Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:175
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 20 marzo 2007

[OSCURATO:PERSONA]323/06 P

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] – Funzionario – Retribuzione – Assegno alimentare nell’ambito di una procedura di divorzio – Trattenute sulla retribuzione» Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 17 maggio 2006, causa T‑93/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

FP pagg.

I‑A‑2‑155 e II‑A‑2‑537), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a talune trattenute sulla retribuzione del ricorrente a seguito di provvedimenti provvisori disposti da un giudice belga, così come la domanda del ricorrente diretta al rimborso delle dette somme oltre che al risarcimento dei danni.

Decisione: L’impugnazione è respinta.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Mancata identificazione dell’errore di diritto invocato – Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 20 marzo 2007 [OSCURATO:PERSONA]323/06 P [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] – Funzionario – Retribuzione – Assegno alimentare nell’ambito di una procedura di divorzio – Trattenute sulla retribuzione» Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 17 maggio 2006, causa T‑93/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑155 e II‑A‑2‑537), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a talune trattenute sulla retribuzione del ricorrente a seguito di provvedimenti provvisori disposti da un giudice belga, così come la domanda del ricorrente diretta al rimborso delle dette somme oltre che al risarcimento dei danni. Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Mancata identificazione dell’errore di diritto invocato – Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)]
Sentenza Corte di giustizia UE/2007 — Fons Iuris — Fons Iuris