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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35108/2022

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la seguente ORDINANZA , P( sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che FlorSan Lleshaj, condannato dal Giudice di pace di Genova alla pena di euro 3.500 di multa, il reato di cui all'art. 10-bis d.

Igs. n. 286 del 1998, ha proposto appello, per il tramite del difensore, avv.

P.P. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la mancata valutazione delle condizioni di cui all'art. 34 d.

Igs. n. 274 del 2000, comunque, invocando la concessione dei cd. doppi benefici.

1.1. Considerato che con ordinanza del Tribunale di Genova, l'impugnazione, in quanto avente ad oggetto sentenza per reato di competenza del giudice di pace, con la quale è stata irrogata pena pecuniaria, è stata qualificata ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 2.

Ritenuto che il ricorso, proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte,'iFcos deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto di impugnazione.

2.1. Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, in mancanza, che Io rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.

3. Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA , P( sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che FlorSan Lleshaj, condannato dal Giudice di pace di Genova alla pena di euro 3.500 di multa, il reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998, ha proposto appello, per il tramite del difensore, avv. P.P. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la mancata valutazione delle condizioni di cui all'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, comunque, invocando la concessione dei cd. doppi benefici. 1.1. Considerato che con ordinanza del Tribunale di Genova, l'impugnazione, in quanto avente ad oggetto sentenza per reato di competenza del giudice di pace, con la quale è stata irrogata pena pecuniaria, è stata qualificata ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 2. Ritenuto che il ricorso, proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte,'iFcos deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non era iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. 2.1. Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, in mancanza, che Io rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione. 3. Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022
Sentenza Cassazione n. 35108/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris