CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24731/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del la Corte d'appello di Bologna in data 11/2/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva condannato l'odierno ricorrente per il delitto di rapina aggravata, in concorso, alla pena anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 618,00 di multa, ritenuta la recidiva di cui al co. 4 dell'art. 99 c.p. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il suo difensore il quale, lamenta la violazione dell'articolo 99, co. 4, c.p., essendo stata applicata la recidiva reiterata pur in assenza di una precedenza pronuncia di recidiva, divenuta irrevocabile; contesta altresì la dosimetria della pena poiché, diversamente qualificata la recidiva, il giudice avrebbe dovuto applicare le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato . Le Sezioni Unite di questa Corte dirimendo un contrasto sulla questione del riconoscimento della recidiva reiterata, hanno affermato che "ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato sia gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi espressivi di una maggiore pericolosità sociale oggetto di specifica e adeguata motivazione". Nel caso di specie la Corte di appello ha confermato la sentenza del primo giudice ha ritenuto sussistente la recidiva aderendo all'indirizzo di legittimità, poi confermato dalle Sezioni Unite, secondo cui "ai fini del riconoscimento della stessa, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale"(Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Rv. 281229). La Corte di merito non si è limitata al mero riscontro formale dei precedenti penali, ma ha verificato che la reiterazione dell'illecito fosse effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo didevianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività dellècondotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012,Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). In particolare il giudice di appello ha rilevato come la vicenda in esame fosse un'escalation rispetto alla pregressa storia criminale del reo (pag. 2). Il rigetto del primo motivo di ricorso, evidentemente, assorbe il secondo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese