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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33330/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 968/18 in data 26/11/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione unica penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la discussione della parte civile Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA], rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, con conferma delle statuizioni civili e liquidazione delle spese del grado quantificate in complessivi euro 3.000,00; udita la discussione delle difese dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Brindisi in data 29/12/2017, rideterminava la pena, tra gli altri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nelle seguenti misure: anni quindici di reclusione nei confronti del primo ed anni sei di reclusione nei confronti della seconda.

2. [OSCURATO:PERSONA], originariamente imputato di trentatrè incolpazioni, beneficiava, tra il primo ed il secondo grado, di pronuncia di improcedibilità per prescrizione in relazione a ventitrè reati in taluni casi previa riqualificazione del fatto e di pronuncia assolutoria nel merito per altri cinque reati.

La condanna dello stesso veniva confermata in appello in relazione ai seguenti ulteriori capi: -capo 1 (art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen.) -capo 8 (artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 2 e 4

I. 895/1967, 7 d.l. 152/1991) -capo 27 (artt. 74, primo, secondo, terzo e quarto comma d.P.R. 309/1990 e 7 d.l. 152/1991) -capo 66 (artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 309/1990, 7 d.l. 152/1991) -capo 72 (artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 309/1990, 7 d.l. 152/1991).

3. [OSCURATO:PERSONA], originariamente imputata dei capi 1 (art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen.), 27 (artt. 74, primo, secondo, terzo e quarto comma d.P.R. 309/1990 e 7 dl. 152/1991) e 119 (artt. 74, primo, secondo e terzo comma d.P.R. 309/1990 e 7 d.l. 152/1991), in primo grado veniva assolta nel merito in relazione ai capi 27) e 119) e condannata in relazione al capo 1), riqualificato ai sensi degli artt. 110, 416-bis cod. pen.; in appello, adito su impugnazione del pubblico ministero e delle difese, la condanna dell'imputata in relazione al capo 1) - nuovamente riqualificato ai sensi dell'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. come da originaria imputazione - veniva confermata con aggravamento di pena rispetto al primo grado.

4. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione (la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due ricorsi), i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Unico formale motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per i capi 1), 8), 27), 66) e 72).

In relazione al capo 1), l'assenza di prova si ricava dal fatto che nessuno dei collaboratori di giustizia ha indicato il ricorrente come sodale di un'associazione mafiosa né mai ne ha precisato il suo posizionamento in una scala gerarchica.

Le captate intercettazioni potrebbero al più essere indicative di un'attività di spaccio di quantitativi minimi.

Anche in relazione all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 27), nessun collaboratore ha parlato del Ferì come soggetto avente un ruolo apicale all'interno della stessa.

E, dalle intercettazioni, emergono elementi sicuramente contrastanti con la solidarietà, la divisione dei ruoli e la dovuta necessaria attività all'interno e per conto dell'associazione.

Totale assenza di prova si ha anche in relazione agli altri capi per cui è stata pronunciata condanna, 8), 66) e 72).

La sentenza ha inoltre trascurato alcuni elementi di fatto, riverberandosi detta omissione sulla validità e completezza della motivazione.

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 593, comma 1 e 178 cod. proc. pen.

La fattispecie ritenuta in primo grado (artt. 110, 416-bis cod. pen.) non costituisce titolo di reato diverso rispetto alla partecipazione ad associazione mafiosa, ma solo una differente modalità di esecuzione ed estrinsecazione della condotta.

Di conseguenza, l'appello del pubblico ministero andava dichiarato inammissibile perché interposto per motivi difformi rispetto alle tassative ipotesi di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., con il logico corollario dell'intervenuta violazione del divieto di reformatio in peius, in ragione del disposto aggravamento della misura della pena.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen.

Con riferimento al reato contestato alla ricorrente, la prova indiziaria è costituita esclusivamente dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e da alcune conversazioni captate tra l'agosto ed il dicembre 2011, quali elementi di riscontro alle predette dichiarazioni.

I giudici di merito hanno invertito detto ordine di valutazione, facendo assurgere le captazioni come elemento di accusa principale e le dichiarazioni del collaborante quale riscontro alle stesse.

Il riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni del collaborante non è stato compiuto: rimangono le sole captazioni inidonee ad assurgere ad indizi gravi, precisi e concordanti e a fondare una pronuncia di penale responsabilità.

5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

Unico formale motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il capo 1 (art. 416-bis, primo comma, cod. pen.), da riqualificarsi nell'ipotesi di connivenza non giuridicamente punibile.

Si evidenzia l'inconsistenza del quadro probatorio raccolto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nonché la scarsa tenuta logica della motivazione evidenziandosi come i giudici d'appello siano giunti ad affermare, frettolosamente, la penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] (quale zia del boss [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di elementi per nulla supportati da un paradigma probatorio certo ed incontrovertibile.

La Corte non ha assolutamente motivato come la condotta posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] sia stata messa in atto con la consapevolezza di essere dinamica partecipe di una stabile e non episodica associazione malavitosa capeggiata dal nipote [OSCURATO:PERSONA].

In ben due pronunce rese in ambito cautelare, la Corte di cassazione ha ritenuto non possibile affermare l'attendibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA], ragion per cui non erano e non sono utilizzabili le richiamate dichiarazioni (derivate) di [OSCURATO:PERSONA] a carico della [OSCURATO:PERSONA].

Rimangono così le sole intercettazioni, inidonee a fondare un giudizio di penale responsabilità.

Escluso il concorso nel reato, non avendo l'imputata apportato un contributo partecipativo materiale/morale alla condotta criminosa altrui con coscienza e volontà di cooperare nell'illecito, al più potrebbe residuare una situazione di connivenza non punibile che si atteggia a contegni passivo limitato ad un'adesione psichica (o ad una mera presenza sul luogo) non trascendente il foro interiore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è da rigettare; quello di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Aspecifico e comunque manifestamente infondato è l'unico motivo di ricorso proposto.

La Corte territoriale, dopo aver premesso che si è in presenza di cd.

"doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), ha evidenziato come la censura proposta tenda a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

2.1. In relazione al capo 8), dopo aver premesso che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati - anche quando sia criptico o cifrato - costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), si è evidenziato come la prova a carico del Ferì sia data da una conversazione intercettata nella sua auto (prog. 3413 RIT 432/10 del 03/08/2010), dalla quale si evince come l'imputato avesse dato incarico alla compagna di acquistare le sigarette precisando che con il titolare non si parlava perché "a questo sparammo".

In effetti - dà atto la sentenza di appello - come [OSCURATO:PERSONA] avesse subìto diversi attentati, uno in particolare, commesso il 26/11/2009, attraverso l'esplosione di colpi di pistola contro il suo chiosco: tutto ciò avveniva nell'ambito di un'attività estorsiva posta in essere nei suoi confronti dal boss D'[OSCURATO:PERSONA], con metodica mafiosa.

Si è ritenuto che non esistano ragioni per ritenere che l'affermazione dell'imputato costituisse una "sparata" per vanteria, in quanto lo stesso Ferì si mostrava assai preciso nell'indicare le modalità attraverso le quali era avvenuta l'intimidazione nei confronti del Fago, modalità risultate del tutto coincidenti con quanto avvenuto nella realtà; inoltre, il riferimento ad un'azione di più persone ("lo sparammo"), rivela inequivocannente come si trattasse di un atto intimidatorio commesso nell'ambito e nell'interesse del sodalizio mafioso di appartenenza, avvalendosi delle modalità tipiche della consorteria.

