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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 21774/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dì merito sulla omessa esclusione della recidiva, ritenuta sussistente valorizzando, quale indice di maggiore colpevolezza e pericolosità, la qualità dei precedenti penali (per stupefacenti e lesioni volontarie) oltre dall'applicazione di una misura di prevenzione, nell'anno 2020, sintomatici delle mancata interruzione, significativa di inversione della tendenza a delinquere; anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando elementi ostativi (la banalità delle ragioni allegate a sostengo dell'allontanamento, quale l'acquisto di sigarette per la madre, sia pure non deambulante); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] rela re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dì merito sulla omessa esclusione della recidiva, ritenuta sussistente valorizzando, quale indice di maggiore colpevolezza e pericolosità, la qualità dei precedenti penali (per stupefacenti e lesioni volontarie) oltre dall'applicazione di una misura di prevenzione, nell'anno 2020, sintomatici delle mancata interruzione, significativa di inversione della tendenza a delinquere; anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando elementi ostativi (la banalità delle ragioni allegate a sostengo dell'allontanamento, quale l'acquisto di sigarette per la madre, sia pure non deambulante); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] rela re [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21774/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris