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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14553/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3048/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, n. 9; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce alla costituzione di nuovo difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato, in assenza di elezione in Roma,/ presso la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione; 2021. - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4184/2017, pubblicata il 23 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Con sentenza del 6 aprile 2012, il Tribunale di Civitavecchia, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannò il Comune di Fiumicino al risarcimento dei danni al predetto derivati dalla illegittima rimozione dell'autoveicolo di sua proprietà Renault 5, targato SA 906449, parcheggiato su pubblico suolo, e dalla mancata disponibilità dello stesso mezzo per un lungo periodo.

Ritenne, in particolare, sussistere la responsabilità del Comune per avere esercitato il potere autoritativo di rimozione sulla base della erronea affermazione, contenuta nel verbale di accertamento della violazione contestata al Vella, del presunto abbandono in luogo pubblico del veicolo, senza avere previamente verificato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 55 del 1997, il carattere di rifiuto speciale del bene oggetto di rimozione e pur costituendo circostanza incontestata che l'autoveicolo, regolarmente immatricolato e assicurato, fosse anche munito di visibili dispositivi di blocco antifurto.

2. In accoglimento del gravame interposto dal Comune di Fiumicino e in conseguente riforma di tale decisione, la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda.

In motivazione ha osservato che: a) dal tenore dei verbali depositati dall'Ente appellante emergeva che l'autoveicolo di proprietà del Vella era rimasto parcheggiato in luogo pubblico per varie settimane, aveva la vernice del tetto usurata, era ricoperto di fogliame ed aveva tutti gli pneumatici sgonfi, elemento questo che faceva considerare il mezzo non marciante e, quindi, rifiuto speciale;b) non poteva attribuirsi rilievo alla affermazione che l'autovettura fosse assicurata, perché la polizza prodotta agli atti di causa risaliva al settembre 2005 e non forniva prova della copertura assicurativa nel precedente periodo in cui l'autoveicolo era rimasto parcheggiato sul suolo pubblico; c) il mezzo era stato, pertanto, legittimamente rimosso; d) i giudici di primo grado avevano omesso di considerare che il Vella, con l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto ritirare il veicolo presso il deposito giudiziario già nel settembre 2005, come risultava dall'annotazione sottoscritta dallo stesso Vella, e, quindi, contenere il danno che assumeva di avere ingiustamente patito; e) neppure il Tribunale aveva vagliato il difetto di impugnazione degli atti amministrativi notificati al Vella e la complessiva inerzia dell'appellato rispetto all'intera vicenda, né il fatto che il Vella avrebbe potuto ritornare nella disponibilità del veicolo previo pagamento delle spese di depositeria e di recupero del veicolo, salvo poi rivalersi nei confronti dell'ente per il danno che riteneva di avere subito.

3. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste il Comune di Fiumicino, depositando controricorso.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

In prossimità dell'adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Fiunnicino hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione degli 6, 14 e 50 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ora abrogato dall'articolo 264, comma 1, lett.

I), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Violazione e falsa applicazione del d.m. 460 del 22/10/1999 e dell'art. 3 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209.

Violazione degli artt. 75 e 157 del d.lgs. n. 285/1992.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.

Illegittimità della rimozione».

Evidenzia che, in virtù delle norme evocate, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui la Corte d'appello, senza tenere conto del fatto che l'autovettura fosse assicurata, in regola con il bollo, rinnovata nella meccanica e nella carrozzeria, revisionata e munita di doppio antifurto (a pedale e blocca sterzo), ha comunque concluso per la legittimità della rimozione, facendo esclusivo riferimento al verbale della Polizia municipale di rimozione e custodia n. 2988/2005 ed ad una relazione di servizio, nei quali si attestava che il mezzo era rimasto «in stato di abbandono» per diverse settimane, e desumendo poi la natura di rifiuto speciale dalla mera circostanza che l'autoveicolo avesse la vernice del tetto usurata, fosse coperto di fogliame e avesse tutti gli pneumatici sgonfi.

In realtà, dal verbale di accertamento, mai depositato in giudizio, né acquisito nonostante la richiesta, emergeva esclusivamente che «una delle gomme appariva parzialmente sgonfia» e che erano stati rilevati qualche punto di ruggine sulla carrozzeria, la mancanza dell'antenna e una ininfluente asimmetria del paraurti posteriore, condizioni del tutto compatibili con la vetustà del veicolo.

