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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26416/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/1/2021 della Corte d'appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rissa aggravata e lesioni volontarie, quest'ultimo commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della rissa scoppiata tra i componenti di due squadre di calcio.

Va altresì ricordato che nel giudizio d'appello l'imputato ha ritualmente rinunziato alla prescrizione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi.

Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio.

In particolare la Corte avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni ed i rapporti dell'unico testimone terzo dei fatti ovvero l'arbitro dell'incontro, il quale, nel supplemento di rapporto acquisito agli atti, avrebbe chiaramente evidenziato come la rissa sia consistita semplicemente nella violenta colluttazione tra la persona offesa ed un giocatore della squadra avversa, che non si identifica nell'imputato.

I giudici dell'appello avrebbero altresì omesso di valutare criticamente le discrasie riscontrabili tra le versioni offerte dagli altri testimoni e dalla stessa persona offesa in merito al numero dei presunti aggressori del Chiochia.

Infine la sentenza non avrebbe dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio il collegamento causale tra la condotta addebitata al Manieri e le lesioni effettivamente riportate dalla vittima.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della regola di giudizio, atteso che la contraddittorietà del compendio probatorio ed i dubbi sull'attendibilità della persona offesa rivelerebbero la sussistenza quantomeno di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato.

Con il terzo motivo viene denunziata ulteriore violazione di legge in merito all'ingiustificato rigetto delle richieste di integrazione dell'istruzione dibattimentale avanzate in entrambi i gradi del giudizio di merito al fine di acquisire il verbale di sommarie informazioni del teste Papa ovvero di procedere alla sua audizione, il quale, nel descrivere l'aggressione subita dal Chiochia, aveva precisato come l'autore del calcio sferrato al viso della vittima era stato un giocatore della squadra avversa che si era tolto la maglia per non essere riconoscibile, sconfessando l'identificazione del Manieri operata dagli altri testimoni sulla base proprio del numero della maglia di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Anzitutto indeducibili con il ricorso per cassazione sono le violazioni di legge denunziate con il primo ed il secondo motivo.

Va infatti ribadito che è inammissibile la deduzione di tale vizio in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non trattandosi di disposizioni la cui inosservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, come invece richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. (ex muitis Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294).

Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite posto dalla menzionata lett. c) dello stesso articolo alla deducibilità della violazione di norme processuali (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404).

3. Per quanto riguarda i vizi di motivazione pure dedotti con il primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata resiste alle censure del ricorrente, le quali invero risultano in larga parte inammissibili.

Quanto all'omessa considerazione del teste Caggianelli il rilievo risulta quantomai generico.

Infatti il ricorrente afferma che sarebbero state acquisite le dichiarazioni dallo stesso rilasciate nel corso delle indagini preliminari, di cui non rivela il contenuto, per poi lamentare esclusivamente la presunta pretermissione di un passaggio estrapolato dal suo rapporto arbitrale, la cui decisività è da escludere, posto che nello stesso viene descritta esclusivamente la genesi della rissa, senza dunque escludere che successivamente vi abbiano partecipato altre persone.

Peraltro proprio dal brano riportato nel ricorso emerge l'evidente infondatezza delle censure proposte con il terzo motivo in merito alla denegata integrazione dell'istruttoria dibattimentale in entrambi i giudizi di merito.

Ed infatti quanto riferito dal Papa - delle cui dichiarazioni anche in questo caso viene riportato soltanto un brano - apparentemente smentisce il rapporto dell'arbitro (il quale ha affermato di aver identificato l'aggressore della persona offesa attraverso il numero della maglia) o, se si preferisce, quest'ultimo apparentemente contraddice le dichiarazioni dello stesso Papa.

Oppure, come in realtà emerge dalla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza, le dichiarazioni orali o scritte dei due testimoni riguardano solo un frammento dell'intera vicenda, senza compromettere il valore probatorio delle altre deposizioni testimoniali.

In tutti i casi è esclusa all'evidenza la decisività delle prove di cui si lamenta la pretermissione ovvero la mancata assunzione.

Peraltro la presunta decisività della testimonianza del Papa è apparentemente limitata dal ricorrente all'identificazione dell'autore del calcio sferrato al volto della vittima e, dunque, connessa alla censura proposta con il primo motivo in ordine al difetto della prova che tale azione lesiva sia addebitabile al Manieri.

Si tratta però di censura manifestamente infondata, non considerando il ricorrente che le sentenze di merito hanno concordemente accertato come l'imputato sia stato aggredito non solo dall'imputato, avendo egli agito in concorso con altri soggetti nel comune intento di attentare all'incolumità del Chiochia sferrandogli pugni e calci, rimanendo quindi irrilevante, ai fini dell'affermazione della responsbailità di tutti i concorrenti, stabilire l'identità dell'autore del colpo che ha specificamente provocato la lesione riscontrata, trattandosi di azione collettiva della quale ogni singolo agente ha dimostrato di condividere l'evento prodotto attraverso il proprio comportamento.