2.2. In relazione al capo 66), avente ad oggetto la cessione di cinquanta grammi di eroina tra il 10 ed il 12 luglio 2010, riconosce la Corte territoriale come non vi potesse essere dubbio sul fatto che quanto negoziato fosse eroina, alla luce del fatto che gli interlocutori delle conversazioni riportate a pag. 60 della sentenza i di primo grado (il Ferì, il Serra e lo Spedicati), parlavano di sostanza "nera" (termine abitualmente indicato nel gergo criminale per riferirsi all'eroina) ed aggiungevano che bisognava "lavorarla", cioè tagliarla, alludendo così chiaramente alla successiva attività di spaccio, dovendosi escludere l'esistenza di un fatto di lieve entità.

2.3. In relazione al capo 72), avente ad oggetto l'acquisto per fini di spaccio di duecento grammi di cocaina, avvenuto il 02/08/2010, la finalità di spaccio è stata desunta dal contenuto delle conversazioni captate e riportate a pag. 76 della sentenza di primo grado, ove si opera un chiaro riferimento al suo "taglio".

In particolare, nella conversazione prog. 3300 del 02/08/2010 RIT 432/10, il Ferì, colloquiando con [OSCURATO:PERSONA], ammetteva di aver agito da intermediario nell'acquisto di cocaina (gr. 200) da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli Spedicati; riferiva, inoltre, che il Napoletano aveva consumato parte della sostanza, destinata allo spaccio, nel corso di una serata di divertimento con una donna di Squinzano.

Per evitare che il fratello se ne accorgesse, il Ferì la "sistemava", al fine di nuovamente rivenderla.

I giudici di merito hanno fatto condivisibile applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui integra il reato di intermediazione nella cessione o di concorso nell'altrui offerta in vendita di sostanza stupefacente, nella forma consumata, l'accordo a fungere da depositarlo o consegnatario della sostanza da smistare successivamente a terzi, risultando indifferente se materialmente la sostanza stupefacente sia o meno pervenuta (Sez. 1, n. 30288 del 08/06/2011, Rexhepi, Rv. 250798).

E ciò in quanto tra le condotte illecite punite dall'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, rientra anche quella di "intermediazione", che è ricompresa nella condotta del "procurare ad altri" puntualmente descritta nella norma incriminatrice, con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi; attività, peraltro, il cui responsabile, anche senza espressa previsione, sarebbe comunque punibile a titolo di concorso nell'acquisto, nella vendita o nella cessione (Sez. 4, n. 4458 del 02/12/2005, dep. 2006, Chimenti, Rv. 233240).

2.4. In relazione ai due reati associativi di cui ai capi 1) e 27), la Corte territoriale, dopo aver premesso l'inesistenza di dubbi in ordine alla sussistenza delle due consorterie, la cui esistenza ed operatività è stata acclarata con sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 05/03/2015, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Lecce in data 24/09/2016, divenuta definitiva il 20/10/2017 a seguito della pronuncia della Suprema Corte di cassazione n. 1001/2018, si è soffermata sulla posizione del Ferì riconoscendo come già il giudice di primo grado avesse ritenuto come il "silenzio" dei collaboratori di giustizia (a cominciare da [OSCURATO:PERSONA]) sulla persona dell'imputato, trovasse giustificazione nel fatto che i primi avessero avviato la loro collaborazione nell'anno 2010, e cioè proprio nel periodo in cui il Ferì cominciava a manifestare la sua indole delinquenziale attraverso la consumazione dei delitti in contestazione.

A fronte di ciò, si sono messi in luce i contenuti dei dialoghi captati che vendono come protagonista l'imputato, dialoghi che si caratterizzano per chiarezza e semplicità, e che non evidenziano intenti dissimulatori. [OSCURATO:PERSONA], che non sapeva di essere intercettato, conversava liberamente con i suoi interlocutori delle dinamiche associative mafiose, dei soggetti inseriti nel sodalizio, delle relative attività delinquenziali, a cominciare da quella del narcotraffico: conversazioni che testimoniano eloquentemente come il Ferì fosse pienamente a conoscenza delle dinamiche mafiose e che avevano messo in risalto, quale indice significativo della affectio societatis, la preoccupazione dello stesso di fare fronte al sostentamento dei sodali sostenuti; ed ancora, di elevata significatività probatoria sono i contenuti dei messaggi SMS con riferimento alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], riguardanti i timori manifestati dal Ferì all'Epifani circa la scelta di vita che stava facendo con l'inserimento stabile nel sodalizio mafioso.

Al riguardo, non pare superfluo ricordare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, i contenuti informativi provenienti da intercettazioni di conversazioni tra soggetti intranei all'associazione, relativi a fatti direttamente attinenti a settori vitali della cosca (quali sono certamente i temi affrontati nella fattispecie dai conversanti), sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni "de relato" soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, perché espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati (cfr., Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, non massimata sul punto).

In relazione, poi, alla partecipazione dell'imputato al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/1990, evidenzia la Corte territoriale come neppure la difesa sia riuscita a negare come il Ferì fosse dedito allo stabile spaccio di sostanze stupefacenti: anche in questo caso, le numerose conversazioni intercettate evidenziano le modalità di come questa attività illecita venisse svolta.

Condivisibilmente con le conclusioni assunte in primo grado, la Corte territoriale ha escluso in capo al Ferì il ruolo di promotore e dirigente del sodalizio, essendo emerso come la sua posizione fosse subordinata a quella del Renna e del Tarantino, suoi coimputati; ma, nello stesso, ha attribuito allo stesso la qualifica di "organizzatore", non essendosi lo stesso limitato all'attività di spaccio per conto del sodalizio, ma avendo svolto un ruolo di raccordo tra il vertice del gruppo (rappresentato, appunto, dal Tarantino e dal Renna) ed i soggetti preposti allo spaccio in un determinato territorio, occupandosi della cessione della droga, come anche del recupero dei crediti collegati all'attività di spaccio (v. conv. prog. n. 2353 del 25/07/2020 RIT 432/10 e conv. prog. n. 3295 del 02/08/2010 RIT 432/10).

Reiterando da un lato vizi della motivazione che, così come dedotti non possono formare oggetto di censura in sede di legittimità (secondo Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica), e, dall'altro, la violazione delle norme processuali che regolano lo statuto della prova indiziaria, il ricorrente - come detto in premessa - finisce per sollecitare una rinnovata, e non consentita, lettura dei fatti storici, nella prospettiva di una differente ricostruzione delle vicende oggetto di esame da parte dei giudici di merito.

In questi termini, il motivo non si conforma al regime previsto dall'art. 606 cod. proc. pen., omettendo contemporaneamente omettendo di confrontarsi con gli elementi ritenuti decisivi dalla sentenza impugnata.

3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Infondato è il primo motivo.

Rileva preliminarmente il Collegio come l'appello proposto dal pubblico ministero sia intervenuto al di fuori dalle tassative ipotesi di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., potendo la pubblica accusa impugnare autonomamente la sentenza di primo grado - che aveva ritenuto il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso così riqualificando l'originaria ipotesi accusatoria di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. - solo con il ricorso per cassazione.

3.1.1. Invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza (v., da ultimo, Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168), il legislatore del nuovo codice di procedura penale, nel ribadire il principio della conversione delle impugnazioni, ha avuto modo di sottolineare che il sindacato sulla decisione impugnata «non può evidentemente non aversi se non nella sede e con le modalità previste dalla legge in ordine al tipo di reato ritenuto e di procedimento al quale essa si attaglia» (Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, in Supp.

Ord. n. 2 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988 - Serie generale, pag. 125).

Da qui il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'atto di appello proposto avverso una sentenza inappellabile non può essere dichiarato inammissibile, ma va trasmesso alla Corte di cassazione, in forza della regola per la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte, pur quando il giudice d'appello riscontri in essa censure soltanto in fatto (ex plurimis, Sez. 3, n. 19980 del 24/03/2009, Passannante, Rv. 243655).

3.1.2. Oscillazioni, nella giurisprudenza di legittimità, si sono registrate in passato a proposito della rilevanza da attribuire alla volontà della parte nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare.

In un primo momento, le Sezioni unite si indirizzarono verso la valorizzazione della ricerca di quella volontà da parte del giudice erroneamente adito: Sez.

U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336, affermò che il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen. deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del nomen iuris non può pregiudicare l'ammissibilità del mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi, ma che, proprio perché detta disposizione è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile.

A tale indirizzo si è ricollegata Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624 e, nella stessa prospettiva, si è orientata Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945).

Questo indirizzo, tuttavia, risulta essere stato superato dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, che ha condotto al consolidarsi del principio di diritto in forza del quale, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (cfr., Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez.

U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA]; successivamente, Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile, Rv. 273738; Sez. 5, n. 313/2021, cit).

3.1.3. Fermo quanto precede, osserva il Collegio come, nella fattispecie, la decisione della Corte territoriale di "trattenere" il ricorso del pubblico ministero e pronunciare nel merito su tutti i gravami proposti, abbia trovato giustificazione nel fatto che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] avesse, a sua volta, proposto appello: circostanza che ha determinato l'applicazione della previsione di cui all'art. 580 cod. proc. pen., in presenza dei due presupposti della conversione del ricorso per cassazione in appello, e precisamente: -la pertinenza dei due mezzi d'impugnazione alla "stessa sentenza", da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale di profili l'eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione (Sez.

U, n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli, Rv. 231807); -la presentazione dei mezzi di impugnazione ad opera di soggetti diversi (Sez. 4, n. 37062 del 17/06/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241057, secondo cui, nel caso in cui il pubblico ministero abbia proposto appello contro un capo della sentenza e ricorso in cassazione con riguardo ad altro capo della stessa sentenza, per il quale l'appello gli era precluso, non ricorrono i presupposti per la conversione del ricorso in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen.).

Da qui l'affermazione del seguente principio di diritto: "In tema di impugnazioni, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dal pubblico ministero con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente previsto, il giudice d'appello che riceve l'atto, in presenza di rituale impugnazione anche della parte privata, in sede di scrutinio di ammissibilità dell'impugnazione, una volta verificata l'impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis in capo alla parte pubblica, convertito il ricorso in appello, deve procedere alla valutazione del ricorso convertito e alla decisione del gravame sulla base dei parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con conseguente possibilità di procedere alla modificazione della qualificazione giuridica del fatto".

Ricapitolando: il pubblico ministero, nel proprio atto di gravame, si è doluto della qualificazione giuridica del fatto, ancorando la propria censura anche a denunciati vizi motivazionali, censure proponibili giusta la previsione dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che ha esteso al rito ordinario il regime originariamente previsto per il rito abbreviato (cfr., Sez. 2, n. 8534 del 14/01/2020, Vitiello, Rv. 278516).

La circostanza avrebbe imposto alla Corte territoriale di svolgere lo scrutinio dell'impugnazione del pubblico ministero con i parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen.: tutto questo non è avvenuto, ma della circostanza la ricorrente non si è doluta, con conseguente insindacabilità in questa sede del parametro valutativo utilizzato dal giudice di secondo grado e del proprio conseguente potere di autonoma qualificazione giuridica del fatto.

3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

La censura è sostanzialmente orientata a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze I 10 processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.

Sotto tali profili, dunque, il motivo di ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu ()culi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto dei rispettivi capi d'imputazione in narrativa richiamati.

Si è dinanzi, in definitiva, ad un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come è noto, dai poteri di questa Suprema Corte quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali dal ricorrente ritenute più adeguate (Sez.

U, 02/07/1997, n. 6402, Dessinnone, Rv. 207944).

La Corte di legittimità, infatti, non può sostituire una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, dovendo saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta alla sua cognizione senza oltrepassare i limiti di un accertamento della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, accertamento che deve necessariamente condursi alla stregua degli stessi parametri valutativi che geneticamente le danno corpo, ancorché questi siano, in ipotesi, sostituibili da altri.

L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata, pertanto, ha un orizzonte percettivo delimitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari temi ivi apprezzati, non potendosi mai sovrapporre nella verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è giovato per sostenere il suo convincimento o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione come vizio denunciabile deve essere, per ciò, inevitabilmente palese e di immediata riconoscibilità, cioè di spessore e consistenza tali da emergere in tutta evidenza.

Nel caso di specie, invero, l'adeguatezza e logicità (nel senso appena specificato) della motivazione della sentenza impugnata non sono state minimamente aggredite da parte ricorrente, limitatasi a prospettare critiche sulle valutazioni dalla Corte territoriale rese in ordine alla fondatezza ed ai risultati del materiale probatorio sottoposto al suo esame, delineandone, tuttavia, una diversa I ed alternativa lettura, la cui rivisitazione, come già osservato, non è in alcun modo percorribile in questa sede.

Fermo quanto precede, nessuna anomalia valutativa, né tantomeno raggiro dei principi che governano la valutazione della prova risulta essersi verificata in conseguenza della decisione del primo giudice, pienamente avallata dalla Corte territoriale, di procedere al ribaltamento, rispetto alle valutazioni del giudice della cautela, della prospettiva valutativa, collocando sullo sfondo (e, quindi, a semplice elemento di riscontro) le dichiarazioni accusatorie del Penna e ponendo al centro del proprio giudizio le altre risultanze probatorie, a cominciare dalle conversazioni intercettate: operazione ermeneutica, come detto, ampiamente consentita, di cui la ricorrente si duole senza tuttavia argomentare le conseguenze di carattere pratico, a lei sfavorevoli, che una simile operazione avrebbe comportato.

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Manifestamente infondato è l'unico motivo.

Ferme le valutazioni operate nel precedente paragrafo 3.2., evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia ritenuto come dato incontroverso che [OSCURATO:PERSONA], zia di [OSCURATO:PERSONA], durante i periodi di detenzione del nipote, si portasse periodicamente presso i penitenziari ove il Renna era detenuto per effettuare i colloqui, unitamente alla compagna del Renna, [OSCURATO:PERSONA].

Scrivono i giudici di appello: "... avendo "cresciuto" il nipote ed avendone seguito il percorso "delinquenziale" nel tempo, fin da primo arresto per rapina del 1997, la [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente a conoscenza del fatto che il Renna era dedito ad attività illecite.

In una circostanza, nel 2003, era stata anche arrestata per avere occultato il provento di un'estorsione posta in essere dal nipote, patteggiando la pena per il delitto di cui all'art. 379 cod. pen.".

Ed ancora.

Da una intercettazione (prog. 3295 del 02/08/2010, RIT 432/10, riportata a pagg. 102 e ss. della sentenza di primo grado), emergeva in modo molto chiaro il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] di tramite delle direttive del nipote negli affari del sodalizio mafioso; invero, essendo il Renna detenuto, era tramite la [OSCURATO:PERSONA] che il detenuto mandava a chiamare il Maiorano per dirgli di calmarsi nelle sue pretese, per risolvere una delle più tipiche situazioni di contrasto all'interno del sodalizio mafioso.

Ulteriori telefonate (prog. 702 e 715 RIT 714/10 del 06/12/2010, riportate a pagg. 106 e ss. della sentenza di primo grado) facevano emergere chiaramente come, a fronte dell'atteggiamento del Saponaro, che mostrava di prendere alla leggera il problema del mantenimento del detenuti affiliati, e la circostanza che gli associati in libertà non se ne facessero più carico, l'Esposito confessava di "aver investito del problema la [OSCURATO:PERSONA], affinchè avesse a sua volta riferito la questione al nipote, come si desume dal fatto che l'intervento che veniva richiesto dall'Esposito riguardava il mettere in riga gli affiliati restii a contribuire al mantenimento dei sodali in carcere, un intervento che solo il capo del sodalizio poteva effettuare".

4.1.1. Emergeva, quindi, chiaro il ruolo - attivato in più occasioni - della [OSCURATO:PERSONA] di intermediaria tra il nipote detenuto ed i suoi associati, con il preciso compito di farsi portatrice al Renna dei problemi e delle questioni del clan e di essere destinataria delle direttive del nipote da riferire ai suoi sodali (ad ulteriore conferma del ruolo della donna si pongono le conversazioni tra la stessa e [OSCURATO:PERSONA], uno dei principali collaboratori del Renna, sommariamente riportate a pag. 105 della sentenza di primo grado).

Invero, oltre alla conversazione prog. 785 del 07/08/2010 RIT 471/10, rilevante appare anche l'ulteriore conversazione captata, intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] (prog. 3046 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], RIT 738/10), da cui emerge chiaramente che il Tarantino non aveva riferito alla [OSCURATO:PERSONA] dell'interessamento che il Serra stava avendo per gli affiliati detenuti, preferendo che a dirglielo fosse direttamente il sodale, il quale, nel consegnarle il "pensiero" (ndr., duecento euro) da destinare al nipote, le affidava anche il messaggio di far sapere al Renna che egli stava rispettando il pactum sceleris, il dovere di solidarietà verso i sodali detenuti.

Alla luce di un simile quadro probatorio già di per sé significativo e sufficiente a ritenere provato il fatto attribuito all'imputata, si aggiungono le dichiarazioni - del tutto concludenti - dell'altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. 47 e 48 della sentenza impugnata), capaci di ulteriormente avvalorare le conclusioni assunte dalla Corte territoriale secondo cui "... fin dagli anni 2002-2005, la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto, nell'ambito del sodalizio criminoso di cui il nipote era il capo, nei momenti in cui il Renna era detenuto, il ruolo di intermediaria tra quest'ultimo e i suoi associati che erano in stato di libertà [...] Il contributo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardava il funzionamento del sodalizio mafioso.

Invero l'imputata assicurava nei momenti di difficoltà del gruppo associativo, determinati dai periodi di detenzione del capo, il canale di comunicazione, sicuro e fidato, del Renna verso l'esterno: consentiva in questo modo all'associazione di continuare ad avere la piena funzionalità ...".

Senonchè, la stessa Corte territoriale riconosce che detta condotta, lungi dal rappresentarsi in termini episodici, costituiva un'attività divenuta nel tempo periodica, a ragione della sua costante ripetizione, intervenuta ogni volta che il Renna si trovava detenuto: e di questo, le stesse intercettazioni disvelavano la conoscenza da parte dei sodali del ruolo costante svolto dall'imputata e della sua affidabilità.

Detta condotta è qualificabile come attività di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. 4.1.2.

Al riguardo, va premesso che la distinzione che la giurisprudenza opera tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non si basa sulla natura meramente quantitativa del "rapporto", ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello delrextraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (cfr., Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458).

Fermo quanto precede, va evidenziato che, in tema di ritenuta partecipazione ad associazione mafiosa alla luce dell'incarico di trasmettitore di messaggi provenienti da un capo cosca, questa Suprema Corte, con una prima risalente pronuncia, ha affermato come integrano la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso la fornitura di mezzi materiali a membri di detta associazione e l'attività di trasmissione di messaggi scritti tra membri influenti della medesima, in quanto esse ineriscono al funzionamento dell'organismo criminale, sia sotto il profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per l'attività di questo, sia sotto quello del mantenimento di canali a informativi tra i suoi membri, che è incombenza di primaria importanza per il funzionamento dell'associazione per delinquere (Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211900).

L'aspetto risulta ancora affrontato più recentemente, allorquando si è ribadito che integra il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa la condotta di colui che assolve il compito di far circolare messaggi, ordini ed informazioni tra i soggetti in posizione apicale detenuti e i partecipi in libertà (Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077).

In senso più restrittivo sul punto, si è anche chiarito che, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, non è sufficiente la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi scritti (c.d. pizzini) tra il capo cosca e soggetti affiliati alla stessa, richiedendosi, invece, un'attività di carattere continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie", idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonchè alla sua conservazione e rafforzamento (Sez. 5, n. 26306 del 16/03/2018, D'Agostino, Rv. 273336).

L'analisi dei suddetti precedenti di legittimità consente di affermare che certamente l'adesione ad una associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. può essere provata anche solo in forza della sussistenza di condotte poste in essere dal reo e strumentali alla prosecuzione della vita associativa senza che sia indispensabile un inserimento formale; tuttavia, ove i facta concludentia sulla base dei quali si vuole affermare l'inserimento organico dell'indagato nella struttura associativa, siano costituiti da attività di intermediazione nella trasmissione dei messaggi, tra un affiliato di vertice detenuto ed altri in libertà ancora operativi, occorre che tale condotta sia accertata con la dovuta certezza ed appaia anche reiterata e non episodica od isolata.

In sostanza, al fine di affermare che un latore di messaggi sia organico all'associazione a delinquere o ad una determinata famiglia di ndrangheta o mafiosa, è necessario che o sia identificato il contenuto dei messaggi attinenti fatti illeciti ed altre iniziative criminali trasmessi dal capo cosca tramite l'intermediario ovvero che sia accertato che l'intermediario, pure sconoscendone il contenuto, abbia trasmesso le informazioni e le direttive del capo cosca ad altro od altri affiliati o che comunque ricevuti i messaggi abbia contattato gli altri sodali al fine di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere.