Considerando che non può riconoscersi all'atto pubblico efficacia di piena prova sino a querela di falso, qualora lo stesso contenga giudizi valutativi o menzioni circostanze che, seppure avvenute in presenza del pubblico ufficiale, si risolvano in apprezzamenti personali, sostiene il ricorrente che, nel caso di specie, sarebbe stata compiuta una analisi del tutto errata degli elementi acquisiti per giungere alla conclusione della qualifica dell'autoveicolo come «rifiuto speciale», ovvero fuori uso o in stato di abbandono, poiché non ricorreva alcuno degli indici presuntivi richiesti dalle disposizioni di legge richiamate in rubrica e dalla giurisprudenza penale della Corte di legittimità.

1.1. La censura è inammissibile per una pluralità di ragioni.

1.2. In linea generale, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, sono definiti «veicoli fuori uso» i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 e Ni di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, e i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/247CE, con esclusione dei tricicli a motore, quando arrivano a fine vita e costituiscono un rifiuto ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 183, lett. a, del d.lgs. n. 152 del 2006).

1.2.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2003, un veicolo è classificato fuori uso: « a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore; b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria; d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono».

1.2.2. L'art. 1 del d.m. del Ministero dell'Interno 22 ottobre 1999, n. 460, considera, poi, in stato di abbandono i veicoli a motore privi di parti essenziali per l'uso e la conservazione, rinvenuti in aree ad uso pubblico e non oggetto di denunzia di furto.1.2.3.

Da tale quadro di riferimento si ricava che i veicoli fuori uso, come definiti dall'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 209 del 2003, sono considerati rifiuti anche quando non siano stati ancora materialmente consegnati dal detentore ad un centro di raccolta e siano in evidente stato di abbandono.

1.3. Questa Corte, ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 209 del 2003, ha precisato che rientrano nella nozione di rifiuti speciali i veicoli a motore, i rimorchi e loro parti non più utilizzabili come tali, anche se ancora non del tutto privi di un valore economico, specificando che è sufficiente che si tratti di oggetti abbandonati o destinati all'abbandono, non nel senso di res nullius, bensì in quello traslato - funzionale di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita (Cass. pen., sez. 3, n. 4362 del 18/03/1991, Gallello, Rv. 186811).

Si è, inoltre, affermato più volte il principio secondo il quale, in tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato «fuori uso» in base alla disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (Cass. pen. sez. 3, n. 40747 del 2/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257283; Cass. pen, sez. 3 4/03/2005, D'Agostino, Rv. 231639; Cass., pen., sez. 3, 20/01/2015, n. 17121; Cass. pen., sez. 3, 10/11/2016, n. 47262).

1.4. Premesso ciò, il ricorrente richiama a supporto della doglianza il verbale di accertamento n. 2831/2005, assumendo che dallo stesso emergerebbe che «soltanto una delle gomme appariva parzialmente sgonfia», diversamente da quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, ma omette, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere o riportare in ricorso il contenuto del documento al fine di porre questa Corte in condizione di poter valutare la contestazione sollevata.

1.5. In secondo luogo, gli indici presuntivi indicati in ricorso come mancanti sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, o contraddetti dalla circostanza appena riportata (benché priva di adeguato riscontro in ricorso), perdono rilevanza dinanzi al positivo riscontro di altri elementi.

Invero, i giudici di merito hanno accertato che l'autovettura presentava la vernice del tetto usurata, era ricoperta di fogliame, aveva gli pneumatici sgonfi e che il parcheggio sulla pubblica via si era protratto per settimane, tanto che erano pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini, e, valorizzando tali circostanze, hanno ritenuto lo stato di abbandono del veicolo.

A fronte dell'apprezzamento svolto dai giudici di secondo grado, l'odierno ricorrente invoca una rilettura delle risultanze istruttorie così come ricostruite dalla Corte territoriale, più consona alle proprie esigenze: però, tanto implica una valutazione di fatto, che è preclusa a questa Corte che non ha il potere di riesaminare il merito, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto, le valutazioni compiute dal giudice d'appello.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 14 e 50 del d.lgs. 5/02/1997, n. 22, ora abrogato dall'art. 264, comma 1, lettera I), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Violazione e falsa applicazione del d.m. 460 del 22/10/1999 e dell'art. 3 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209.

Violazione degli artt. 75, 157, 159, 215 del d.lgs. n. 285/1992.

Illiceità della condotta complessivamente tenuta dal Comune di Fiumicino».

Sostiene che la decisione impugnata sarebbe errata anche laddove ha ritenuto del tutto legittima l'azione della Polizia municipale, perché in contrasto sia con il disposto di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 22/97 — alla stregua del quale la rimozione forzata, da parte della pubblica autorità, del rifiuto trovato abbandonato è subordinata al previo mancato adempimento, da parte del responsabile, dell'obbligo di rimozione, da sollecitarsi in via formale mediante l'emissione di un provvedimento sindacale contenente l'indicazione delle operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere —, sia con la procedura disciplinata dall'art. 1 del decreto 22 ottobre 1999, n. 460, che, in attuazione dell'art. 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, prevede, ai fini della rimozione dei veicoli in stato di abbandono, che gli organi di polizia stradale, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore in condizioni da far presumere lo stato di abbandono, e cioè privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, devono dare atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti e, dopo avere accertato che non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, devono disporne il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta.

Neppure ricorrono, secondo il ricorrente, i presupposti di cui all'art. 159 del d.lgs. n. 285/1992, che consente agli organi di polizia di disporre la rimozione nel caso in cui il veicolo sia stato lasciato in strade in cui con ordinanza dell'ente proprietario sia stata vietata la sosta perché costituente grave intralcio o pericolo per la circolazione.

2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] contesta che la Polizia municipale non si sarebbe attenuta alla procedura prevista dalla normativa di riferimento e, soprattutto, che sarebbe stata omessa la rituale comunicazione di formale sollecitazione alla rimozione del mezzo, costituente condizione imprescindibile ai fini della successiva rimozione forzata da parte della autorità pubblica.

Tale doglianza, che implica accertamenti di fatto, oltre a difettare di autosufficienza perché il ricorrente ha omesso di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass., sez. 3, 21/11/2017, n. 27568), al fine di dimostrare che non si tratta di questione nuova e dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione, si scontra peraltro con l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, della ritualità delle notifiche eseguite presso la residenza anagrafica del ricorrente: affermazione che, quindi, non è attinta da valida censura in questa sede, non potendo bastare la mera contrapposizione di una diversa circostanza fattuale.

3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ. e la violazione e falsa applicazione dei principi di buona fede e correttezza, il ricorrente censura la decisione della Corte di merito là dove si afferma che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che il proprietario avrebbe potuto ritirare il veicolo sin dal 5 settembre 2005, data in cui era stato reimmesso nel possesso del bene, così da contenere il danno, e, comunque, provvedere al pagamento di quanto richiesto per il deposito del veicolo, salvo poi rivalersi nei confronti del Comune al fine di ottenere il risarcimento del danno allo stesso addebitabile.

Ribadisce che, non essendogli stata ritualmente comunicata la formale sollecitazione alla rimozione del mezzo, aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di rimozione nel termine di trenta giorni dal suo ricevimento, sicché doveva escludersi che con il proprio comportamento avesse concorso all'aggravamento del danno che era invece ascrivibile, in via esclusiva, al Comune.

3.1. La censura è inammissibile.3.2.

La doglianza non si confronta con la ratio decidendi della gravata sentenza, perché muove dall'errato presupposto che i giudici di merito abbiano ritenuto che il danno avrebbe potuto essere limitato se il ricorrente si fosse attivato in via giudiziale, tanto che il motivo è incentrato sulla ritualità e tempestività dell'inoltro del ricorso avverso il verbale di accertamento n. 22831/2005, presentato al Sindaco del Comune di Fiumicino in data 30 settembre 2005, e sul comportamento dallo stesso ricorrente tenuto in pendenza del ricorso amministrativo.