Generiche sono infine le doglianze relative alle presunte discrasie tra il narrato dei diversi testimoni valorizzati dalla sentenza, che ha invece riconosciuto l'irrilevanza delle medesime alla luce della convergenza dei diversi contributi dichiarativi sul nucleo essenziale dell'addebito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/1/2021 della Corte d'appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Potenza ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rissa aggravata e lesioni volontarie, quest'ultimo commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della rissa scoppiata tra i componenti di due squadre di calcio. Va altresì ricordato che nel giudizio d'appello l'imputato ha ritualmente rinunziato alla prescrizione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio. In particolare la Corte avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni ed i rapporti dell'unico testimone terzo dei fatti ovvero l'arbitro dell'incontro, il quale, nel supplemento di rapporto acquisito agli atti, avrebbe chiaramente evidenziato come la rissa sia consistita semplicemente nella violenta colluttazione tra la persona offesa ed un giocatore della squadra avversa, che non si identifica nell'imputato. I giudici dell'appello avrebbero altresì omesso di valutare criticamente le discrasie riscontrabili tra le versioni offerte dagli altri testimoni e dalla stessa persona offesa in merito al numero dei presunti aggressori del Chiochia. Infine la sentenza non avrebbe dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio il collegamento causale tra la condotta addebitata al Manieri e le lesioni effettivamente riportate dalla vittima. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della regola di giudizio, atteso che la contraddittorietà del compendio probatorio ed i dubbi sull'attendibilità della persona offesa rivelerebbero la sussistenza quantomeno di un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato. Con il terzo motivo viene denunziata ulteriore violazione di legge in merito all'ingiustificato rigetto delle richieste di integrazione dell'istruzione dibattimentale avanzate in entrambi i gradi del giudizio di merito al fine di acquisire il verbale di sommarie informazioni del teste Papa ovvero di procedere alla sua audizione, il quale, nel descrivere l'aggressione subita dal Chiochia, aveva precisato come l'autore del calcio sferrato al viso della vittima era stato un giocatore della squadra avversa che si era tolto la maglia per non essere riconoscibile, sconfessando l'identificazione del Manieri operata dagli altri testimoni sulla base proprio del numero della maglia di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Anzitutto indeducibili con il ricorso per cassazione sono le violazioni di legge denunziate con il primo ed il secondo motivo. Va infatti ribadito che è inammissibile la deduzione di tale vizio in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non trattandosi di disposizioni la cui inosservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, come invece richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. (ex muitis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite posto dalla menzionata lett. c) dello stesso articolo alla deducibilità della violazione di norme processuali (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 3. Per quanto riguarda i vizi di motivazione pure dedotti con il primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata resiste alle censure del ricorrente, le quali invero risultano in larga parte inammissibili. Quanto all'omessa considerazione del teste Caggianelli il rilievo risulta quantomai generico. Infatti il ricorrente afferma che sarebbero state acquisite le dichiarazioni dallo stesso rilasciate nel corso delle indagini preliminari, di cui non rivela il contenuto, per poi lamentare esclusivamente la presunta pretermissione di un passaggio estrapolato dal suo rapporto arbitrale, la cui decisività è da escludere, posto che nello stesso viene descritta esclusivamente la genesi della rissa, senza dunque escludere che successivamente vi abbiano partecipato altre persone. Peraltro proprio dal brano riportato nel ricorso emerge l'evidente infondatezza delle censure proposte con il terzo motivo in merito alla denegata integrazione dell'istruttoria dibattimentale in entrambi i giudizi di merito. Ed infatti quanto riferito dal Papa - delle cui dichiarazioni anche in questo caso viene riportato soltanto un brano - apparentemente smentisce il rapporto dell'arbitro (il quale ha affermato di aver identificato l'aggressore della persona offesa attraverso il numero della maglia) o, se si preferisce, quest'ultimo apparentemente contraddice le dichiarazioni dello stesso Papa. Oppure, come in realtà emerge dalla ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza, le dichiarazioni orali o scritte dei due testimoni riguardano solo un frammento dell'intera vicenda, senza compromettere il valore probatorio delle altre deposizioni testimoniali. In tutti i casi è esclusa all'evidenza la decisività delle prove di cui si lamenta la pretermissione ovvero la mancata assunzione. Peraltro la presunta decisività della testimonianza del Papa è apparentemente limitata dal ricorrente all'identificazione dell'autore del calcio sferrato al volto della vittima e, dunque, connessa alla censura proposta con il primo motivo in ordine al difetto della prova che tale azione lesiva sia addebitabile al Manieri. Si tratta però di censura manifestamente infondata, non considerando il ricorrente che le sentenze di merito hanno concordemente accertato come l'imputato sia stato aggredito non solo dall'imputato, avendo egli agito in concorso con altri soggetti nel comune intento di attentare all'incolumità del Chiochia sferrandogli pugni e calci, rimanendo quindi irrilevante, ai fini dell'affermazione della responsbailità di tutti i concorrenti, stabilire l'identità dell'autore del colpo che ha specificamente provocato la lesione riscontrata, trattandosi di azione collettiva della quale ogni singolo agente ha dimostrato di condividere l'evento prodotto attraverso il proprio comportamento. Generiche sono infine le doglianze relative alle presunte discrasie tra il narrato dei diversi testimoni valorizzati dalla sentenza, che ha invece riconosciuto l'irrilevanza delle medesime alla luce della convergenza dei diversi contributi dichiarativi sul nucleo essenziale dell'addebito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann
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