20 della L. n. 68/99-: in particolare, il disposto dell'art. 2 co. 1, secondo cui dal computo della riserva va escluso il personale addetto ai servizi per i quali gli obblighi di protezione non sono operanti ossia, nello specifico, le guardie giurate poiché assegnate alla vigilanza; ed infatti, se la Corte avesse applicato detta norma avrebbe dovuto calcolare la quota di riserva solo sui servizi amministrativi come previsto dall'art. 3 co. 4 della L. n. 68/99 e statuire circa la inesistenza dell'obbligo di assunzione a carico della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del disposto dell'art. 3 co. 1 Legge n. 68/99 non raggiungendo la società la soglia minima dei quindici dipendenti nel settore amministrativo (che impiegava solo 11 lavoratori, di cui nove già appartenenti alle categorie protette in applicazione della previgente disciplina).

3. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 3 co. 4 della Legge n. 68/99 e 2 co. 1 DPR n. 333/2000 (in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc) per avere la Corte di appello violato il disposto dell'art. 9 L. n. 68/99 secondo cui il datore di RG 15287/2015 lavoro non è obbligato ad assunzioni disancorate dalle esigenze organizzative dell'impresa ma che, anzi, in caso di accertata impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, non è tenuto ad assumere dovendosi concordare con gli Uffici competenti avviamenti con diversa qualifica; ed infatti, nello specifico, il settore che poteva accogliere le tre lavoratrici avviate ex L. n. 68/99 era quello della vigilanza privata rispetto alle qualifiche di guardia giurata, settore escluso dalle assunzioni ex L. n. 68/99.

4. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.

5. Essi sono entrambi non meritevoli di accoglimento sebbene la motivazione della sentenza debba essere integrata e precisata come segue, alla stregua del precedente di legittimità (Cass. n. 12911 del 2017), cui si intende dare seguito.

6. Infatti, la Corte territoriale, dopo aver affermato che i servizi di vigilanza devono essere assimilati ai servizi di polizia relativamente al collocamento dei disabili, per i quali esso deve essere previsto soltanto nei servizi amministrativi, ha poi concluso che ai, fini del computo della quota di riserva nei servizi di vigilanza, deve prendersi in considerazione l'intero quantitativo dei dipendenti occupati e non solo quello dei dipendenti occupati nei servizi amministrativi; hanno rilevato che l'art. 3, comma 3 della

I. 68 del 1999 stabilisce un peculiare computo delle quote di riserva soltanto in relazione ad altre organizzazioni, come quelle dedite allo svolgimento di attività sindacali, di solidarietà sociale, assistenza e riabilitazione, nulla prevedendo in relazione ai servizi di vigilanza.

Pertanto, in mancanza di una siffatta previsione normativa la quota di riserva doveva essere calcolata in base alla disciplina generale, avendo riguardo al numero complessivo dei dipendenti e non solo, come sostenuto dai ricorrenti, agli addetti ai servizi amministrativi.

7. Orbene, in primo luogo, osserva questo Collegio che non può essere accolta la ricostruzione operata dai ricorrenti e ribadita nelle memorie, secondo cui, sull'assimilazione effettuata dalla Corte territoriale tra servizi di RG 15287/2015 polizia e servizi di vigilanza privata, tra i quali rientrano quelli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, si sia formato un giudicato interno.

8. Infatti, deve essere ribadito il consolidato orientamento in virtù del quale il giudicato interno non si determina sul fatto, rappresentato in questo caso dall'assimilazione tra i due servizi effettuata dai Giudici di seconde cure, ma su una statuizione minima della sentenza, rappresentata dalla sequenza "fatto, norma ed effetto", suscettibile di acquistare autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (Cass. n. 10760/2019; Cass. n. 24783/2018).

9. Nel caso di specie, infatti, alla succitata equiparazione non è seguita, come effetto, l'interpretazione della norma nel senso richiesto dai ricorrenti.

10. Inoltre, l'impugnazione del risultato del ragionamento logico della Corte territoriale da parte dei ricorrenti investe necessariamente anche le premesse, che non possono considerarsi essere divenute definitive, se viene comunque messa in discussione, con apposito motivo di ricorso, la loro conclusione (Cass. n. 10760/2019).

11. In secondo luogo, deve rilevarsi che la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4 della

I. 68/1999, di cui i ricorrenti lamentano la violazione, non può essere estesa anche ad un istituto di vigilanza privata, sulla base della condivisibile argomentazione secondo cui la suddetta norma rappresenta una norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica fuori dai casi espressamente previsti.

12. Questa conclusione è in grado di smentire anche l'ulteriore doglianza prospettata dai ricorrenti, secondo cui la Corte territoriale sarebbe incorsa in una violazione dell'art. 12 delle Preleggi che prevede l'ammissibilità del ricorso all'analogia legis qualora la controversia non sia regolata da un'apposita legge.

13. [OSCURATO:PERSONA], infatti, da un lato, all'art. 12 consentono l'interpretazione analogica tesa a rendere applicabile una disposizione anche a casi e materie analoghe non espressamente contenuti nel tenore letterale della norma, ma dall'altro, all'art. 14 vietano espressamente l'applicazione analogica di norme che fanno eccezione a regole generali. 4 ,(1 RG 15287/2015

14. La disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4 della

I. n. 68/1999 rientra indubbiamente nella categoria delle regole eccezionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 14 Preleggi ne è preclusa un'applicazione analogica.

15. Oltre a ciò, l'impossibilità di applicare anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio la disposizione di cui all'art. 3, comma 4

I. 68/1999 si desume anche dal cosciente e volontario silenzio legislativo sul punto.

Infatti, può qui trovare applicazione il generale principio delrubi lex voluit dixit, ubi lex noluit tacuit.

16. Anche la doglianza di cui al secondo motivo risulta, poi, infondato„.

17. Infatti, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 9 della 1.68/1999 da parte della Corte territoriale.

18. Deve essere condivisa la conclusione cui i giudici di seconde cure approdano, secondo la quale in capo alla società datrice incombevano gli obblighi di assunzioni delle tre lavoratrici, anche se le stesse non potevano essere adibite ad alcuni specifici settori.

19. Il richiamo al contenuto dell'art. 9 citato, utilizzato dai ricorrenti per ricostruire l'insussistenza di un obbligo di assunzione delle tre lavoratrici, non è conferente, dal momento che dal tenore di questa disposizione non può in alcun modo desumersi l'insussistenza dell'obbligo di assunzione gravante sul datore di lavoro.

20. L'art. 9, comma 2 della suddetta legge prevede solo che "in caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili'.

21. Inoltre, si osserva che l'art. 9, comma 1

I. 68/1999 qualifica espressamente l'assunzione dei lavoratori disabili da parte del datore di lavoro come un obbligo.

22. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'impianto della

I. 68/1999 delinea in maniera dettagliata e puntuale le ipotesi di esclusione dagli obblighi di collocamento obbligatorio, giustificate dalle particolari caratteristiche del settore di attività in cui si opera.

Pertanto, l'elencazione fornita sul punto dal legislatore deve considerarsi tassativa, non suscettibile di interpretazione analogica.

23. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 5 p- RG 15287/2015

24. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non essendosi costituita l'Amministrazione intimata.

25. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDENANZA sul ricorso 15287-2015 prcposto da: [OSCURATO:PERSONA], ANTONEI—I FABIO, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del_ legale rappresentante pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.11, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] & Associati, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2021 contro 362 MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 352/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2015 R.G.N. 3652/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 15287/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl proponevano innanzi al Tribunale di Roma opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione nn. 1283 e 1284 del 2008, emesse dal Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] (la prima nei confronti dell'Antonelli e della [OSCURATO:PERSONA], la seconda nei confronti del Mongillo e della menzionata società) per violazione della normativa in materia di assunzioni obbligatorie (con riferimento a tre lavoratrici avviate al lavoro alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], con la qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68). 2. L'adito giudice rigettava la richiesta di declaratoria di nullità delle opposte ordinanze-ingiunzione e riduceva gli importi originari delle sanzioni irrogate. 3. La decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 19 gennaio 2015. 4. La Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, con riferimento al terzo motivo di gravame, premessa la correttezza dell'assimilazione dei "servizi di vigilanza" ai "servizi di polizia" menzionati dal quarto comma dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999 con conseguente applicabilità della disposizione ivi contenuta secondo cui "per i servizi di polizia, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi", osservava: che non erano stati dettati criteri per la individuazione del parametro utile ai fini del computo della quota di riserva, a differenza di quanto previsto dalla disposizione di cui al comma terzo del citato art. 3; che, di conseguenza, la corretta applicazione della legge n. 68 del 1999 implicava che la quota di riserva dovesse essere calcolata con riferimento all'intero quantitativo di dipendenti occupati e non solo con riferimento ai dipendenti impiegati nei servizi amministrativi; che, quindi, nel caso in esame, era infondata la tesi secondo cui la società opponente non sarebbe stata obbligata a procedere ad alcuna assunzione di personale in quanto, all'epoca dei fatti, il numero dei dipendenti amministrativi appartenenti alle categorie protette avrebbe già soddisfatto il quantitativo individuato dalla RG 15287/2015 legge; che l'obbligo di assumere la lavoratrice era, comunque, operante anche se le stesse non potevano essere adibite a taluni specifici settori. 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria. 6. Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 7. La causa è stata rimessa alla Sezione Lavoro dalla Sesta Sezione Civile-L. con ordinanza n. 9143 del 2017. 8. I ricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 legge n. 68 del 1999 e 2 comma 1 DPR n. 333 del 2000, degli artt. 3 co. 1 punto c) e co. 4, e 4 co. 1 Legge n. 68 del 1999 nonché la violazione dell'art. 3 co. 1 punto c) Legge n. 68/99, assumendo che la Corte di appello aveva ignorato le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della L. n. 68/99 di cui al DPR n. 333 del 2000 - emanato ai sensi dell'art. 20 della L. n. 68/99-: in particolare, il disposto dell'art. 2 co. 1, secondo cui dal computo della riserva va escluso il personale addetto ai servizi per i quali gli obblighi di protezione non sono operanti ossia, nello specifico, le guardie giurate poiché assegnate alla vigilanza; ed infatti, se la Corte avesse applicato detta norma avrebbe dovuto calcolare la quota di riserva solo sui servizi amministrativi come previsto dall'art. 3 co. 4 della L. n. 68/99 e statuire circa la inesistenza dell'obbligo di assunzione a carico della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del disposto dell'art. 3 co. 1 Legge n. 68/99 non raggiungendo la società la soglia minima dei quindici dipendenti nel settore amministrativo (che impiegava solo 11 lavoratori, di cui nove già appartenenti alle categorie protette in applicazione della previgente disciplina). 3. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 3 co. 4 della Legge n. 68/99 e 2 co. 1 DPR n. 333/2000 (in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc) per avere la Corte di appello violato il disposto dell'art. 9 L. n. 68/99 secondo cui il datore di RG 15287/2015 lavoro non è obbligato ad assunzioni disancorate dalle esigenze organizzative dell'impresa ma che, anzi, in caso di accertata impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, non è tenuto ad assumere dovendosi concordare con gli Uffici competenti avviamenti con diversa qualifica; ed infatti, nello specifico, il settore che poteva accogliere le tre lavoratrici avviate ex L. n. 68/99 era quello della vigilanza privata rispetto alle qualifiche di guardia giurata, settore escluso dalle assunzioni ex L. n. 68/99. 4. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica. 5. Essi sono entrambi non meritevoli di accoglimento sebbene la motivazione della sentenza debba essere integrata e precisata come segue, alla stregua del precedente di legittimità (Cass. n. 12911 del 2017), cui si intende dare seguito. 6. Infatti, la Corte territoriale, dopo aver affermato che i servizi di vigilanza devono essere assimilati ai servizi di polizia relativamente al collocamento dei disabili, per i quali esso deve essere previsto soltanto nei servizi amministrativi, ha poi concluso che ai, fini del computo della quota di riserva nei servizi di vigilanza, deve prendersi in considerazione l'intero quantitativo dei dipendenti occupati e non solo quello dei dipendenti occupati nei servizi amministrativi; hanno rilevato che l'art. 3, comma 3 della I. 68 del 1999 stabilisce un peculiare computo delle quote di riserva soltanto in relazione ad altre organizzazioni, come quelle dedite allo svolgimento di attività sindacali, di solidarietà sociale, assistenza e riabilitazione, nulla prevedendo in relazione ai servizi di vigilanza. Pertanto, in mancanza di una siffatta previsione normativa la quota di riserva doveva essere calcolata in base alla disciplina generale, avendo riguardo al numero complessivo dei dipendenti e non solo, come sostenuto dai ricorrenti, agli addetti ai servizi amministrativi. 7. Orbene, in primo luogo, osserva questo Collegio che non può essere accolta la ricostruzione operata dai ricorrenti e ribadita nelle memorie, secondo cui, sull'assimilazione effettuata dalla Corte territoriale tra servizi di RG 15287/2015 polizia e servizi di vigilanza privata, tra i quali rientrano quelli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] srl, si sia formato un giudicato interno. 8. Infatti, deve essere ribadito il consolidato orientamento in virtù del quale il giudicato interno non si determina sul fatto, rappresentato in questo caso dall'assimilazione tra i due servizi effettuata dai Giudici di seconde cure, ma su una statuizione minima della sentenza, rappresentata dalla sequenza "fatto, norma ed effetto", suscettibile di acquistare autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (Cass. n. 10760/2019; Cass. n. 24783/2018). 9. Nel caso di specie, infatti, alla succitata equiparazione non è seguita, come effetto, l'interpretazione della norma nel senso richiesto dai ricorrenti. 10. Inoltre, l'impugnazione del risultato del ragionamento logico della Corte territoriale da parte dei ricorrenti investe necessariamente anche le premesse, che non possono considerarsi essere divenute definitive, se viene comunque messa in discussione, con apposito motivo di ricorso, la loro conclusione (Cass. n. 10760/2019). 11. In secondo luogo, deve rilevarsi che la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4 della I. 68/1999, di cui i ricorrenti lamentano la violazione, non può essere estesa anche ad un istituto di vigilanza privata, sulla base della condivisibile argomentazione secondo cui la suddetta norma rappresenta una norma eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica fuori dai casi espressamente previsti. 12. Questa conclusione è in grado di smentire anche l'ulteriore doglianza prospettata dai ricorrenti, secondo cui la Corte territoriale sarebbe incorsa in una violazione dell'art. 12 delle Preleggi che prevede l'ammissibilità del ricorso all'analogia legis qualora la controversia non sia regolata da un'apposita legge. 13. [OSCURATO:PERSONA], infatti, da un lato, all'art. 12 consentono l'interpretazione analogica tesa a rendere applicabile una disposizione anche a casi e materie analoghe non espressamente contenuti nel tenore letterale della norma, ma dall'altro, all'art. 14 vietano espressamente l'applicazione analogica di norme che fanno eccezione a regole generali. 4 ,(1 RG 15287/2015 14. La disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4 della I. n. 68/1999 rientra indubbiamente nella categoria delle regole eccezionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 14 Preleggi ne è preclusa un'applicazione analogica. 15. Oltre a ciò, l'impossibilità di applicare anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio la disposizione di cui all'art. 3, comma 4 I. 68/1999 si desume anche dal cosciente e volontario silenzio legislativo sul punto. Infatti, può qui trovare applicazione il generale principio delrubi lex voluit dixit, ubi lex noluit tacuit. 16. Anche la doglianza di cui al secondo motivo risulta, poi, infondato„. 17. Infatti, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 9 della 1.68/1999 da parte della Corte territoriale. 18. Deve essere condivisa la conclusione cui i giudici di seconde cure approdano, secondo la quale in capo alla società datrice incombevano gli obblighi di assunzioni delle tre lavoratrici, anche se le stesse non potevano essere adibite ad alcuni specifici settori. 19. Il richiamo al contenuto dell'art. 9 citato, utilizzato dai ricorrenti per ricostruire l'insussistenza di un obbligo di assunzione delle tre lavoratrici, non è conferente, dal momento che dal tenore di questa disposizione non può in alcun modo desumersi l'insussistenza dell'obbligo di assunzione gravante sul datore di lavoro. 20. L'art. 9, comma 2 della suddetta legge prevede solo che "in caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili'. 21. Inoltre, si osserva che l'art. 9, comma 1 I. 68/1999 qualifica espressamente l'assunzione dei lavoratori disabili da parte del datore di lavoro come un obbligo. 22. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'impianto della I. 68/1999 delinea in maniera dettagliata e puntuale le ipotesi di esclusione dagli obblighi di collocamento obbligatorio, giustificate dalle particolari caratteristiche del settore di attività in cui si opera. Pertanto, l'elencazione fornita sul punto dal legislatore deve considerarsi tassativa, non suscettibile di interpretazione analogica. 23. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 5 p- RG 15287/2015 24. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non essendosi costituita l'Amministrazione intimata. 25. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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