Orbene, nel caso in esame, la condotta posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] riveste certamente i caratteri della partecipazione punibile per l'effettuazione dell'attività di veicolazione costante e ripetuta di messaggi provenienti da un capo cosca detenuto e ciò perché si è accertata non solo la materiale ricezione di messaggi ma anche il loro inequivoco contenuto e la loro successiva (ed effettuata) destinazione alla proficua conoscenza di terzi interessati (cfr., in termini, Sez. 2, n. 13506 del 28/02/2013, Bonaddio, Rv. 255731; Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077; Sez. 2, n. 7872 del 28/01/2020, Pellicanò, Rv. 278425; Sez. 6, n. 3595 del 04/11/2020, T., Rv. 280349).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di quest'ultimo anche della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Gli imputati vanno inoltre condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, spese che si liquidano in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 968/18 in data 26/11/2021 della Corte di appello di Lecce, sezione unica penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la discussione della parte civile Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA], rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, con conferma delle statuizioni civili e liquidazione delle spese del grado quantificate in complessivi euro 3.000,00; udita la discussione delle difese dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Brindisi in data 29/12/2017, rideterminava la pena, tra gli altri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nelle seguenti misure: anni quindici di reclusione nei confronti del primo ed anni sei di reclusione nei confronti della seconda. 2. [OSCURATO:PERSONA], originariamente imputato di trentatrè incolpazioni, beneficiava, tra il primo ed il secondo grado, di pronuncia di improcedibilità per prescrizione in relazione a ventitrè reati in taluni casi previa riqualificazione del fatto e di pronuncia assolutoria nel merito per altri cinque reati. La condanna dello stesso veniva confermata in appello in relazione ai seguenti ulteriori capi: -capo 1 (art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen.) -capo 8 (artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 2 e 4 I. 895/1967, 7 d.l. 152/1991) -capo 27 (artt. 74, primo, secondo, terzo e quarto comma d.P.R. 309/1990 e 7 d.l. 152/1991) -capo 66 (artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 309/1990, 7 d.l. 152/1991) -capo 72 (artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 309/1990, 7 d.l. 152/1991). 3. [OSCURATO:PERSONA], originariamente imputata dei capi 1 (art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen.), 27 (artt. 74, primo, secondo, terzo e quarto comma d.P.R. 309/1990 e 7 dl. 152/1991) e 119 (artt. 74, primo, secondo e terzo comma d.P.R. 309/1990 e 7 d.l. 152/1991), in primo grado veniva assolta nel merito in relazione ai capi 27) e 119) e condannata in relazione al capo 1), riqualificato ai sensi degli artt. 110, 416-bis cod. pen.; in appello, adito su impugnazione del pubblico ministero e delle difese, la condanna dell'imputata in relazione al capo 1) - nuovamente riqualificato ai sensi dell'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. come da originaria imputazione - veniva confermata con aggravamento di pena rispetto al primo grado. 4. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione (la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due ricorsi), i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Unico formale motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per i capi 1), 8), 27), 66) e 72). In relazione al capo 1), l'assenza di prova si ricava dal fatto che nessuno dei collaboratori di giustizia ha indicato il ricorrente come sodale di un'associazione mafiosa né mai ne ha precisato il suo posizionamento in una scala gerarchica. Le captate intercettazioni potrebbero al più essere indicative di un'attività di spaccio di quantitativi minimi. Anche in relazione all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 27), nessun collaboratore ha parlato del Ferì come soggetto avente un ruolo apicale all'interno della stessa. E, dalle intercettazioni, emergono elementi sicuramente contrastanti con la solidarietà, la divisione dei ruoli e la dovuta necessaria attività all'interno e per conto dell'associazione. Totale assenza di prova si ha anche in relazione agli altri capi per cui è stata pronunciata condanna, 8), 66) e 72). La sentenza ha inoltre trascurato alcuni elementi di fatto, riverberandosi detta omissione sulla validità e completezza della motivazione. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 593, comma 1 e 178 cod. proc. pen. La fattispecie ritenuta in primo grado (artt. 110, 416-bis cod. pen.) non costituisce titolo di reato diverso rispetto alla partecipazione ad associazione mafiosa, ma solo una differente modalità di esecuzione ed estrinsecazione della condotta. Di conseguenza, l'appello del pubblico ministero andava dichiarato inammissibile perché interposto per motivi difformi rispetto alle tassative ipotesi di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., con il logico corollario dell'intervenuta violazione del divieto di reformatio in peius, in ragione del disposto aggravamento della misura della pena. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Con riferimento al reato contestato alla ricorrente, la prova indiziaria è costituita esclusivamente dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e da alcune conversazioni captate tra l'agosto ed il dicembre 2011, quali elementi di riscontro alle predette dichiarazioni. I giudici di merito hanno invertito detto ordine di valutazione, facendo assurgere le captazioni come elemento di accusa principale e le dichiarazioni del collaborante quale riscontro alle stesse. Il riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni del collaborante non è stato compiuto: rimangono le sole captazioni inidonee ad assurgere ad indizi gravi, precisi e concordanti e a fondare una pronuncia di penale responsabilità. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Unico formale motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il capo 1 (art. 416-bis, primo comma, cod. pen.), da riqualificarsi nell'ipotesi di connivenza non giuridicamente punibile. Si evidenzia l'inconsistenza del quadro probatorio raccolto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nonché la scarsa tenuta logica della motivazione evidenziandosi come i giudici d'appello siano giunti ad affermare, frettolosamente, la penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] (quale zia del boss [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di elementi per nulla supportati da un paradigma probatorio certo ed incontrovertibile. La Corte non ha assolutamente motivato come la condotta posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] sia stata messa in atto con la consapevolezza di essere dinamica partecipe di una stabile e non episodica associazione malavitosa capeggiata dal nipote [OSCURATO:PERSONA]. In ben due pronunce rese in ambito cautelare, la Corte di cassazione ha ritenuto non possibile affermare l'attendibilità intrinseca di [OSCURATO:PERSONA], ragion per cui non erano e non sono utilizzabili le richiamate dichiarazioni (derivate) di [OSCURATO:PERSONA] a carico della [OSCURATO:PERSONA]. Rimangono così le sole intercettazioni, inidonee a fondare un giudizio di penale responsabilità. Escluso il concorso nel reato, non avendo l'imputata apportato un contributo partecipativo materiale/morale alla condotta criminosa altrui con coscienza e volontà di cooperare nell'illecito, al più potrebbe residuare una situazione di connivenza non punibile che si atteggia a contegni passivo limitato ad un'adesione psichica (o ad una mera presenza sul luogo) non trascendente il foro interiore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è da rigettare; quello di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Aspecifico e comunque manifestamente infondato è l'unico motivo di ricorso proposto. La Corte territoriale, dopo aver premesso che si è in presenza di cd. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), ha evidenziato come la censura proposta tenda a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. 2.1. In relazione al capo 8), dopo aver premesso che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati - anche quando sia criptico o cifrato - costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), si è evidenziato come la prova a carico del Ferì sia data da una conversazione intercettata nella sua auto (prog. 3413 RIT 432/10 del 03/08/2010), dalla quale si evince come l'imputato avesse dato incarico alla compagna di acquistare le sigarette precisando che con il titolare non si parlava perché "a questo sparammo". In effetti - dà atto la sentenza di appello - come [OSCURATO:PERSONA] avesse subìto diversi attentati, uno in particolare, commesso il 26/11/2009, attraverso l'esplosione di colpi di pistola contro il suo chiosco: tutto ciò avveniva nell'ambito di un'attività estorsiva posta in essere nei suoi confronti dal boss D'[OSCURATO:PERSONA], con metodica mafiosa. Si è ritenuto che non esistano ragioni per ritenere che l'affermazione dell'imputato costituisse una "sparata" per vanteria, in quanto lo stesso Ferì si mostrava assai preciso nell'indicare le modalità attraverso le quali era avvenuta l'intimidazione nei confronti del Fago, modalità risultate del tutto coincidenti con quanto avvenuto nella realtà; inoltre, il riferimento ad un'azione di più persone ("lo sparammo"), rivela inequivocannente come si trattasse di un atto intimidatorio commesso nell'ambito e nell'interesse del sodalizio mafioso di appartenenza, avvalendosi delle modalità tipiche della consorteria. 2.2. In relazione al capo 66), avente ad oggetto la cessione di cinquanta grammi di eroina tra il 10 ed il 12 luglio 2010, riconosce la Corte territoriale come non vi potesse essere dubbio sul fatto che quanto negoziato fosse eroina, alla luce del fatto che gli interlocutori delle conversazioni riportate a pag. 60 della sentenza i di primo grado (il Ferì, il Serra e lo Spedicati), parlavano di sostanza "nera" (termine abitualmente indicato nel gergo criminale per riferirsi all'eroina) ed aggiungevano che bisognava "lavorarla", cioè tagliarla, alludendo così chiaramente alla successiva attività di spaccio, dovendosi escludere l'esistenza di un fatto di lieve entità. 2.3. In relazione al capo 72), avente ad oggetto l'acquisto per fini di spaccio di duecento grammi di cocaina, avvenuto il 02/08/2010, la finalità di spaccio è stata desunta dal contenuto delle conversazioni captate e riportate a pag. 76 della sentenza di primo grado, ove si opera un chiaro riferimento al suo "taglio". In particolare, nella conversazione prog. 3300 del 02/08/2010 RIT 432/10, il Ferì, colloquiando con [OSCURATO:PERSONA], ammetteva di aver agito da intermediario nell'acquisto di cocaina (gr. 200) da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli Spedicati; riferiva, inoltre, che il Napoletano aveva consumato parte della sostanza, destinata allo spaccio, nel corso di una serata di divertimento con una donna di Squinzano. Per evitare che il fratello se ne accorgesse, il Ferì la "sistemava", al fine di nuovamente rivenderla. I giudici di merito hanno fatto condivisibile applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui integra il reato di intermediazione nella cessione o di concorso nell'altrui offerta in vendita di sostanza stupefacente, nella forma consumata, l'accordo a fungere da depositarlo o consegnatario della sostanza da smistare successivamente a terzi, risultando indifferente se materialmente la sostanza stupefacente sia o meno pervenuta (Sez. 1, n. 30288 del 08/06/2011, Rexhepi, Rv. 250798). E ciò in quanto tra le condotte illecite punite dall'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, rientra anche quella di "intermediazione", che è ricompresa nella condotta del "procurare ad altri" puntualmente descritta nella norma incriminatrice, con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi; attività, peraltro, il cui responsabile, anche senza espressa previsione, sarebbe comunque punibile a titolo di concorso nell'acquisto, nella vendita o nella cessione (Sez. 4, n. 4458 del 02/12/2005, dep. 2006, Chimenti, Rv. 233240). 2.4. In relazione ai due reati associativi di cui ai capi 1) e 27), la Corte territoriale, dopo aver premesso l'inesistenza di dubbi in ordine alla sussistenza delle due consorterie, la cui esistenza ed operatività è stata acclarata con sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 05/03/2015, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Lecce in data 24/09/2016, divenuta definitiva il 20/10/2017 a seguito della pronuncia della Suprema Corte di cassazione n. 1001/2018, si è soffermata sulla posizione del Ferì riconoscendo come già il giudice di primo grado avesse ritenuto come il "silenzio" dei collaboratori di giustizia (a cominciare da [OSCURATO:PERSONA]) sulla persona dell'imputato, trovasse giustificazione nel fatto che i primi avessero avviato la loro collaborazione nell'anno 2010, e cioè proprio nel periodo in cui il Ferì cominciava a manifestare la sua indole delinquenziale attraverso la consumazione dei delitti in contestazione. A fronte di ciò, si sono messi in luce i contenuti dei dialoghi captati che vendono come protagonista l'imputato, dialoghi che si caratterizzano per chiarezza e semplicità, e che non evidenziano intenti dissimulatori. [OSCURATO:PERSONA], che non sapeva di essere intercettato, conversava liberamente con i suoi interlocutori delle dinamiche associative mafiose, dei soggetti inseriti nel sodalizio, delle relative attività delinquenziali, a cominciare da quella del narcotraffico: conversazioni che testimoniano eloquentemente come il Ferì fosse pienamente a conoscenza delle dinamiche mafiose e che avevano messo in risalto, quale indice significativo della affectio societatis, la preoccupazione dello stesso di fare fronte al sostentamento dei sodali sostenuti; ed ancora, di elevata significatività probatoria sono i contenuti dei messaggi SMS con riferimento alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], riguardanti i timori manifestati dal Ferì all'Epifani circa la scelta di vita che stava facendo con l'inserimento stabile nel sodalizio mafioso. Al riguardo, non pare superfluo ricordare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, i contenuti informativi provenienti da intercettazioni di conversazioni tra soggetti intranei all'associazione, relativi a fatti direttamente attinenti a settori vitali della cosca (quali sono certamente i temi affrontati nella fattispecie dai conversanti), sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni "de relato" soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, perché espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati (cfr., Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, non massimata sul punto). In relazione, poi, alla partecipazione dell'imputato al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/1990, evidenzia la Corte territoriale come neppure la difesa sia riuscita a negare come il Ferì fosse dedito allo stabile spaccio di sostanze stupefacenti: anche in questo caso, le numerose conversazioni intercettate evidenziano le modalità di come questa attività illecita venisse svolta. Condivisibilmente con le conclusioni assunte in primo grado, la Corte territoriale ha escluso in capo al Ferì il ruolo di promotore e dirigente del sodalizio, essendo emerso come la sua posizione fosse subordinata a quella del Renna e del Tarantino, suoi coimputati; ma, nello stesso, ha attribuito allo stesso la qualifica di "organizzatore", non essendosi lo stesso limitato all'attività di spaccio per conto del sodalizio, ma avendo svolto un ruolo di raccordo tra il vertice del gruppo (rappresentato, appunto, dal Tarantino e dal Renna) ed i soggetti preposti allo spaccio in un determinato territorio, occupandosi della cessione della droga, come anche del recupero dei crediti collegati all'attività di spaccio (v. conv. prog. n. 2353 del 25/07/2020 RIT 432/10 e conv. prog. n. 3295 del 02/08/2010 RIT 432/10). Reiterando da un lato vizi della motivazione che, così come dedotti non possono formare oggetto di censura in sede di legittimità (secondo Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica), e, dall'altro, la violazione delle norme processuali che regolano lo statuto della prova indiziaria, il ricorrente - come detto in premessa - finisce per sollecitare una rinnovata, e non consentita, lettura dei fatti storici, nella prospettiva di una differente ricostruzione delle vicende oggetto di esame da parte dei giudici di merito. In questi termini, il motivo non si conforma al regime previsto dall'art. 606 cod. proc. pen., omettendo contemporaneamente omettendo di confrontarsi con gli elementi ritenuti decisivi dalla sentenza impugnata. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Infondato è il primo motivo. Rileva preliminarmente il Collegio come l'appello proposto dal pubblico ministero sia intervenuto al di fuori dalle tassative ipotesi di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., potendo la pubblica accusa impugnare autonomamente la sentenza di primo grado - che aveva ritenuto il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso così riqualificando l'originaria ipotesi accusatoria di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. - solo con il ricorso per cassazione. 3.1.1. Invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza (v., da ultimo, Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168), il legislatore del nuovo codice di procedura penale, nel ribadire il principio della conversione delle impugnazioni, ha avuto modo di sottolineare che il sindacato sulla decisione impugnata «non può evidentemente non aversi se non nella sede e con le modalità previste dalla legge in ordine al tipo di reato ritenuto e di procedimento al quale essa si attaglia» (Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, in Supp. Ord. n. 2 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988 - Serie generale, pag. 125). Da qui il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'atto di appello proposto avverso una sentenza inappellabile non può essere dichiarato inammissibile, ma va trasmesso alla Corte di cassazione, in forza della regola per la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte, pur quando il giudice d'appello riscontri in essa censure soltanto in fatto (ex plurimis, Sez. 3, n. 19980 del 24/03/2009, Passannante, Rv. 243655). 3.1.2. Oscillazioni, nella giurisprudenza di legittimità, si sono registrate in passato a proposito della rilevanza da attribuire alla volontà della parte nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare. In un primo momento, le Sezioni unite si indirizzarono verso la valorizzazione della ricerca di quella volontà da parte del giudice erroneamente adito: Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336, affermò che il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen. deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del nomen iuris non può pregiudicare l'ammissibilità del mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi, ma che, proprio perché detta disposizione è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile. A tale indirizzo si è ricollegata Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624 e, nella stessa prospettiva, si è orientata Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945). Questo indirizzo, tuttavia, risulta essere stato superato dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, che ha condotto al consolidarsi del principio di diritto in forza del quale, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (cfr., Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA]; successivamente, Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile, Rv. 273738; Sez. 5, n. 313/2021, cit). 3.1.3. Fermo quanto precede, osserva il Collegio come, nella fattispecie, la decisione della Corte territoriale di "trattenere" il ricorso del pubblico ministero e pronunciare nel merito su tutti i gravami proposti, abbia trovato giustificazione nel fatto che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] avesse, a sua volta, proposto appello: circostanza che ha determinato l'applicazione della previsione di cui all'art. 580 cod. proc. pen., in presenza dei due presupposti della conversione del ricorso per cassazione in appello, e precisamente: -la pertinenza dei due mezzi d'impugnazione alla "stessa sentenza", da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale di profili l'eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione (Sez. U, n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli, Rv. 231807); -la presentazione dei mezzi di impugnazione ad opera di soggetti diversi (Sez. 4, n. 37062 del 17/06/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241057, secondo cui, nel caso in cui il pubblico ministero abbia proposto appello contro un capo della sentenza e ricorso in cassazione con riguardo ad altro capo della stessa sentenza, per il quale l'appello gli era precluso, non ricorrono i presupposti per la conversione del ricorso in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen.). Da qui l'affermazione del seguente principio di diritto: "In tema di impugnazioni, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dal pubblico ministero con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente previsto, il giudice d'appello che riceve l'atto, in presenza di rituale impugnazione anche della parte privata, in sede di scrutinio di ammissibilità dell'impugnazione, una volta verificata l'impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis in capo alla parte pubblica, convertito il ricorso in appello, deve procedere alla valutazione del ricorso convertito e alla decisione del gravame sulla base dei parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con conseguente possibilità di procedere alla modificazione della qualificazione giuridica del fatto". Ricapitolando: il pubblico ministero, nel proprio atto di gravame, si è doluto della qualificazione giuridica del fatto, ancorando la propria censura anche a denunciati vizi motivazionali, censure proponibili giusta la previsione dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che ha esteso al rito ordinario il regime originariamente previsto per il rito abbreviato (cfr., Sez. 2, n. 8534 del 14/01/2020, Vitiello, Rv. 278516). La circostanza avrebbe imposto alla Corte territoriale di svolgere lo scrutinio dell'impugnazione del pubblico ministero con i parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen.: tutto questo non è avvenuto, ma della circostanza la ricorrente non si è doluta, con conseguente insindacabilità in questa sede del parametro valutativo utilizzato dal giudice di secondo grado e del proprio conseguente potere di autonoma qualificazione giuridica del fatto. 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La censura è sostanzialmente orientata a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze I 10 processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Sotto tali profili, dunque, il motivo di ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu ()culi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto dei rispettivi capi d'imputazione in narrativa richiamati. Si è dinanzi, in definitiva, ad un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come è noto, dai poteri di questa Suprema Corte quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali dal ricorrente ritenute più adeguate (Sez. U, 02/07/1997, n. 6402, Dessinnone, Rv. 207944). La Corte di legittimità, infatti, non può sostituire una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, dovendo saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta alla sua cognizione senza oltrepassare i limiti di un accertamento della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, accertamento che deve necessariamente condursi alla stregua degli stessi parametri valutativi che geneticamente le danno corpo, ancorché questi siano, in ipotesi, sostituibili da altri. L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata, pertanto, ha un orizzonte percettivo delimitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari temi ivi apprezzati, non potendosi mai sovrapporre nella verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è giovato per sostenere il suo convincimento o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione come vizio denunciabile deve essere, per ciò, inevitabilmente palese e di immediata riconoscibilità, cioè di spessore e consistenza tali da emergere in tutta evidenza. Nel caso di specie, invero, l'adeguatezza e logicità (nel senso appena specificato) della motivazione della sentenza impugnata non sono state minimamente aggredite da parte ricorrente, limitatasi a prospettare critiche sulle valutazioni dalla Corte territoriale rese in ordine alla fondatezza ed ai risultati del materiale probatorio sottoposto al suo esame, delineandone, tuttavia, una diversa I ed alternativa lettura, la cui rivisitazione, come già osservato, non è in alcun modo percorribile in questa sede. Fermo quanto precede, nessuna anomalia valutativa, né tantomeno raggiro dei principi che governano la valutazione della prova risulta essersi verificata in conseguenza della decisione del primo giudice, pienamente avallata dalla Corte territoriale, di procedere al ribaltamento, rispetto alle valutazioni del giudice della cautela, della prospettiva valutativa, collocando sullo sfondo (e, quindi, a semplice elemento di riscontro) le dichiarazioni accusatorie del Penna e ponendo al centro del proprio giudizio le altre risultanze probatorie, a cominciare dalle conversazioni intercettate: operazione ermeneutica, come detto, ampiamente consentita, di cui la ricorrente si duole senza tuttavia argomentare le conseguenze di carattere pratico, a lei sfavorevoli, che una simile operazione avrebbe comportato. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Manifestamente infondato è l'unico motivo. Ferme le valutazioni operate nel precedente paragrafo 3.2., evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia ritenuto come dato incontroverso che [OSCURATO:PERSONA], zia di [OSCURATO:PERSONA], durante i periodi di detenzione del nipote, si portasse periodicamente presso i penitenziari ove il Renna era detenuto per effettuare i colloqui, unitamente alla compagna del Renna, [OSCURATO:PERSONA]. Scrivono i giudici di appello: "... avendo "cresciuto" il nipote ed avendone seguito il percorso "delinquenziale" nel tempo, fin da primo arresto per rapina del 1997, la [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente a conoscenza del fatto che il Renna era dedito ad attività illecite. In una circostanza, nel 2003, era stata anche arrestata per avere occultato il provento di un'estorsione posta in essere dal nipote, patteggiando la pena per il delitto di cui all'art. 379 cod. pen.". Ed ancora. Da una intercettazione (prog. 3295 del 02/08/2010, RIT 432/10, riportata a pagg. 102 e ss. della sentenza di primo grado), emergeva in modo molto chiaro il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] di tramite delle direttive del nipote negli affari del sodalizio mafioso; invero, essendo il Renna detenuto, era tramite la [OSCURATO:PERSONA] che il detenuto mandava a chiamare il Maiorano per dirgli di calmarsi nelle sue pretese, per risolvere una delle più tipiche situazioni di contrasto all'interno del sodalizio mafioso. Ulteriori telefonate (prog. 702 e 715 RIT 714/10 del 06/12/2010, riportate a pagg. 106 e ss. della sentenza di primo grado) facevano emergere chiaramente come, a fronte dell'atteggiamento del Saponaro, che mostrava di prendere alla leggera il problema del mantenimento del detenuti affiliati, e la circostanza che gli associati in libertà non se ne facessero più carico, l'Esposito confessava di "aver investito del problema la [OSCURATO:PERSONA], affinchè avesse a sua volta riferito la questione al nipote, come si desume dal fatto che l'intervento che veniva richiesto dall'Esposito riguardava il mettere in riga gli affiliati restii a contribuire al mantenimento dei sodali in carcere, un intervento che solo il capo del sodalizio poteva effettuare". 4.1.1. Emergeva, quindi, chiaro il ruolo - attivato in più occasioni - della [OSCURATO:PERSONA] di intermediaria tra il nipote detenuto ed i suoi associati, con il preciso compito di farsi portatrice al Renna dei problemi e delle questioni del clan e di essere destinataria delle direttive del nipote da riferire ai suoi sodali (ad ulteriore conferma del ruolo della donna si pongono le conversazioni tra la stessa e [OSCURATO:PERSONA], uno dei principali collaboratori del Renna, sommariamente riportate a pag. 105 della sentenza di primo grado). Invero, oltre alla conversazione prog. 785 del 07/08/2010 RIT 471/10, rilevante appare anche l'ulteriore conversazione captata, intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA] (prog. 3046 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], RIT 738/10), da cui emerge chiaramente che il Tarantino non aveva riferito alla [OSCURATO:PERSONA] dell'interessamento che il Serra stava avendo per gli affiliati detenuti, preferendo che a dirglielo fosse direttamente il sodale, il quale, nel consegnarle il "pensiero" (ndr., duecento euro) da destinare al nipote, le affidava anche il messaggio di far sapere al Renna che egli stava rispettando il pactum sceleris, il dovere di solidarietà verso i sodali detenuti. Alla luce di un simile quadro probatorio già di per sé significativo e sufficiente a ritenere provato il fatto attribuito all'imputata, si aggiungono le dichiarazioni - del tutto concludenti - dell'altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. 47 e 48 della sentenza impugnata), capaci di ulteriormente avvalorare le conclusioni assunte dalla Corte territoriale secondo cui "... fin dagli anni 2002-2005, la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto, nell'ambito del sodalizio criminoso di cui il nipote era il capo, nei momenti in cui il Renna era detenuto, il ruolo di intermediaria tra quest'ultimo e i suoi associati che erano in stato di libertà [...] Il contributo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardava il funzionamento del sodalizio mafioso. Invero l'imputata assicurava nei momenti di difficoltà del gruppo associativo, determinati dai periodi di detenzione del capo, il canale di comunicazione, sicuro e fidato, del Renna verso l'esterno: consentiva in questo modo all'associazione di continuare ad avere la piena funzionalità ...". Senonchè, la stessa Corte territoriale riconosce che detta condotta, lungi dal rappresentarsi in termini episodici, costituiva un'attività divenuta nel tempo periodica, a ragione della sua costante ripetizione, intervenuta ogni volta che il Renna si trovava detenuto: e di questo, le stesse intercettazioni disvelavano la conoscenza da parte dei sodali del ruolo costante svolto dall'imputata e della sua affidabilità. Detta condotta è qualificabile come attività di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. 4.1.2. Al riguardo, va premesso che la distinzione che la giurisprudenza opera tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non si basa sulla natura meramente quantitativa del "rapporto", ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello delrextraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (cfr., Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458). Fermo quanto precede, va evidenziato che, in tema di ritenuta partecipazione ad associazione mafiosa alla luce dell'incarico di trasmettitore di messaggi provenienti da un capo cosca, questa Suprema Corte, con una prima risalente pronuncia, ha affermato come integrano la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso la fornitura di mezzi materiali a membri di detta associazione e l'attività di trasmissione di messaggi scritti tra membri influenti della medesima, in quanto esse ineriscono al funzionamento dell'organismo criminale, sia sotto il profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per l'attività di questo, sia sotto quello del mantenimento di canali a informativi tra i suoi membri, che è incombenza di primaria importanza per il funzionamento dell'associazione per delinquere (Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211900). L'aspetto risulta ancora affrontato più recentemente, allorquando si è ribadito che integra il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa la condotta di colui che assolve il compito di far circolare messaggi, ordini ed informazioni tra i soggetti in posizione apicale detenuti e i partecipi in libertà (Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077). In senso più restrittivo sul punto, si è anche chiarito che, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, non è sufficiente la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi scritti (c.d. pizzini) tra il capo cosca e soggetti affiliati alla stessa, richiedendosi, invece, un'attività di carattere continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie", idonea a fornire un contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonchè alla sua conservazione e rafforzamento (Sez. 5, n. 26306 del 16/03/2018, D'Agostino, Rv. 273336). L'analisi dei suddetti precedenti di legittimità consente di affermare che certamente l'adesione ad una associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. può essere provata anche solo in forza della sussistenza di condotte poste in essere dal reo e strumentali alla prosecuzione della vita associativa senza che sia indispensabile un inserimento formale; tuttavia, ove i facta concludentia sulla base dei quali si vuole affermare l'inserimento organico dell'indagato nella struttura associativa, siano costituiti da attività di intermediazione nella trasmissione dei messaggi, tra un affiliato di vertice detenuto ed altri in libertà ancora operativi, occorre che tale condotta sia accertata con la dovuta certezza ed appaia anche reiterata e non episodica od isolata. In sostanza, al fine di affermare che un latore di messaggi sia organico all'associazione a delinquere o ad una determinata famiglia di ndrangheta o mafiosa, è necessario che o sia identificato il contenuto dei messaggi attinenti fatti illeciti ed altre iniziative criminali trasmessi dal capo cosca tramite l'intermediario ovvero che sia accertato che l'intermediario, pure sconoscendone il contenuto, abbia trasmesso le informazioni e le direttive del capo cosca ad altro od altri affiliati o che comunque ricevuti i messaggi abbia contattato gli altri sodali al fine di permettere la circolazione delle informazioni e delle direttive provenienti dal carcere. Orbene, nel caso in esame, la condotta posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] riveste certamente i caratteri della partecipazione punibile per l'effettuazione dell'attività di veicolazione costante e ripetuta di messaggi provenienti da un capo cosca detenuto e ciò perché si è accertata non solo la materiale ricezione di messaggi ma anche il loro inequivoco contenuto e la loro successiva (ed effettuata) destinazione alla proficua conoscenza di terzi interessati (cfr., in termini, Sez. 2, n. 13506 del 28/02/2013, Bonaddio, Rv. 255731; Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077; Sez. 2, n. 7872 del 28/01/2020, Pellicanò, Rv. 278425; Sez. 6, n. 3595 del 04/11/2020, T., Rv. 280349). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di quest'ultimo anche della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Gli imputati vanno inoltre condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, spese che si liquidano in complessivi euro tremila, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiar
Sentenza Cassazione n. 33330/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris