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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40162/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 71)- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Cremona con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni due di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore di diritto e legale rappresentate di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., per avere indicato nelle dichiarazioni dei redditi (da capo F) a L) fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società indicate nei capi di imputazione, al fine di evadere le imposte, ed aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi. - Violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato fondata sul mero dato che l'imputato ricopriva la carica formale di amministratore a fronte di elementi che conducevano a ritenere la reale gestione in capo al fratello Vicenzo, amministratore di fatto della società. -Vizio di motivazione in relazione alla prova della condotta punibile tenuto conto della struttura bifasica del reato di dichiarazioni fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, potendosi ipotizzare il compimento da parte dell'imputato di meri atti prodromici e non punibili. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dimostrazione della inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato di avere eseguito lavori in nero per il Mesoraca, violazione di legge in relazione all'utilizzabilità e valutazione delle dichiarazioni in sede di giudizio abbreviato. - Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica di cui all'art. 4 d.lgs n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed ha anche diretto a richiedere una inammissibile rivalutazione del fatto in relazione all'attribuzione della esclusiva gestione sociale in capo al fratello Vincenzo, quale amministratore di fatto della società, non consentita in questa sede.

Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte in punto affermazione della responsabilità dell'imputato, amministratore di diritto della società, sono state da quei giudici disattese con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità, contraddittorietà, laddove costoro, richiamandosi alla ricostruzione fattuale delineata nella sentenza secondo cui l'imputato non solo ricopriva la carica formale dì amministratore, ma al medesimo era attribuita la gestione amministrativa e contabile della società dimostrata sulla scorta delle dichiarazioni rese dal fratello Vincenzo utilizzabili in forza della scelta di essere giudicato con il rito abbreviato, lo hanno ritenuto responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

A fronte dell'accertamento in punto di fatto, non qui rivisitabile in presenza di congrua e non manifestamente illogica motivazione, i giudici del merito hanno correttamente ritenuto responsabile l'imputato, quale amministratore di diritto della società e come tale soggetto su cui grava l'obbligo giuridico di adempiere agli obblighi fiscali (Sez. 3 n. 2570 del 28/09/2018, Rv. 275830 - 01).

Al riguardo, mette conto rilevare, il Collegio, che non è pertinente, al caso in esame, il richiamo alla giurisprudenza secondo cui l'amministratore dì fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, Rv. 280723 - 01; Sez. 3 n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971 - 01), poiché la sentenza impugnata ha riconosciuto in capo all'amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA], la gestione della società (il fratello è stato assolto per non avere commesso il fatto) e neppure è stato dimostrato che la dichiarazione fosse stata presentata dal fratello Vincenzo.

Dunque, la corte territoriale ha argomentato che non solo l'imputato rivestiva la carica formale, ma era il gestore della società non essendo un mero prestanome.

Sotto altro profilo, in assenza di elementi di segno diverso, tenuto conto che l'imputato era il legale rappresentante e dei principi reiteratamente espressi secondo cui l'obbligo di presentazione della dichiarazione spetta al contribuente che, nelle società, si identifica nel legale rappresentante, si deve logicamente ritenere che la dichiarazione sia stata presentata dall'imputato quale amministratore di diritto e soggetto su cui grava l'obbligo, da cui la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Trattasi di reato omìssivo proprio, essendo soggetti attivi del reato coloro che sono obbligati alla presentazione di taluna delle dichiarazioni annuali previste dalla disposizione (Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Lombardi, Rv. 246208 - 01; Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087 - 01), soggetto tenuto alla presentazione delle dichiarazioni fiscali che, nel caso di società, si identifica nel legale rappresentante della stessa.

Sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente affermato che la responsabilità per í reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è attribuita all'amministratore, individuato secondo le norme civilistiche di cui agli artt. 2380 e ss., artt. 2455 e 2475 c.c., cioè a coloro che rappresentano e gestiscono l'ente.

Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l'ordinamento tributario di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett, c) ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti, e ciò sulla base del principio secondo cui colui che assume la carica di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

Consegue la manifesta infondatezza del secondo motivo avendo l'imputato commesso la condotta contestata di presentazione di una dichiarazione contente elementi passivi fittizi per effetto dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Anche il terzo motivo di ricorso, meramente riproduttivo della stessa censura già devoluta ai giudici dell'impugnazione, è inammissibile.

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha con motivazione diffusa e congrua dimostrato, sulla scorta di una pluralità di elementi, la fittizietà delle prestazioni riportate nelle fatture utilizzate per abbattere i costi e evadere il pagamento delle imposte dirette e indirette.

Quanto poi al tema dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal titolare Pascale circa la sottofatturazione delle prestazioni, la scelta di essere giudicato con il rito abbreviato ne consente la piena utilizzabilità.

Le stesse sono state valutate nel contesto complessivo degli elementi probatori tratti dalle risultanze della verifica fiscale che aveva accertato l'utilizzo massiccio di fatture per operazioni inesistenti emesse da società e ditte individuali meramente cartiere.

Infine, manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso perché contrario al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di frode fiscale, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e non quello di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 del citato decreto, l'utilizzo, mediante inserimento nella dichiarazione IRPEF o IVA, di fatture materialmente false, o di altra documentazione contabile, di analoga efficacia probatoria, materialmente falsa (Sez.

F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256580 - 01).

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 71)- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Cremona con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni due di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore di diritto e legale rappresentate di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., per avere indicato nelle dichiarazioni dei redditi (da capo F) a L) fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società indicate nei capi di imputazione, al fine di evadere le imposte, ed aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi. - Violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato fondata sul mero dato che l'imputato ricopriva la carica formale di amministratore a fronte di elementi che conducevano a ritenere la reale gestione in capo al fratello Vicenzo, amministratore di fatto della società. -Vizio di motivazione in relazione alla prova della condotta punibile tenuto conto della struttura bifasica del reato di dichiarazioni fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, potendosi ipotizzare il compimento da parte dell'imputato di meri atti prodromici e non punibili. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dimostrazione della inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato di avere eseguito lavori in nero per il Mesoraca, violazione di legge in relazione all'utilizzabilità e valutazione delle dichiarazioni in sede di giudizio abbreviato. - Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica di cui all'art. 4 d.lgs n. 74 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed ha anche diretto a richiedere una inammissibile rivalutazione del fatto in relazione all'attribuzione della esclusiva gestione sociale in capo al fratello Vincenzo, quale amministratore di fatto della società, non consentita in questa sede. Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte in punto affermazione della responsabilità dell'imputato, amministratore di diritto della società, sono state da quei giudici disattese con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità, contraddittorietà, laddove costoro, richiamandosi alla ricostruzione fattuale delineata nella sentenza secondo cui l'imputato non solo ricopriva la carica formale dì amministratore, ma al medesimo era attribuita la gestione amministrativa e contabile della società dimostrata sulla scorta delle dichiarazioni rese dal fratello Vincenzo utilizzabili in forza della scelta di essere giudicato con il rito abbreviato, lo hanno ritenuto responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. A fronte dell'accertamento in punto di fatto, non qui rivisitabile in presenza di congrua e non manifestamente illogica motivazione, i giudici del merito hanno correttamente ritenuto responsabile l'imputato, quale amministratore di diritto della società e come tale soggetto su cui grava l'obbligo giuridico di adempiere agli obblighi fiscali (Sez. 3 n. 2570 del 28/09/2018, Rv. 275830 - 01). Al riguardo, mette conto rilevare, il Collegio, che non è pertinente, al caso in esame, il richiamo alla giurisprudenza secondo cui l'amministratore dì fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, Rv. 280723 - 01; Sez. 3 n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971 - 01), poiché la sentenza impugnata ha riconosciuto in capo all'amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA], la gestione della società (il fratello è stato assolto per non avere commesso il fatto) e neppure è stato dimostrato che la dichiarazione fosse stata presentata dal fratello Vincenzo. Dunque, la corte territoriale ha argomentato che non solo l'imputato rivestiva la carica formale, ma era il gestore della società non essendo un mero prestanome. Sotto altro profilo, in assenza di elementi di segno diverso, tenuto conto che l'imputato era il legale rappresentante e dei principi reiteratamente espressi secondo cui l'obbligo di presentazione della dichiarazione spetta al contribuente che, nelle società, si identifica nel legale rappresentante, si deve logicamente ritenere che la dichiarazione sia stata presentata dall'imputato quale amministratore di diritto e soggetto su cui grava l'obbligo, da cui la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso. Trattasi di reato omìssivo proprio, essendo soggetti attivi del reato coloro che sono obbligati alla presentazione di taluna delle dichiarazioni annuali previste dalla disposizione (Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Lombardi, Rv. 246208 - 01; Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087 - 01), soggetto tenuto alla presentazione delle dichiarazioni fiscali che, nel caso di società, si identifica nel legale rappresentante della stessa. Sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente affermato che la responsabilità per í reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è attribuita all'amministratore, individuato secondo le norme civilistiche di cui agli artt. 2380 e ss., artt. 2455 e 2475 c.c., cioè a coloro che rappresentano e gestiscono l'ente. Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l'ordinamento tributario di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett, c) ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti, e ciò sulla base del principio secondo cui colui che assume la carica di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Consegue la manifesta infondatezza del secondo motivo avendo l'imputato commesso la condotta contestata di presentazione di una dichiarazione contente elementi passivi fittizi per effetto dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Anche il terzo motivo di ricorso, meramente riproduttivo della stessa censura già devoluta ai giudici dell'impugnazione, è inammissibile. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha con motivazione diffusa e congrua dimostrato, sulla scorta di una pluralità di elementi, la fittizietà delle prestazioni riportate nelle fatture utilizzate per abbattere i costi e evadere il pagamento delle imposte dirette e indirette. Quanto poi al tema dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal titolare Pascale circa la sottofatturazione delle prestazioni, la scelta di essere giudicato con il rito abbreviato ne consente la piena utilizzabilità. Le stesse sono state valutate nel contesto complessivo degli elementi probatori tratti dalle risultanze della verifica fiscale che aveva accertato l'utilizzo massiccio di fatture per operazioni inesistenti emesse da società e ditte individuali meramente cartiere. Infine, manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso perché contrario al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di frode fiscale, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e non quello di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 del citato decreto, l'utilizzo, mediante inserimento nella dichiarazione IRPEF o IVA, di fatture materialmente false, o di altra documentazione contabile, di analoga efficacia probatoria, materialmente falsa (Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256580 - 01). 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa d
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