Al contrario, la Corte territoriale ha puntualmente rilevato che il Vella, essendo a conoscenza della formale riconsegna del veicolo, come risultava dalla sottoscrizione dallo stesso apposta sulla intimazione al ritiro, non ha provveduto al recupero del veicolo ed al pagamento delle spese di deposito, al fine di limitare il danno, ma ha anzi mantenuto un comportamento inerte anche nella fase successiva alla notifica degli atti amministrativi: e, sotto questo specifico profilo, la decisione gravata non è attinta da valida censura in questa sede.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Fiumicino, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3048/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, n. 9; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce alla costituzione di nuovo difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato, in assenza di elezione in Roma,/ presso la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione; 2021. - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4184/2017, pubblicata il 23 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con sentenza del 6 aprile 2012, il Tribunale di Civitavecchia, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannò il Comune di Fiumicino al risarcimento dei danni al predetto derivati dalla illegittima rimozione dell'autoveicolo di sua proprietà Renault 5, targato SA 906449, parcheggiato su pubblico suolo, e dalla mancata disponibilità dello stesso mezzo per un lungo periodo. Ritenne, in particolare, sussistere la responsabilità del Comune per avere esercitato il potere autoritativo di rimozione sulla base della erronea affermazione, contenuta nel verbale di accertamento della violazione contestata al Vella, del presunto abbandono in luogo pubblico del veicolo, senza avere previamente verificato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 55 del 1997, il carattere di rifiuto speciale del bene oggetto di rimozione e pur costituendo circostanza incontestata che l'autoveicolo, regolarmente immatricolato e assicurato, fosse anche munito di visibili dispositivi di blocco antifurto. 2. In accoglimento del gravame interposto dal Comune di Fiumicino e in conseguente riforma di tale decisione, la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda. In motivazione ha osservato che: a) dal tenore dei verbali depositati dall'Ente appellante emergeva che l'autoveicolo di proprietà del Vella era rimasto parcheggiato in luogo pubblico per varie settimane, aveva la vernice del tetto usurata, era ricoperto di fogliame ed aveva tutti gli pneumatici sgonfi, elemento questo che faceva considerare il mezzo non marciante e, quindi, rifiuto speciale;b) non poteva attribuirsi rilievo alla affermazione che l'autovettura fosse assicurata, perché la polizza prodotta agli atti di causa risaliva al settembre 2005 e non forniva prova della copertura assicurativa nel precedente periodo in cui l'autoveicolo era rimasto parcheggiato sul suolo pubblico; c) il mezzo era stato, pertanto, legittimamente rimosso; d) i giudici di primo grado avevano omesso di considerare che il Vella, con l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto ritirare il veicolo presso il deposito giudiziario già nel settembre 2005, come risultava dall'annotazione sottoscritta dallo stesso Vella, e, quindi, contenere il danno che assumeva di avere ingiustamente patito; e) neppure il Tribunale aveva vagliato il difetto di impugnazione degli atti amministrativi notificati al Vella e la complessiva inerzia dell'appellato rispetto all'intera vicenda, né il fatto che il Vella avrebbe potuto ritornare nella disponibilità del veicolo previo pagamento delle spese di depositeria e di recupero del veicolo, salvo poi rivalersi nei confronti dell'ente per il danno che riteneva di avere subito. 3. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste il Comune di Fiumicino, depositando controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ. In prossimità dell'adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Fiunnicino hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. cod. proc civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione degli 6, 14 e 50 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ora abrogato dall'articolo 264, comma 1, lett. I), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione del d.m. 460 del 22/10/1999 e dell'art. 3 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209. Violazione degli artt. 75 e 157 del d.lgs. n. 285/1992. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. Illegittimità della rimozione». Evidenzia che, in virtù delle norme evocate, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui la Corte d'appello, senza tenere conto del fatto che l'autovettura fosse assicurata, in regola con il bollo, rinnovata nella meccanica e nella carrozzeria, revisionata e munita di doppio antifurto (a pedale e blocca sterzo), ha comunque concluso per la legittimità della rimozione, facendo esclusivo riferimento al verbale della Polizia municipale di rimozione e custodia n. 2988/2005 ed ad una relazione di servizio, nei quali si attestava che il mezzo era rimasto «in stato di abbandono» per diverse settimane, e desumendo poi la natura di rifiuto speciale dalla mera circostanza che l'autoveicolo avesse la vernice del tetto usurata, fosse coperto di