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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2022

Cassazione n. 14562/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 31/01/2022 dalla Corte di Appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annuiiamento senza rinvio della sentenza con riferimento al reato di cui al capo h) e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; lette le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Messina ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 496 cod. pen. (capo a) e 73 d.

Igs 6 settembre 2011, n. 159 (capo b).

2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, con motivazione apparente, ha ritenuto la sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale contestata al ricorrente, limitandosi a ravvisare nei precedenti penali dai quali il Lanfranchi è gravato «un'evidente maggiorazione della sua pericolosità sociale», senza considerare la non omogeneità tra i delitti contestati e quelli per i quali il ricorrente ha riportato condanne definitive, nonché la risalenza nel tempo delle stesse. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli art. 609, comma 2, e 129 cod. proc. pen., lamenta che i giudici di appello hanno confermato la penale responsabilità del Lanfranchi in ordine al reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, senza considerare che, al momento del fatto, risalente al giorno 14 aprile 2019, il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione non era ancora divenuto definitivo. 2.3 Con il terzo motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, per contrasto con gli artt. 25, comma 2 e 3, e 27, comma 3, Cost.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.

2. Privo di pregio è il terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA], con decisione emessa in data 17 ottobre 2022, n. 211, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost.[OSCURATO:PERSONA] delle leggi, nello spiegare che nella fattispecie di cui all'art. 73 d.

Igs. n. 159 del 2011, sottoposta al suo scrutinio, non è ravvisabile un'ipotesi di responsabilità d'autore, ha espressamente affermato che «le misure di prevenzione personale, sia se applicate dall'Autorità amministrativa, sia se adottate dall'[OSCURATO:PERSONA], presuppongono la riconducibilità della persona a una delle categorie di destinatari previste dal Codice antimafia, l'attualità della pericolosità sociale del destinatario della misura e la pericolosità sociale effettiva della persona per la sicurezza pubblica».

3. Inammissibile, perché manifestamente infondato, è il anche il primo motivo di ricorso che involge la valutazione di sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale contestata al ricorrente.Correttamente i giudici di merito hanno sottolineato sia la biografia penale del Lanfranchi, risultante dal certificato del casellario giudiziale, sia l'atteggiamento disinvolto assunto dallo stesso nel rendere false dichiarazioni sulla propria identità, indicativo di «una accentuazione della proclività nel delitto», così articolando argomentazioni logiche ed esaustive, con le quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a dedurre la lacunosità dell'apparato giustificativo della sentenza impugnata e spendendo le proprie censure su rilievi che sono infondati perché riferiti, per un verso, alla diversa natura dei reati in contestazione rispetto a quelli per i quali sono intervenute condanne definitive, rilevante ai fini della recidiva specifica che, tuttavia, nel caso di specie, non è stata contestata, e, per altro verso, alla risalenza nel tempo dei precedenti penali dai quali il Lanfranchi è gravato, in merito alla quale i giudici hanno sottolineato la potenzialità criminale dell'indagato, quale circostanza idonea a "neutralizzare" il carattere risalente dei precedenti.

4. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.

Al ricorrente è stato contestato di essersi posto alla guida di un ciclomotore, a bordo del quale veniva fermato nel corso di un controllo da parte delle Forze dell'Ordine, senza essere munito di patente di guida perché revocata, allorquando era sottoposto alla misura social preventiva della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

L'art. 73, d.lgs n. 159 del 2011 punisce con la pena dell'arresto la guida di un autoveicolo senza patente, perché mai conseguita o negata o sospesa o revocata, a condizione che il conducente sia sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

La norma richiede espressamente che, al momento della condotta di guida, il provvedimento applicativo della misura di prevenzione sia definitivo, in quantiil divieto di condurre autoveicoli è finalizzato a ostacolare la pericolosità sociale del soggetto.

Nel caso di specie, il fatto contestato al ricorrente risale al giorno 14 aprile 2019, mentre, come risulta dal certificato del casellario giudiziale in atti, il provvedimento applicativo della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è divenuto definitivo in data 2 ottobre 2020.

Non vi è dubbio, quindi, che il ricorrente al momento del controllo da parte delle Forze dell'Ordine non fosse sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio in merito al capo b) per insussistenza del fatto.

5. Quanto al trattamento sanzionatorio, la corte territoriale ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado nella misura di anni uno e mesi dieci di reclusione, considerando quale (-) base di computo la pena detentiva di anni uno di reclusione per il delitto di cui al capo a), aumentata per effetto della recidiva contestata, ad anni uno e mesi otto di reclusione, ulteriormente aumentata ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. nella pena finale indicata.

La pena inflitta per il reato di cui al capo b), che, quindi, risulta calcolata in mesi due di reclusione, può essere eliminata da questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., non occorrendo procedere ad attività valutative o che implichino l'esercizio di poteri discrezionali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi due di r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 31/01/2022 dalla Corte di Appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annuiiamento senza rinvio della sentenza con riferimento al reato di cui al capo h) e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; lette le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Messina ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 496 cod. pen. (capo a) e 73 d. Igs 6 settembre 2011, n. 159 (capo b). 2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, con motivazione apparente, ha ritenuto la sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale contestata al ricorrente, limitandosi a ravvisare nei precedenti penali dai quali il Lanfranchi è gravato «un'evidente maggiorazione della sua pericolosità sociale», senza considerare la non omogeneità tra i delitti contestati e quelli per i quali il ricorrente ha riportato condanne definitive, nonché la risalenza nel tempo delle stesse. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli art. 609, comma 2, e 129 cod. proc. pen., lamenta che i giudici di appello hanno confermato la penale responsabilità del Lanfranchi in ordine al reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, senza considerare che, al momento del fatto, risalente al giorno 14 aprile 2019, il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione non era ancora divenuto definitivo. 2.3 Con il terzo motivo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, per contrasto con gli artt. 25, comma 2 e 3, e 27, comma 3, Cost.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati. 2. Privo di pregio è il terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA], con decisione emessa in data 17 ottobre 2022, n. 211, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost.[OSCURATO:PERSONA] delle leggi, nello spiegare che nella fattispecie di cui all'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011, sottoposta al suo scrutinio, non è ravvisabile un'ipotesi di responsabilità d'autore, ha espressamente affermato che «le misure di prevenzione personale, sia se applicate dall'Autorità amministrativa, sia se adottate dall'[OSCURATO:PERSONA], presuppongono la riconducibilità della persona a una delle categorie di destinatari previste dal Codice antimafia, l'attualità della pericolosità sociale del destinatario della misura e la pericolosità sociale effettiva della persona per la sicurezza pubblica». 3. Inammissibile, perché manifestamente infondato, è il anche il primo motivo di ricorso che involge la valutazione di sussistenza della recidiva reiterata e infraquinquennale contestata al ricorrente.Correttamente i giudici di merito hanno sottolineato sia la biografia penale del Lanfranchi, risultante dal certificato del casellario giudiziale, sia l'atteggiamento disinvolto assunto dallo stesso nel rendere false dichiarazioni sulla propria identità, indicativo di «una accentuazione della proclività nel delitto», così articolando argomentazioni logiche ed esaustive, con le quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a dedurre la lacunosità dell'apparato giustificativo della sentenza impugnata e spendendo le proprie censure su rilievi che sono infondati perché riferiti, per un verso, alla diversa natura dei reati in contestazione rispetto a quelli per i quali sono intervenute condanne definitive, rilevante ai fini della recidiva specifica che, tuttavia, nel caso di specie, non è stata contestata, e, per altro verso, alla risalenza nel tempo dei precedenti penali dai quali il Lanfranchi è gravato, in merito alla quale i giudici hanno sottolineato la potenzialità criminale dell'indagato, quale circostanza idonea a "neutralizzare" il carattere risalente dei precedenti. 4. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. Al ricorrente è stato contestato di essersi posto alla guida di un ciclomotore, a bordo del quale veniva fermato nel corso di un controllo da parte delle Forze dell'Ordine, senza essere munito di patente di guida perché revocata, allorquando era sottoposto alla misura social preventiva della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L'art. 73, d.lgs n. 159 del 2011 punisce con la pena dell'arresto la guida di un autoveicolo senza patente, perché mai conseguita o negata o sospesa o revocata, a condizione che il conducente sia sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. La norma richiede espressamente che, al momento della condotta di guida, il provvedimento applicativo della misura di prevenzione sia definitivo, in quantiil divieto di condurre autoveicoli è finalizzato a ostacolare la pericolosità sociale del soggetto. Nel caso di specie, il fatto contestato al ricorrente risale al giorno 14 aprile 2019, mentre, come risulta dal certificato del casellario giudiziale in atti, il provvedimento applicativo della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è divenuto definitivo in data 2 ottobre 2020. Non vi è dubbio, quindi, che il ricorrente al momento del controllo da parte delle Forze dell'Ordine non fosse sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio in merito al capo b) per insussistenza del fatto. 5. Quanto al trattamento sanzionatorio, la corte territoriale ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado nella misura di anni uno e mesi dieci di reclusione, considerando quale (-) base di computo la pena detentiva di anni uno di reclusione per il delitto di cui al capo a), aumentata per effetto della recidiva contestata, ad anni uno e mesi otto di reclusione, ulteriormente aumentata ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. nella pena finale indicata. La pena inflitta per il reato di cui al capo b), che, quindi, risulta calcolata in mesi due di reclusione, può essere eliminata da questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., non occorrendo procedere ad attività valutative o che implichino l'esercizio di poteri discrezionali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi due di r
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