CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 38638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCCOMELLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 17 febbraio 2022 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Bologna, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e di indebito utilizzo di una carta di credito.2. Ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge (artt. 23 e 23- bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) in quanto il giudizio si è celebrato con trattazione cartolare, nonostante nell'atto di appello fosse stata chiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Inoltre, si è verificata una nullità per violazione del diritto di difesa, poiché al difensore non sono state notificate le conclusioni del Procuratore generale. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la inadeguatezza e la contraddittorietà della motivazione quanto al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con lo svolgimento di una perizia sulla capacità d'intendere e di volere di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 4. Le eccezioni in rito proposte dalla difesa sono prive di ogni fondamento. 4.1. L'art. 23 -bis, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, precludeva la trattazione cartolare «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale», previsione che - come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria - atteneva, però, "unicamente al concreto espletamento della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e non anche alla fase preliminare ed eventuale dell'ammissione della prova", nel caso di specie non disposta. Se la difesa avesse inteso trattare oralmente il processo, sarebbe bastato proporre una richiesta alla Corte di appello, come previsto dal citato articolo. 4.2. In secondo luogo - premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, di recente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) - risulta dal fascicolo che, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, le conclusioni del Procuratore generale ("Conferma della decisione di primo grado. Parere contrario alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta con il primo motivo d'appello") furono comunicate al difensore con p.e.c. del 2 febbraio 2022, quindici giorni prima dell'udienza.5. In ordine al rigetto della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. la difesa ha lamentato la "inadeguatezza" della motivazione, che non rientra fra i vizi ex art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito. Anche il vizio di "contraddittorietà" è stato irritualmente denunciato "rispetto agli atti presenti nel fascicolo processuale", quando invece detto vizio ha rilevanza solo se presente all'interno della motivazione della decisione impugnata e consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Papini, Rv. 274816; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, Sanfilippo, Rv. 271635; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035; da ultimo cfr. Sez. 1, n. 29793 del 24/06/2022, Bleve, non mass.). In ogni caso, secondo il diritto vivente, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 5269 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585; in precedenza v. Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 nonché Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069). Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di appello la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (v., ad es., Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 nonché Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086). Va poi ricordato che la capacità d'intendere e di volere, per i soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età, è in via di principio oggetto di una vera e propria presunzione, sia pure iuris tantum: ne consegue che l'obbligo di motivare il giudizio sulla sussistenza di detta capacità, e specularmente quello sulla superfluità di una perizia volta ad appurarne l'integrità, va posto in stretta correlazione con la prospettazione, da parte della difesa, di elementi specifici e concreti idonei a far ragionevolmente ritenere che nella singola fattispecie detta presunzione sia superata da risultanze di segno contrario, per l'incidenza di una vera e propria infermità, e cioè di uno stato morboso caratterizzato da inequivocabili connotazioni patologiche (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, Rv. 274684). La Corte di appello ha espresso in modo specifico e articolato le ragioni per le quali non vi era la necessità di disporre la perizia richiesta, dopo avere esaminato anche il certificato medico del dott. [OSCURATO:PERSONA] e la relazione dell'A.S.L. ed evidenziato altresì che la consulenza di parte dell'imputata era priva della sottoscrizione e, pertanto, andava considerata "inesistente". 6. All'inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non vengono liquidate alla parte civile le spese relative al presente grado di giudizio, in quanto il difensore della stessa non ha presenziato alla pubblica udienza e comunque le sue conclusioni scritte, in data 29 maggio 2023, non hanno apportato alcun contributo per la decisione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di