fogliame e avesse tutti gli pneumatici sgonfi. In realtà, dal verbale di accertamento, mai depositato in giudizio, né acquisito nonostante la richiesta, emergeva esclusivamente che «una delle gomme appariva parzialmente sgonfia» e che erano stati rilevati qualche punto di ruggine sulla carrozzeria, la mancanza dell'antenna e una ininfluente asimmetria del paraurti posteriore, condizioni del tutto compatibili con la vetustà del veicolo. Considerando che non può riconoscersi all'atto pubblico efficacia di piena prova sino a querela di falso, qualora lo stesso contenga giudizi valutativi o menzioni circostanze che, seppure avvenute in presenza del pubblico ufficiale, si risolvano in apprezzamenti personali, sostiene il ricorrente che, nel caso di specie, sarebbe stata compiuta una analisi del tutto errata degli elementi acquisiti per giungere alla conclusione della qualifica dell'autoveicolo come «rifiuto speciale», ovvero fuori uso o in stato di abbandono, poiché non ricorreva alcuno degli indici presuntivi richiesti dalle disposizioni di legge richiamate in rubrica e dalla giurisprudenza penale della Corte di legittimità. 1.1. La censura è inammissibile per una pluralità di ragioni. 1.2. In linea generale, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, sono definiti «veicoli fuori uso» i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 e Ni di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, e i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/247CE, con esclusione dei tricicli a motore, quando arrivano a fine vita e costituiscono un rifiuto ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 183, lett. a, del d.lgs. n. 152 del 2006). 1.2.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2003, un veicolo è classificato fuori uso: « a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore; b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria; d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono». 1.2.2. L'art. 1 del d.m. del Ministero dell'Interno 22 ottobre 1999, n. 460, considera, poi, in stato di abbandono i veicoli a motore privi di parti essenziali per l'uso e la conservazione, rinvenuti in aree ad uso pubblico e non oggetto di denunzia di furto.1.2.3. Da tale quadro di riferimento si ricava che i veicoli fuori uso, come definiti dall'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 209 del 2003, sono considerati rifiuti anche quando non siano stati ancora materialmente consegnati dal detentore ad un centro di raccolta e siano in evidente stato di abbandono. 1.3. Questa Corte, ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 209 del 2003, ha precisato che rientrano nella nozione di rifiuti speciali i veicoli a motore, i rimorchi e loro parti non più utilizzabili come tali, anche se ancora non del tutto privi di un valore economico, specificando che è sufficiente che si tratti di oggetti abbandonati o destinati all'abbandono, non nel senso di res nullius, bensì in quello traslato - funzionale di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita (Cass. pen., sez. 3, n. 4362 del 18/03/1991, Gallello, Rv. 186811). Si è, inoltre, affermato più volte il principio secondo il quale, in tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato «fuori uso» in base alla disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (Cass. pen. sez. 3, n. 40747 del 2/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257283; Cass. pen, sez. 3 4/03/2005, D'Agostino, Rv. 231639; Cass., pen., sez. 3, 20/01/2015, n. 17121; Cass. pen., sez. 3, 10/11/2016, n. 47262). 1.4. Premesso ciò, il ricorrente richiama a supporto della doglianza il verbale di accertamento n. 2831/2005, assumendo che dallo stesso emergerebbe che «soltanto una delle gomme appariva parzialmente sgonfia», diversamente da quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, ma omette, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere o riportare in ricorso il contenuto del documento al fine di porre questa Corte in condizione di poter valutare la contestazione sollevata. 1.5. In secondo luogo, gli indici presuntivi indicati in ricorso come mancanti sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, o contraddetti dalla circostanza appena riportata (benché priva di adeguato riscontro in ricorso), perdono rilevanza dinanzi al positivo riscontro di altri elementi. Invero, i giudici di merito hanno accertato che l'autovettura presentava la vernice del tetto usurata, era ricoperta di fogliame, aveva gli pneumatici sgonfi e che il parcheggio sulla pubblica via si era protratto per settimane, tanto che erano pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini, e, valorizzando tali circostanze, hanno ritenuto lo stato di abbandono del veicolo. A fronte dell'apprezzamento svolto dai giudici di secondo grado, l'odierno ricorrente invoca una rilettura delle risultanze istruttorie così come ricostruite dalla Corte territoriale, più consona alle proprie esigenze: però, tanto implica una valutazione di fatto, che è preclusa a questa Corte che non ha il potere di riesaminare il merito, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto, le valutazioni compiute dal giudice d'appello. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 14 e 50 del d.lgs. 5/02/1997, n. 22, ora abrogato dall'art. 264, comma 1, lettera I), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione del d.m. 460 del 22/10/1999 e dell'art. 3 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209. Violazione degli artt. 75, 157, 159, 215 del d.lgs. n. 285/1992. Illiceità della condotta complessivamente tenuta dal Comune di Fiumicino». Sostiene che la decisione impugnata sarebbe errata anche laddove ha ritenuto del tutto legittima l'azione della Polizia municipale, perché in contrasto sia con il disposto di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 22/97 — alla stregua del quale la rimozione forzata, da parte della pubblica autorità, del rifiuto trovato abbandonato è subordinata al previo mancato adempimento, da parte del responsabile, dell'obbligo di rimozione, da sollecitarsi in via formale mediante l'emissione di un provvedimento sindacale contenente l'indicazione delle operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere —, sia con la procedura disciplinata dall'art. 1 del decreto 22 ottobre 1999, n. 460, che, in attuazione dell'art. 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, prevede, ai fini della rimozione dei veicoli in stato di abbandono, che gli organi di polizia stradale, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore in condizioni da far presumere lo stato di abbandono, e cioè privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, devono dare atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti e, dopo avere accertato che non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, devono disporne il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta. Neppure ricorrono, secondo il ricorrente, i presupposti di cui all'art. 159 del d.lgs. n. 285/1992, che consente agli organi di polizia di disporre la rimozione nel caso in cui il veicolo sia stato lasciato in strade in cui con ordinanza dell'ente proprietario sia stata vietata la sosta perché costituente grave intralcio o pericolo per la circolazione. 2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] contesta che la Polizia municipale non si sarebbe attenuta alla procedura prevista dalla normativa di riferimento e, soprattutto, che sarebbe stata omessa la rituale comunicazione di formale sollecitazione alla rimozione del mezzo, costituente condizione imprescindibile ai fini della successiva rimozione forzata da parte della autorità pubblica. Tale doglianza, che implica accertamenti di fatto, oltre a difettare di autosufficienza perché il ricorrente ha omesso di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass., sez. 3, 21/11/2017, n. 27568), al fine di dimostrare che non si tratta di questione nuova e dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione, si scontra peraltro con l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, della ritualità delle notifiche eseguite presso la residenza anagrafica del ricorrente: affermazione che, quindi, non è attinta da valida censura in questa sede, non potendo bastare la mera contrapposizione di una diversa circostanza fattuale. 3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ. e la violazione e falsa applicazione dei principi di buona fede e correttezza, il ricorrente censura la decisione della Corte di merito là dove si afferma che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che il proprietario avrebbe potuto ritirare il veicolo sin dal 5 settembre 2005, data in cui era stato reimmesso nel possesso del bene, così da contenere il danno, e, comunque, provvedere al pagamento di quanto richiesto per il deposito del veicolo, salvo poi rivalersi nei confronti del Comune al fine di ottenere il risarcimento del danno allo stesso addebitabile. Ribadisce che, non essendogli stata ritualmente comunicata la formale sollecitazione alla rimozione del mezzo, aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di rimozione nel termine di trenta giorni dal suo ricevimento, sicché doveva escludersi che con il proprio comportamento avesse concorso all'aggravamento del danno che era invece ascrivibile, in via esclusiva, al Comune. 3.1. La censura è inammissibile.3.2. La doglianza non si confronta con la ratio decidendi della gravata sentenza, perché muove dall'errato presupposto che i giudici di merito abbiano ritenuto che il danno avrebbe potuto essere limitato se il ricorrente si fosse attivato in via giudiziale, tanto che il motivo è incentrato sulla ritualità e tempestività dell'inoltro del ricorso avverso il verbale di accertamento n. 22831/2005, presentato al Sindaco del Comune di Fiumicino in data 30 settembre 2005, e sul comportamento dallo stesso ricorrente tenuto in pendenza del ricorso amministrativo. Al contrario, la Corte territoriale ha puntualmente rilevato che il Vella, essendo a conoscenza della formale riconsegna del veicolo, come risultava dalla sottoscrizione dallo stesso apposta sulla intimazione al ritiro, non ha provveduto al recupero del veicolo ed al pagamento delle spese di deposito, al fine di limitare il danno, ma ha anzi mantenuto un comportamento inerte anche nella fase successiva alla notifica degli atti amministrativi: e, sotto questo specifico profilo, la decisione gravata non è attinta da valida censura in questa sede. 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Fiumicino, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a tit
Sentenza Cassazione n. 14553/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris